Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 9393
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Testo completo
n.r.g. 4409/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4409 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
[...]
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Mercato n. 188 (C.F. , rappresentata e difesa, giusta C.F._1 procura in atti, dall'avv. RUSSO FILIPPO EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Serra n. 75
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], res.te Napoli alla Piazza Controparte_1
Mercato 188 (CF: ), rappresentato e difeso, giusta C.F._2 procura in atti, dall'avv. DE ANGELIS GIOVANNA presso la quale elettivamente domicilia alla Via Mauro Leone n. 59 in Pomigliano d'Arco (NA)
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per
l'accoglimento della domanda con parere dell'11.10.2024.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/03/2024 , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio a NAPOLI il 23/04/2001 con il resistente e che dalla loro unione erano nati nata il [...], VA, nato il [...] Per_1 maggiorenne e , nato il [...], maggiorenne, ed economicamente Per_2 autosufficiente, rappresentava la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tanto premesso concludeva chiedendo: “pronunciare la separazione personale dei coniugi;
disporre l'affido condiviso della figlia minore con Per_1 residenza privilegiata della stessa presso la madre;
assegnare la casa coniugale condotta in locazione, sita in Napoli alla Piazza Mercato n. 188, alla sig.ra
[...]
;
regolamentare il diritto-dovere di visita della figlia da parte del Parte_1 Per_1 padre, così come indicato nell'allegato piano genitoriale o secondo quanto ritenuto conforme all'interesse della minore;
porre a carico del sig. un Controparte_1 congruo assegno mensile per il mantenimento dei tre figli, nella misura che riterrà equa stabilire e comunque - tenendo, tra l'altro, nel debito conto tutte le spese mensili elencate in premessa, ammontanti ad un complessivo importo di € 1.045,00 - nella misura non inferiore ad € 1.100,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie, con espresso richiamo al protocollo d'intesa intercorso tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del sette marzo 2018, prot. 2018/003180;
con espressa riserva, all'esito della fissazione della data di udienza, stante la prossima