Trib. Brindisi, sentenza 24/05/2024, n. 866

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Brindisi, sentenza 24/05/2024, n. 866
Giurisdizione : Trib. Brindisi
Numero : 866
Data del deposito : 24 maggio 2024

Testo completo


TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa M
Fere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 24.5.2024 promossa da:
- e , rappresentati e difesi, con mandato in atti, dagli Parte_1 Parte_2
Avv.ti A P e T. D'Oronzo
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato - Lecce resistente
Oggetto: inquadramento superiore – risarcimento del danno
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1.2.2023, i ricorrenti indicati in epigrafe – premesso di essere stati inquadrati nell'area funzionale F4 posizione economica B3, figura professionale di “cancelliere” ex art. 25 del CCNI 5.4.2000 – esponevano che, con prot. all. 2 al predetto CCNI, il convenuto aveva assunto l'impegno di coprire, CP_1 mediante l'indizione di procedure selettive, tutti i posti vacanti nella posizione C3, C2,
C1 e poi infine quelli vacanti nell'area B.
Soggiungevano che le procedure avviate a tal fine non erano state concluse in quanto il
G.A. aveva dichiarato l'illegittimità dei criteri di selezione previsti dal citato CCNI.
Rappresentavano che, in data 14.9.2007, era stato sottoscritto il CCNL di Comparto
2006/2009 che aveva previsto la ripartizione del personale in tre aree;
evidenziavano che il CCNI del 29.7.2010, contravvenendo alle disposizioni del CCNL di Comparto, aveva disposto l'inquadramento dei cancellieri provenienti dalla ex area B/B3 nella II° Area e dei Funzionari Giudiziari (ex C1e C2) nella III° Area.
Rilevavano che, a seguito di un nutrito contenzioso nell'ambito del quale la giurisprudenza aveva dichiarato, in maniera pressoché univoca, la nullità del CCNI
1
29.7.2010, era stato introdotto l'art. 21 quater DL 83/2015, convertito in legge 132/2015 con il quale il Ministero era stato autorizzato ad indire procedure interne Controparte_1
destinate a ricondurre, nella III° area, il profilo professionale del cancelliere inquadrato nella II° Area.
Precisavano che il , con bando n. 7355 del 19.6.2016, aveva avviato la CP_1 procedura di riqualificazione ex art. 21 quater per l'inquadramento nella III° Area
Funzionale di 622 funzionari UNEP, nell'ambito della quale i ricorrenti erano risultati idonei;
disposto lo scorrimento parziale della graduatoria fino alla posizione 2292, era stato nelle more sottoscritto un accordo sindacale del 26.4.2017 con il quale il CP_1 aveva assunto l'impegno di definire l'intero processo di attuazione della progressione tra aree entro il 30.6.2019.
Eccepivano che “Il mancato scorrimento della graduatoria da parte del CP_1 convenuto entro il 30.6.2019, come stabilito nell'accordo del 26.4.2017 e recepito nel
DM del 9.11.2017 costituisce violazione del principio di correttezza e buona fede ex artt.
1175
e 1375 cc.”, specificando che “in conseguenza le parti ricorrenti hanno diritto di essere assunte nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario GIudiziario-F1 ed al risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento a decorrere dal
1.7.2019, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario Giudiziario F1, sino alla data di effettivo inquadramento nella III
Area Funzionale nel profilo di Funzionario Giudiziario-F1”.
Rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni:
“1.Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'assunzione nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario– F1 o in quello in cui dovesse confluire per effetto di nuovi sistemi di classificazione del personale che si dovessero attuare ai sensi dell'art.12
CCNL Funzioni Centrali 2016-2018

2.Per l'effetto ordinare al in persona del di inquadrare i Controparte_1 CP_2 ricorrenti nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario F1 o nel profilo professionale nel quale dovesse confluire per effetto di nuovi sistemi di classificazione del personale che si dovessero attuare ai sensi dell'art.12 CCNL Funzioni Centrali 2016-2018.

3. Accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno patrimoniale per Parte_1
l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario a decorrere dall'01.07.2019 e sino alla data di pensionamento 01.07.2022, dalla diversa data che si riterrà di giustizia, e condannare il
in persona del Ministro p.t. al pagamento del risarcimento del danno Controparte_1 da liquidarsi in via equitativa, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia in:
€.5000
2


4. Accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno patrimoniale Parte_2 per l'inadempimento datoriale correlato all'omesso inquadramento nella III° Area Funzionale – profilo professionale Funzionario Giudiziario a decorrere dall'01.07.2019 e/o dalla diversa data che si riterrà di giustizia, e condannare il in persona del Ministro p.t. e Controparte_1 al pagamento del risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, nella maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia in: €.5500”.
Si costituiva il convenuto che contestava diffusamente gli avversi assunti, CP_3
eccependo il difetto di interesse ad agire in relazione alle conclusioni di cui ai punti 1 e 2 dell'atto introduttivo del giudizio, atteso che era in quiescenza dal 1° Parte_1
luglio 2022, mentre aveva ottenuto la qualifica rivendicata in ricorso Parte_2
dal 15.12.2022.
Insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
***
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
E' pacifico che sia in quiescenza dal 1° luglio 2022 e che Parte_1 Parte_2
sia stata inquadrata come funzionario giudiziario a far data dal 15.12.2022.
[...]
La domanda va dunque sostanzialmente circoscritta all'accertamento del diritto al risarcimento del danno patito a causa del mancato scorrimento della graduatoria inerente la procedura di riqualificazione professionale ex art. 21 quater dl. 83/2015.
Tale danno è stato richiesto, come chiaramente si evince dal tenore delle conclusioni, a decorrere dall'1.7.2019, ovvero dal termine previsto nell'accordo sindacale del 26.4.2017 per la definizione del processo di attuazione della progressione tra aree professionali.
Ciò posto, si osserva che la vicenda per cui è causa si colloca in un contesto contraddistinto da un'evoluzione contrattuale piuttosto risalente e articolata, relativa all'inquadramento e alla progressione giuridica ed economica riconosciuta agli ufficiali giudiziari.
Nell'atto introduttivo del giudizio, gli istanti hanno richiamato le norme del C.C.N.L.
Comparto 2006/2009 e del C.C.N.I. 29 luglio 2010, evidenziando – anche nelle CP_4
note conclusive- che avrebbero avuto diritto alla qualifica superiore sin dal 1° gennaio
2009, stante l'asserita illegittimità del CCNI 2010 rispetto al CCNL 2006/09.
Pur non avendo formulato alcuna domanda riconducibile a tale eccezione, si osserva in ogni caso che tale assunto non può essere condiviso.
3
Ed invero, anche qualora il CCNI avesse effettivamente operato in contrasto con il CCNL, da ciò non ne potrebbe comunque derivare la sostituzione delle relative previsioni con una statuizione giudiziaria diversa.
Né il CCNL 2006/2009, o i successivi accordi sindacali, obbligavano il alla CP_1
riattivazione delle procedure selettive in un primo momento promosse sulla base del
CCNL 1999 anche in relazione agli ufficiali giudiziari per il passaggio dalla II° alla III°
Area, che erano state sospese per effetto di provvedimenti giudiziali che le avevano dichiarate illegittime in quanto contrasto con le previsioni dell'art. 97 Cost..
La previsione dell'art. 10 del CCNL 2006/09, secondo cui “Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999 sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa” (art. 10, co. 4), riguardava i passaggi all'interno della
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