Trib. Firenze, sentenza 26/11/2024, n. 1294

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 26/11/2024, n. 1294
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1294
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

Proc. n. 603/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 26 novembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 603 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA
, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1 Vincenzo Caldarola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Capua (CE) alla Via Luigi Baia n. 56;
RICORRENTE E
, in persona del Ministro in carica, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal dott. Francesco Burgello, dipendente dell'Amministrazione, giusta delega in atti e nota dell'Avvocatura dello Stato del 20.03.2024;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1.Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 20.02.2024 e ritualmente notificato, la docente Parte_1
ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di
[...] giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il Controparte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “accertarsi e dichiararsi il diritto della parte
[...] ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, conseguentemente condannarsi il al Controparte_1 riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
accettarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docente per l'incarico dal 07.10.2019 al 10.06.2020 e per l'effetto condannare il al pagamento della somma di €. 1570,50, salvo il più o il meno di giustizia;
In CP_1 via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, condannarsi il al pagamento della somma di €2.000,00 o di quella minore o maggiore Controparte_1 ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c. Con vittoria di spese e competenze legali da corrispondere direttamente al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.

2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di dichiarare CP_1 l'intervenuta prescrizione con riguardo all'annualità 2018/2019, e rimettendosi a giustizia in ordine alle altre annualità oggetto di domanda, anche in ordine alle spese.

3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.

4. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , CP_2 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative


coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124.”.
5. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile” (comma 121).

6. I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal D.P.C.M. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 122 della citata norma di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.”.

7. D'altro canto, l'art. 63 C.C.N.L. Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, prevede che: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.

8. E l'art. 64 del citato C.C.N.L. stabilisce che: “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.

3. Il personale
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi