Trib. Modena, sentenza 13/12/2024, n. 1813

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 13/12/2024, n. 1813
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 1813
Data del deposito : 13 dicembre 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Susanna Zavaglia Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2794 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato GERMANA' FRANCESCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato MINELLI CINZIA
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 27/11/2024.
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RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E

1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in Modena (MO), in data 13/09/2009
e dalla loro unione è nato il figlio il 14/01/2015. Persona_1

2. Con ricorso del 03/06/2024, ha chiesto: di pronunciare la Parte_1
separazione giudiziale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati nel mutuo rispetto;
di assegnare la casa familiare sita nel Comune di Guiglia (MO), Località
Gainazzo, Via Pozza, n. 950, unitamente ai beni mobili che l'arredano, alla ricorrente che continuerà ad abitarci unitamente al figlio minore ;
di Per_1 disporre l'affido esclusivo di alla madre;
di disporre, previa verifica delle Per_1
capacità genitoriali del resistente ed, in ogni caso, all'esito del percorso presso il
Servizio Sociale incaricato, un calendario di visite padre/figlio in modalità protetta per il tramite del Servizio Sociale territorialmente competente;
di disporre che il padre versi alla ricorrente, per il mantenimento del figlio minore , la somma Per_1
mensile di euro 700,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo del Tribunale di Modena.

3. Nel giudizio così radicato si è costituito chiedendo una Controparte_1
differente regolamentazione, in particolare: disporre l'affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente e residenza presso il padre, disciplinando il diritto di visita della madre e, in caso di mancato accoglimento, disporre l'affido condiviso del figlio minore con residenza presso il padre e tempi di Per_1
permanenza paritetici presso ciascun genitore;
disporre, in caso di affido condiviso con tempi di permanenza paritetici presso ciascun genitore, che il ersi alla CP_1
ricorrente l'importo di euro 250,00 quale contributo al mantenimento ordinario del figlio, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Modena;
disporre che il minore abbia un cellulare suo personale attraverso il quale chiamare ed essere chiamato in qualsiasi momento dai genitori;
disporre che i coniugi intraprendano un percorso di mediazione familiare.

4. All'udienza del 13/11/2024, le parti hanno manifestato la volontà di addivenire ad un accordo in ordine al collocamento di e al calendario di Per_1 frequentazione, nonché sull'importo dell'assegno di mantenimento per il minore a carico del padre. Nel prendere atto di quanto precede, il Giudice ha fissato per la
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precisazione di conclusioni congiunte l'udienza del 27/11/2024, da svolgersi mediante trattazione scritta.

5. Le parti hanno tempestivamente depositato le predette note, dando atto di aver raggiunto complessivo accordo e rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza e domicilio ove riterranno più opportuno con l'unico obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione della stessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla variazione medesima, ai sensi dell'art.
337 sexies c.c.


2. La casa coniugale, sita nel Comune di Guiglia (MO), Località Gainazzo, di proprietà esclusiva della sig.ra rimane nella disponibilità di Parte_1 quest'ultima, alla quale viene assegnata unitamente ai mobili che la arredano e corredano. Il sig. provvederà a ritirare i beni personali che sono Controparte_1 rimasti all'interno dell'abitazione previo accordo con la sig. entro la data Pt_1
fissata dal Giudice relatore, Dott.ssa
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