Trib. Bergamo, sentenza 04/12/2024, n. 891
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Testo completo
N. V.G. 5190/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 30/08/2024, da:
C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1 il 27/05/1983, e C.F. ), nato Parte_2 C.F._2
a Gazzaniga (BG) il 30/07/1981, entrambi con il proc. dom. avv. LONGONI
LORENZO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 02/02/2013 a Vertova (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nato il figlio (n. ad Alzano Lombardo, il Persona_1
28/03/2015).
1
Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
11/11/2024 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del comune difensore, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui alle note depositate in data 05/11/2024. Con ordinanza resa in data 14/11/2024, la causa è stata rinviata al giorno 27/11/2024, al fine di acquisire chiarimenti rispetto ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore. Con nota depositata nel fascicolo telematico in data 18/11/2024, le parti precisavano ulteriormente le condizioni della separazione, chiedendone l'accoglimento.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate nella nota depositata il
18/11/2024, condizioni che si riportano in dispositivo.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale del figlio minore.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Pt_1
e alle seguenti condizioni:
[...] Parte_2
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Il figlio minore , nato a [...] il [...], viene Per_1 affidato ad entrambi i genitori, i quali, quindi, provvederanno all'educazione, alla cura, all'istruzione e all'assistenza del medesimo attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse morale e materiale del minore stesso. Sulle sole decisioni riguardanti questioni di ordinaria amministrazione relative al minore, i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale.
3) Il piccolo verrà collocato presso il padre nella Per_1