Trib. Milano, sentenza 05/06/2024, n. 2889
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Testo completo
R.G. n. 12535/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo LIno
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.06.2024 ;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
tra
ON SILAVIA EL, con l'Avv. P. Perucco , l'Avv. A. Bordone e l'Avv. F.
Perone;
e
INPS, con l'Avv. C. Santanoceto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2023 l'istante conveniva innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo, per tutto il periodo di congedo per cui è causa, devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi fssi e variabili connessi all'efettiva attività di volo, costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio;
per l'effetto, accertare e dichiarare che l'erogazione operata dall'INPS dell'indennità di maternità in favore della ricorrente, nel periodo 8.2.2023 /
30.11.2023, è illegittima in quanto in violazione degli artt.22 e 23 T.U. 151/2001 e quindi condannare INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare alla
ricorrente l'importo di € 9.621,16 o il diverso maggior o minor importo che risulterà di giustizia, a titolo di differenza per indennità di maternità maturata dal 8.2.2023 al
30.11.2023 nonchè l'importo giornaliero di € 82,88, o il diverso maggior o minor importo che risulterà di giustizia, a titolo di rateo giornaliero di indennità di maternità maturato
e/o maturando dal 1.12.2023 sino alla cessazione del congedo. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio e rimborso del contributo unificato versato, in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano anticipatari”.
Si costituiva in giudizio l'Inps chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è fondata e meria di essere accolta.
1.
Considerato che
non vi sono i presupposti per una integrazione del contraddittorio nei confronti della parte datoriale, in quanto la ricorrente formula una domanda attinente ad una fattispecie previdenziale, è' pacifica la circostanza che la TE, assistente di volo, si sia assentata dal lavoro in congedo per maternità a far tempo dal 8.02.2023 con plausibile fine del periodo di congedo nel mese di maggio 2024.
La questione alla base della presente controversia, riguardante la determinazione della base di calcolo dell'indennità di maternità dovuta alla lavoratrice assistente di volo ed, in particolare, l'incidenza, per intero o al 50%, della voce retributiva c.d. “indennità di volo”,
è già stata affrontata dalla giurisprudenza di merito, nonché dalla Corte di Cassazione.
L'art. 22 del D.Lgs. 165/2021 così statuisce: “ 1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione dell'art. 7, comma 6 e art. 12, comma 2.
L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 e con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo LIno
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 5.06.2024 ;
visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie
tra
ON SILAVIA EL, con l'Avv. P. Perucco , l'Avv. A. Bordone e l'Avv. F.
Perone;
e
INPS, con l'Avv. C. Santanoceto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.12.2023 l'istante conveniva innanzi al Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, l'INPS formulando le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare che nella base di calcolo dell'indennità di maternità spettante alla lavoratrice assistente di volo, per tutto il periodo di congedo per cui è causa, devono essere considerati integralmente tutti gli elementi retributivi fssi e variabili connessi all'efettiva attività di volo, costituenti la retribuzione del mese antecedente l'inizio del congedo obbligatorio;
per l'effetto, accertare e dichiarare che l'erogazione operata dall'INPS dell'indennità di maternità in favore della ricorrente, nel periodo 8.2.2023 /
30.11.2023, è illegittima in quanto in violazione degli artt.22 e 23 T.U. 151/2001 e quindi condannare INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, ad erogare alla
ricorrente l'importo di € 9.621,16 o il diverso maggior o minor importo che risulterà di giustizia, a titolo di differenza per indennità di maternità maturata dal 8.2.2023 al
30.11.2023 nonchè l'importo giornaliero di € 82,88, o il diverso maggior o minor importo che risulterà di giustizia, a titolo di rateo giornaliero di indennità di maternità maturato
e/o maturando dal 1.12.2023 sino alla cessazione del congedo. Con rivalutazione monetaria e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio e rimborso del contributo unificato versato, in favore dei procuratori costituiti che si dichiarano anticipatari”.
Si costituiva in giudizio l'Inps chiedendo il rigetto della domanda.
La domanda è fondata e meria di essere accolta.
1.
Considerato che
non vi sono i presupposti per una integrazione del contraddittorio nei confronti della parte datoriale, in quanto la ricorrente formula una domanda attinente ad una fattispecie previdenziale, è' pacifica la circostanza che la TE, assistente di volo, si sia assentata dal lavoro in congedo per maternità a far tempo dal 8.02.2023 con plausibile fine del periodo di congedo nel mese di maggio 2024.
La questione alla base della presente controversia, riguardante la determinazione della base di calcolo dell'indennità di maternità dovuta alla lavoratrice assistente di volo ed, in particolare, l'incidenza, per intero o al 50%, della voce retributiva c.d. “indennità di volo”,
è già stata affrontata dalla giurisprudenza di merito, nonché dalla Corte di Cassazione.
L'art. 22 del D.Lgs. 165/2021 così statuisce: “ 1. Le lavoratrici hanno diritto a un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione dell'art. 7, comma 6 e art. 12, comma 2.
L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui al D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33 e con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni
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