Trib. Torino, sentenza 11/03/2024, n. 1570
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile
Il Giudice Unico, dr.ssa Rossana Zappasodi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8704/2023 R.G. promossa da:
MO IO, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv.
Cavalletto Barbara che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE ATTRICE - contro
MI LU anche in qualità di erede di CC SA, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv. Ferraris Fabrizio che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA -
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Udienza di decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. del 6.3.2024
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta proposta, con la presente querela di falso del documento supra,
Nel merito:
- accertare e dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione nominalmente riferita alla signora SA CC apposta sotto la lettera raccomandata spedita in data
13/07/2020;
- ordinare ai signori LU MI e SA CC la produzione di un documento contenente una sottoscrizione riferibile con assoluta certezza alla signora SA
CC;
1
- disporre CTU grafologica sui documenti in contestazione al fine di accertare
l'autenticità della sottoscrizione da parte della signora SA CC.
In via istruttoria ammettere prova per interpello e testi sui successivi capitoli:
1) Vero che nel mese di luglio 2020 il signor IO MO rammostrava al proprio cognato signor RO CC la raccomandata ricevuta dalla signora SA
CC;
2) Vero che nella circostanza di tempo di cui al capo precedente il signor RO
CC specificava di non riconoscere “la scrittura della zia, che scriveva sempre in corsivo” con una grafia elegante.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, compreso il rimborso forfettario ex art. 14
T.F., I.V.A. e C.P.A.
PER PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ gli incombenti e le declaratorie del caso in via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso proposta dal sig. MO IO relativamente alla firma apposta dalla sig.a CC SA sulla lettera raccomandata a.r. del 13/07/2020;
in via meramente subordinata: accertare e dichiarare la tardività della querela di falso proposta dal sig. MO IO relativamente alla firma apposta dalla sig.a
CC SA sulla lettera raccomandata a.r. del 13/07/2020.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA sull'imponibile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione per querela di falso ritualmente notificato in data 2 e 12 maggio 2023, MO IO ha convenuto CC SA e MI LU chiedendo di dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione nominalmente riferita a
SA CC apposta in calce alla lettera raccomandata del 13.7.2020 diretta all'attore.
L'attore ha in particolare allegato che:
- in data 10.3.2020 con il convenuto UM LU (in proprio e quale procuratore generale della madre, IC SA), aveva sottoscritto un accordo per l'acquisto delle proprietà di questi ultimi site in Caorle (VE), via Raffaello Sanzio n.9 condizionando espressamente la vendita alla previa divisione della comunione ereditaria e alla concreta assegnazione delle unità immobiliari rappresentanti la quota di proprietà dei
2
convenuti;
- in data
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Terza Sezione Civile
Il Giudice Unico, dr.ssa Rossana Zappasodi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8704/2023 R.G. promossa da:
MO IO, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv.
Cavalletto Barbara che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE ATTRICE - contro
MI LU anche in qualità di erede di CC SA, elettivamente domiciliato in Torino, presso lo studio dell'Avv. Ferraris Fabrizio che lo rappresenta e difende per procura in atti.
- PARTE CONVENUTA -
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Udienza di decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. del 6.3.2024
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta proposta, con la presente querela di falso del documento supra,
Nel merito:
- accertare e dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione nominalmente riferita alla signora SA CC apposta sotto la lettera raccomandata spedita in data
13/07/2020;
- ordinare ai signori LU MI e SA CC la produzione di un documento contenente una sottoscrizione riferibile con assoluta certezza alla signora SA
CC;
1
- disporre CTU grafologica sui documenti in contestazione al fine di accertare
l'autenticità della sottoscrizione da parte della signora SA CC.
In via istruttoria ammettere prova per interpello e testi sui successivi capitoli:
1) Vero che nel mese di luglio 2020 il signor IO MO rammostrava al proprio cognato signor RO CC la raccomandata ricevuta dalla signora SA
CC;
2) Vero che nella circostanza di tempo di cui al capo precedente il signor RO
CC specificava di non riconoscere “la scrittura della zia, che scriveva sempre in corsivo” con una grafia elegante.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, compreso il rimborso forfettario ex art. 14
T.F., I.V.A. e C.P.A.
PER PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo, reietta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previ gli incombenti e le declaratorie del caso in via principale: accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso proposta dal sig. MO IO relativamente alla firma apposta dalla sig.a CC SA sulla lettera raccomandata a.r. del 13/07/2020;
in via meramente subordinata: accertare e dichiarare la tardività della querela di falso proposta dal sig. MO IO relativamente alla firma apposta dalla sig.a
CC SA sulla lettera raccomandata a.r. del 13/07/2020.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA sull'imponibile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione per querela di falso ritualmente notificato in data 2 e 12 maggio 2023, MO IO ha convenuto CC SA e MI LU chiedendo di dichiarare la falsità materiale della sottoscrizione nominalmente riferita a
SA CC apposta in calce alla lettera raccomandata del 13.7.2020 diretta all'attore.
L'attore ha in particolare allegato che:
- in data 10.3.2020 con il convenuto UM LU (in proprio e quale procuratore generale della madre, IC SA), aveva sottoscritto un accordo per l'acquisto delle proprietà di questi ultimi site in Caorle (VE), via Raffaello Sanzio n.9 condizionando espressamente la vendita alla previa divisione della comunione ereditaria e alla concreta assegnazione delle unità immobiliari rappresentanti la quota di proprietà dei
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convenuti;
- in data
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