Trib. Firenze, sentenza 26/11/2024, n. 1299

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 26/11/2024, n. 1299
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1299
Data del deposito : 26 novembre 2024

Testo completo

Proc. n. 687/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa C C, all'udienza del 26 novembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 687 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, Parte_1 dagli avv.ti L T, N Z, G R, W M e F G ed elettivamente domiciliato in Livorno alla Via Carducci n. 3, presso lo studio dell'avv. L T;

RICORRENTE E
, in persona del Ministro in carica, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 contumace;
CONVENUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28.02.2024 e ritualmente notificato, il docente
[...] ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in Parte_1 funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il
[...]
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “In via principale: previa Controparte_1 eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023(nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente, ora Controparte_1 per allora, la suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d.P.C.M. 28novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 2.000,00 quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art.282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni Con scolastici 2019/202020/21, 2021/22 e 2022/23, condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 2.000,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella


misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal 27.04.2018.”.

2. Il convenuto, nonostante la regolarità della notifica in data 07.03.2024 all'indirizzo CP_1
, non si è costituito in giudizio e, pertanto, deve esserne dichiarata la Email_1 contumacia.

3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti da parte ricorrente e all'odierna udienza è stata discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale pubblicamente letta ex art. 429 c.p.c.

4. La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla l. n. 107 del 2015, che, all'art. 1, comma 121, ha previsto che la suddetta Carta “… dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , CP_3 a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni
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