Trib. Pavia, sentenza 11/03/2024, n. 492

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pavia, sentenza 11/03/2024, n. 492
Giurisdizione : Trib. Pavia
Numero : 492
Data del deposito : 11 marzo 2024

Testo completo

N. R.G. 5825/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5825/2021 promossa da:
TA RA (C.F: [...]), LL IO (C.F:
[...]), MA OR (C.F: [...]) e OV
VE (C.F: [...]), rappresentati e difesi dagli Avv.ti MARIA TERESA
MINNITI e ANNARITA FERRARINI, entrambe del foro di Pavia;

ATTORI contro
MI LA OS (C.F.: 93000730189), in persona dell'amministratrice p.t. rag. IC
NT, rappresentato e difeso dall'Avv. ROBERTA RONA del foro di Pavia;

CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibere assembleari (art. 1137 c.c.).
Conclusioni:
- parte attrice:Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa richiesta di chiarimenti al CTU - qualora se ne ravvisi la necessità - in merito alle considerazione svolte nella relazione peritale con riferimento alla “Terza parte del quesito” e alle “Conclusioni” che, come rilevato dalla scrivente difesa con note scritte del 02.12.22, appaiono parziali e limitate rispetto al quesito generale formulato dal Giudice nonché incongruenti rispetto a quanto accertato dallo stesso
CTU nel resto dell'elaborato peritale;
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
nel merito: -per tutte le ragioni evidenziate in atti, accogliere la presente impugnativa e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o invalidità della

pagina 1 di 21 delibera adottata dall'assemblea del Condominio La Rosa in data 30.06.2021 relativamente ai seguenti punti dell'ordine del giorno con ogni consequenziale pronuncia: n.1 (“Approvazione rendiconti e riparti consuntivi 2019 e 2020”), n.2 (“Nomina/conferma consiglieri e amministratore”), n.3 (“Approvazione rendiconto e riparto preventivo 2021 con relativo prospetto rate”), n.5 (“Ispezione Vigili del Fuoco a seguito di segnalazione di alcuni condomini in merito a supposte violazioni per la messa a norma della Pratica Prevenzione
Incendi autorimessa: addebito costi”) e n.9 (“Valutazione intervento di recupero crediti alla presenza dell'Avv. Rona”);
- sul punto 6 dell'ordine del giorno - nella parte in cui, pur dandosi atto del “livello di rischio alto” segnalato dagli organi di controllo in sede di verifica degli impianti di cancello e messa a terra, veniva verbalizzato di rinviare alla successiva assemblea ordinaria la decisione sui relativi interventi di messa a norma con auto esonero dell'amministratore da ogni responsabilità per eventuali incidenti - dare atto che, medio tempore, con delibera assembleare del 30.06.22, e quindi successiva alla presente impugnazione, l'assemblea ha approvato gli interventi in questione. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre spese generali, I.V.A. e C.p.a., come per legge
.”;

- parte convenuta: Piaccia all'On.le Tribunale, contrariis rejectis, giudicare IN VIA
PRELIMINARE - Dichiararsi, anche in via d'ufficio, per tutti i motivi indicati, l'improcedibilità della domanda giudiziale e relativa al procedimento incardinato innanzi all'intestata autorità giudiziaria di cui al R.G. 5825/2021 NEL MERITO - Pur essendo l'eccezione preliminare di natura assorbente, nel merito accertata l'assoluta validità della delibera assembleare impugnata del 30.06.2021, respingersi, per tutti i motivi di cui in narrativa, le domande ed eccezioni proposte dalle parti attrici perché infondate, in fatto e diritto. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, 15 % spese generali, IVA e CPA inclusi. IN VIA
ISTRUTTORIA Respingersi ogni eventuale richiesta di integrazione e/o chiarimenti al CTU.
Dichiararsi l'inammissibilità delle prove richieste e dedotte da controparte per tutti i motivi esplicitati.”.
Esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 15/11/2021, i coniugi DI NT e IA RN e i coniugi RC OV e ND AL, in qualità di comproprietari di unità immobiliare e condomini del Condominio “La Rosa” sito in Stradella (PV), via Civardi n. 8, nella premessa di avere esperito senza esito positivo il procedimento di mediazione obbligatoria dinanzi al competente
Organismo, concluso in data 18/10/2021 (doc. 12-16), hanno evocato in giudizio il Condominio, in
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persona dell'amministratore pro tempore, al fine di sentire accertare e dichiarare – previa sospensione dell'efficacia esecutiva - la nullità/annullamento e/o l'inefficacia e/o l'invalidità e/o l'illegittimità della delibera assembleare del 30/06/2021 (doc. 8), relativamente ai punti di cui all'ordine del giorno ai n. 1
(approvazione DE rendiconti e riparto consuntivi 2019 e 2020), 2 (nomina/conferma dell'amministratore), 3 (approvazione rendiconto e riparto preventivo 2021 con relativo prospetto rate),
5 (ispezione DE Vigili del fuoco e addebito di costi), 6 (valutazione interventi urgenti su cancello carraio e messa a terra), 8 (valutazione azioni da intraprendere in merito alla rimozione “auto Casella” parcheggiata in modo fisso negli spazi comuni esterni) e 9 (valutazione interventi recupero crediti alla presenza dell'Avv. Rona).
In sintesi e per quanto di interesse, gli attori hanno dedotto la nullità e/o annullabilità della delibera impugnata per le seguenti ragioni:
- irregolare/irrituale contemporanea presenza in assemblea del condomino Alberto AN
(nominato a “ruolo garantista” di Presidente dell'assemblea) e del suo delegato Avv. Rona
Roberta (terza estranea al Condominio), la cui presenza e partecipazione in assemblea “non aveva ragione di essere”, neanche sotto il profilo tecnico per discutere DE punti all'o.d.g.;

- invalidità/inefficacia/illegittimità della nomina/conferma dell'amministratrice del Condominio in violazione delle maggioranze prescritte dall'art. 1136, co. 4 c.c. o, comunque, la nullità della nomina/conferma dell'incarico per mancata specifica indicazione del compenso richiesto per
l'attività svolta, ai sensi dell'art. 1129, co. 14 c.c.
- insufficienza e incompletezza DE rendiconti consuntivi degli anni 2019 e 2020, approvati dall'assemblea nonostante il loro voto contrario, in quanto: i) privi DE requisiti di forma e di sostanza prescritti dall'art. 1130-bis c.c., non essendo allegati i registri di contabilità e il riepilogo finanziario che, insieme alla nota sintetica esplicativa, sono parte integrante ed essenziale del rendiconto e devono essere ad esso allegati, non bastando la mera disponibilità della documentazione presso lo Studio dell'amministratore;
ii) manca l'indicazione, nel
“bilancio dettagliato per conto”, per entrambi i rendiconti, di tutte le voci di “entrata e uscita”, in ordine cronologico, limitandosi a riportare esclusivamente una elencazione delle spese;
iii) non è presente il prospetto riassuntivo delle entrate e delle uscite e DE flussi finanziari/di cassa
(incassi e pagamenti di esercizio);
iv) sono indicate voci di spesa “incomprensibili”,
“incongrue”, “ingiustificate”, “duplicate” (es. spese proprietà, spese personali);
v) è generica la
“nota esplicativa sintetica”, allegata ai rispettivi rendiconti consuntivi, mancando la specificazione del criterio utilizzato per l'elaborazione degli stessi (se di competenza o di cassa)
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e la redazione di prospetti contabili/finanziari chiari che consentano di comprendere
l'evoluzione delle risorse del condominio nelle gestioni di riferimento;
vi) non viene separatamente trattato e distinto tra gestione ordinaria e gestione straordinaria;
vii) è stata contestualmente sottoposta a votazione l'approvazione di rendiconti riferiti ad annualità diverse;

- illegittimo addebito DE costi a seguito del richiesto intervento DE VVF, perché: i) nel verbale di assemblea manca l'indicazione del nome DE condomini che hanno votato a favore e di quelli che hanno votato

contro

;
ii) si viola il criterio di ripartizione per millesimi ex art. 1223, co. 1
c.c.
, il quale non può essere derogato senza una decisione assunta all'unanimità;
iii) vengono approvati costi non necessari rispetto alle verifiche espletate;

- interpolazione del verbale con l'aggiunta, separata e successiva, secondo cui la decisione di valutare i preventivi per gli interventi sul cancello carraio e messa a terra sarebbe stata assunta dall'assemblea all'unanimità;
o comunque perché manca l'indicazione del quorum deliberativo;
ovvero ancora perché illegittima, nella parte in cui solleva l'amministratore dalle responsabilità di custodia e manutenzione degli impianti condominiali, in contrasto con l'art. 1130, co. 1 n. 4
c.c.;

- assoluta genericità e superficialità della delibera relativa alle azioni da intraprendere in merito alla rimozione dell'autovettura DE condomini Casella/Cicala, che occupa, da oltre cinque anni, lo spazio comune;
o comunque l'erronea verbalizzazione sui voti a favore e contrari e DE millesimi complessivi e la votazione del condomino Casella, in conflitto d'interesse rispetto al punto all'o.d.g.;

- assenza di dati ed elementi per valutare l'opportunità e la convenienza di concedere una dilazione di pagamento per 12 mesi al condomino in mora con i pagamenti (Casella) e
l'invalidità DE voti espressi da AN e dallo stesso interessato (Casella), per i motivi rappresentati.
Instaurato preliminarmente il contraddittorio sulla richiesta cautelare di sospensione dell'efficacia della delibera impugnata (R.G. n. 5825-1/2021), l'istanza è stata motivatamente respinta con ordinanza del
14/01/2022.
Costituendosi tempestivamente nel giudizio principale, con comparsa di risposta del 01/02/2022, il
Condominio ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità della domanda per “asimmetria” tra
l'oggetto indicato nell'istanza di mediazione ed i motivi (ulteriori) di impugnazione ex art. 1137 c.c. oggetto della domanda giudiziale.
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Nel merito, il convenuto ha preso posizione contestando, punto per punto, la fondatezza, in fatto e in diritto, delle avverse doglianze (pag. 14-36 comp.), chiedendone il rigetto.
La
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