Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2024, n. 3373

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/09/2024, n. 3373
Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
Numero : 3373
Data del deposito : 19 settembre 2024

Testo completo

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 3007 /2021
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 19/09/2024 ;
tenuto conto che con decreto del 9.1.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;

Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo

Sent. n. Anno 2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE- I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ed in assenza delle parti la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 3007 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: " cessione dei crediti", vertente
TRA
Banca Sistema s.p.a., con sede legale e amministrativa in Milano, Palazzo Largo Augusto n.1/A, ang. Via
Verziere, Codice fiscale, registro imprese e partita IVA n. 12870770158 , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta Procura generale alle liti del 2 luglio 2015, rilasciata dal Notaio Giuseppe Antonio Michele Trimarchi in Milano (rep. 12.290 - racc. n. 4.709), allegata in citazione dall'avv.to Caterina de Tilla (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Zaza d'IS TO (C.F. [...]) in Caserta, Via F. Petrarca, n. 1;

- parte attrice-
E
Comune di Cellole (c.f. / P.Iva 00982870610), con sede ivi in Via Raffaello, n. 20 - 81030 - Cellole (CE), in persona del Sindaco e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta Delibera di G.C. recante conferimento incarico n. 87. del 12.05.2021 (Doc. All. 1) nonché, procura in atti, dall'Avv. Riccardo Ernesto Di Vizio c.f.: DVZ RCR
65P16 Z114I, in Cassino - 03043, Via S. Pagano, 7;

-parte convenuta -
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge
18.6.2009, n. 69
.

1.1. Nel corso del giudizio le parti hanno dato atto che in data 21 ottobre 2021 il Comune ha provveduto al pagamento a Banca Sistema l'importo di euro 110.725,12 a saldo parziale delle fatture azionate e che tale pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 1194 c.c., è stato imputato prima a interessi (per Euro
13.724,86) e poi a capitale (per Euro 97.000,26).
Parte attrice ha chiesto pertanto la condanna del Comune al versamento degli importi pari a :
- euro 16.919,28 a titolo di residuo capitale;

- gli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2001 maturati e maturandi sull'importo capitale residuo (i.e. Euro
16.919,28) dal 22 ottobre 2021 al saldo effettivo;

- gli ulteriori interessi ex art. 1283 c.c. dovuti sugli interessi scaduti da almeno sei mesi dalla data di proposizione della presente domanda nel limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo
1996, n. 108
, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo;

- euro 4.600,00 a titolo di risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/2002, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda al saldo;

- le spese legali del presente giudizio.
L'ammissibilità dell'azione

2. Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, senza doverne necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata - in quanto assorbente (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014;
Cass. 17214/2016).
Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr. Cass.
13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia ed al suo prevedibile esito (Cass.
3060/2002). Implica cioè una verifica - che il giudice può e deve compiere d'ufficio - in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in una affermazione di un principio, di massima o accademica, imponendo invece che essa sia, necessariamente, idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente (Cass. 14574/2010).
Tanto doverosamente premesso, la prima questione essenziale da trattare attiene alla questione relativa alla assenza di forma scritta ad substantiam, necessaria a fondare il diritto di credito della parte attrice.

3. La società attorea ha premesso di essere cessionaria di crediti vantati originariamente dalle società Hera
Comm S.r.L. nei confronti del Comune di Cellole dei quali la Banca è divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto, come specificamente descritti nell'atto introduttivo, a titolo di corrispettivo per forniture o prestazioni di servizio erogate in favore del convenuto;
ha domandato altresì gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte
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