Trib. Caltanissetta, sentenza 04/01/2025, n. 5

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 04/01/2025, n. 5
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 5
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

Nr. 568/2021 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 24.10.2024, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Altre ipotesi”, promossa da:
ERRE C SRL (C.F. 01912010855) con il patrocinio dell'avv. RUVIO GUENDALINA, giusta procura in atti, presso lo studio dello stesso difensore in Gela (CL) Via Tandurella 16, con richiesta di indirizzare eventuali comunicazioni di cancelleria alle PEC e-mail guendalinaruvio@pec.it ricorrente contro
INPS (C.F. 02121151001) con il patrocinio dell'Avv. DOLCE STEFANO e dell'Avv. RUSSO CARMELO RANIERO ([...]), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in VIA VAL D'AOSTA 14/D CALTANISSETTA
resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«Quanto al merito - Che la pretesa dell'INPS di cui alla diffida n. protocollo INPS. 1800.09/10/2020.0207468. non è coerente con i documenti in atti dello stesso istituto, e dunque è infondata;
- quanto alle spese legali – tenuto conto del fatto: - Che il ricorrente con l'interrogazione del 14 Dicembre 2020 (all.to n.2) ha messo l'INPS in condizione di conoscere i fatti di causa;
- Che tale consapevolezza delle ragioni della ricorrente erano state rese nuovamente note all'INPS in data 5.01.2021 con il ricorso amministrativo (all.to n. 4) - Che il credito vantato è palesemente infondato;
- Che il credito vantato a titolo di sanzioni civili è inammissibile quanto a decorrenza riferibile all'art.lo 27 del D.L.vo 46/99 e comunque non riferibile alla fattispecie di cui dalla legge 388/2000;
- Che sussistono validi motivi per definire la posizione dell'INPS “temeraria” e sanzionabile ex art.lo 96 c.p.c;
- Che sussistono i requisiti per pronunciare una condanna dell'INPS alle spese maggiorata del 30% per effetto dell'art.lo 1 bis del D. L.vo 55/2014;
- Che sussistono le ragioni per ritenere applicabile anche la maggiorazione delle spese legali a favore del ricorrente ai sensi del l'art.lo 4 comma 8 del D.L.vo 55/2014;
- Che sussistono ulteriori ragioni di responsabilità aggravata a carico come da punti precedenti;
si chiede che l'INPS sia condannato al pagamento delle spese processuali con le maggiorazioni di cui all'art 1 bis e all'art.4, comma 8 del D.lgs. 55/2014 e di ogni ulteriore componente anche risarcitoria come sopra specificato, contributo unificato, IVA e CAP come per legge»
Per parte resistente:
1


«ritenere e dichiarare l'obbligo della società ricorrente di pagare i contributi ex art. 2, comma 31, L 92/12 per cui è causa, con le relative sanzioni civili e, per l'effetto, mandare assolto l'Istituto dalle domande tutte proposte nei suoi confronti» Ragioni della decisione

1. La ERRE C SRL, con ricorso depositato in data 18/05/2021, ha agito per
l'accertamento negativo della posizione debitoria, relativa al c.d “ticket di licenziamento”, richiesto per i licenziamenti relativi al mese di Giugno e Luglio 2019 dei dipendenti
MB ES e CO IU, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 31, della Legge n. 92/2012, così come modificato dalla Legge n. 228/2012 e dell'art. 1, comma 137, della L. 205/2017.
La società ha spiegato che tali contributi non sarebbero dovuti perché i licenziamenti sono stati determinati da “fine lavori” e “chiusura di un cantiere edile”, ovvero per il completamento della fase dei lavori per i cui gli operai sono stati assunti.
Ha inoltre sostenuto l'illegittimità delle sanzioni, in quanto sono dovute solo a partire dalla notifica della cartella ai sensi dell'art. 27 dlgvo n. 46/99.

2. Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito
l'INPS che ha resistito contestando la fondatezza tenuto conto di quanto disposto dall'art.
2, comma 34, lett. b), L. 92/12
e della mancata dimostrazione dei presupposti per
l'esenzione dal contributo della cui prova è onerato chi agisce.

3. Previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del
24.10.2024.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
°°°°

4. Riassunti i termini del contendere e dato atto del rinnovo del deposito dei documenti di parte, con nota di deposito del 27.5.22 oltre che di mandato del nuovo difensore, successivamente rinunciato, si osserva come il tema del contendere sia essenzialmente interpretativo.

5. L'art. 2 (Ammortizzatori sociali), commi 31 e 34, l. 28/06/2012 - n. 92, nel testo pro tempore vigente dispone:
«Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi