Trib. Trani, sentenza 08/01/2025, n. 18
TRIB Trani
Sentenza
8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 298/2022 avente ad oggetto: prestazione: indennità – rendita vitalizia INAIL o equivalente – altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
BE TO LE, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv.
Pierpaolo Petruzzelli, presso il cui studio in Bari, in Via Dante
Alighieri n. 33, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI
INFORTUNI SUL LAVORO – I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione del 23.04.2024, dall'avv. Elvira Castellaneta
e con questi elettivamente domiciliato in Bari, al Corso Trieste n. 29–
Avvocatura INAIL
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 08.01.2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 18.01.2022, BE LV PA ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale delle patologie contratte durante l'attività lavorativa e la condanna dell'INAIL alla costituzione in suo favore della rendita ex lege prevista o alla liquidazione dell'indennizzo in capitale in ragione del danno biologico accertato in corso di causa.
A tal fine, dopo aver premesso di trovarsi attualmente in quiescenza e di aver svolto nel corso della propria vita professionale l'attività rivierasca in particolare come cuoco di bordo presso numerose imbarcazioni, ha dedotto: che in data 03.02.2021 presentava all'Inail istanza per il riconoscimento della malattia professionale, a causa della patologia lui diagnosticata di “ernie discali lombari multiple L2-L3;
L5-
S1- protrusione discale L3-L4-L5”, diretta conseguenza delle gravi sollecitazioni cui
è stata esposta la colonna vertebrale nel corso dell'attività lavorativa espletata sin dal 1997;
che con nota del 23.04.2021, l'Inail comunicava l'archiviazione della domanda, per insufficienza della documentazione acquisita;
che avverso tale decisione il 25.05.2021 presentava ricorso amministrativo, ma invano;
che, in realtà, le patologie hanno natura professionale;
che è stato imbarcato dal 25 ottobre 1997 sino al 23 novembre 2020, prevalentemente alle dipendenze della
Compagnia di Navigazione “Montanari”, con mansioni di cuoco, provvedendo alla cottura e alla somministrazione dei pasti a bordo, occupandosi contestualmente della pulizia del vano di impiego, al termine di ogni pranzo e di ogni cena, il tutto sempre da solo, ad eccezione delle operazioni di pulizia della cucina, nell'ambito delle quali era coadiuvato, all'occorrenza, da un marinaio di bassa leva.;
che si occupava, per svolgere tali mansioni, anche dello spostamento e della movimentazione di pentolame e di generi alimentari, in grande quantitativo e dal peso considerevole, dell'approvvigionamento di tutto quanto necessario alla cucina
(sacchi di farina, bottiglie di salsa, salumi interi e simili), prelevando tutto l'occorrente da una cambusa che si trovava, rispetto al vano di impiego, in un ambiente sopraelevato, ivi recandosi tramite una scala che congiungeva le due
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stanze;
che è stato esposto al rischio professionale da movimentazione manuale di carichi e da vibrazioni trasmesse al corpo intero;
che il Titolo VI del D. Lgs. 81/08, all'art. 167, definisce la MMC come “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso - lombari”;
che in base a alla suddetta normativa sono soggetti particolarmente esposti a questi tipi di rischio gli operatori addetti al magazzino o comunque tutti coloro che per svolgere la loro attività devono sollevare e movimentare carichi, come casse di bevande, di cibi, di frutta e verdura, ecc., magari anche su percorsi non in piano, salire e scendere scale, o per riporre o prendere da scaffali con ripiani in alto, magari usando scale;
che le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio per il tratto dorso -lombare;
che la movimentazione manuale di carichi può essere causa di una gran quantità di lesioni invalidanti, quali ad esempio, lo schiacciamento degli arti, delle mani e dei piedi, le lesioni dorso -lombari e i danni cardiaci, vascolari e arteriosi;;
che per le ragioni rilevate, le ernie discali e la protrusione discale sofferte devono essere poste in connessione causale con i rischi professionali rappresentati;
che veniva sottoposto il 16 maggio 2018 a RM della colonna lombosacrale presso il centro diagnostico “Studio Lovero” di Molfetta (Ba), ove apprendeva di essere affetto: “ernia focale posteriore paramediana intraforaminale destra del disco intersomatico L2
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