Trib. Taranto, sentenza 12/12/2024, n. 3032

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 12/12/2024, n. 3032
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 3032
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1374 del R.G. 2016, riservata per la decisione all'udienza del 11.01.2024 ed avente ad oggetto: “separazione giudiziale”,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1
di procura in atti, dall'avv. Pietro Scaligina, presso il cui studio, sito in Massafra (TA) alla via Vittorio Emanuele n. 24, è elettivamente domiciliata;

-ricorrente-
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. Fabio Salomone, presso il cui studio, sito in Taranto alla via
Corso Umberto I n. 112, è elettivamente domiciliato;

-resistente – il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
-intervenuto ex lege-
Le parti precisavano le conclusioni come da note scritte depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 11.01.2024;
nulla opponeva il P.M. con visto del
21.05.2024.


1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.

Con ricorso depositato in data 22.02.2016, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario, a Massafra (TA), in data 10.06.2010, con e che CP_2
dalla loro unione non erano nati figli, proponeva domanda di separazione personale, con obbligo per il marito di versarle un congruo assegno di mantenimento e assegnazione a
1
sé della casa coniugale.
Deduceva, in particolare, che il marito, militare in carriera, ormai da mesi non si curava più della moglie costringendola a vivere di stenti, ben sapendo che la stessa non poteva svolgere alcuna attività lavorativa essendo affetta da una grave patologia agli arti inferiori
e superiori (neuropatia sensitiva tipo due) per la quale percepiva una pensione di invalidità pari ad € 290,00 mensili.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in Cancelleria in data 09.11.2016, si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda principale, CP_2
ma contestava le condizioni della separazione formulate dalla ricorrente.
La infatti, ormai da diversi anni era una personal chef qualificata e partecipava Pt_1
ad attività ed eventi del settore gastronomico, nonché a note trasmissioni televisive
(Cuochi&Fiamme;
Il
). CP_3
Aggiungeva che, l'immobile destinato a casa coniugale era di sua esclusiva proprietà, per essergli stato donato dai suoi genitori;
pertanto, in mancanza di prole, non ricorrevano i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente.
All'udienza di comparizione coniugi, del 09.11.2016, esperito invano il tentativo di conciliazione, il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento della moglie, la somma mensile di € 350,00;
rimetteva le parti innanzi al Giudice istruttore per il prosieguo.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita mediante interrogatorio formale del resistente e prova testimoniale richiesta dalle parti;
nonché mediante indagini della Guardia di Finanza, volte ad accertare la posizione lavorativa e la capacità reddituale della ricorrente (cfr. ord. del 08.05.2019).
All'udienza, a trattazione scritta, del 24.06.2020 le parti precisavano le conclusioni per la pronuncia non definitiva sullo status;
dichiarata la
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