Trib. Forli, sentenza 17/01/2024, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Forli, sentenza 17/01/2024, n. 4
Giurisdizione : Trib. Forli
Numero : 4
Data del deposito : 17 gennaio 2024

Testo completo

N. R.G. 136/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del Giudice del lavoro dott.ssa Agnese Cicchetti, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 136/2022 promossa da:
TA SA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
BOLOGNESI ARNALDO, elettivamente domiciliato in VIA O. FABBRETTI N. 1
FORLI' presso il difensore avv. BOLOGNESI ARNALDO
RICORRENTE contro
INPS (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. VESTINI RENATO e dell'avv.
CIARELLI ANNA PAOLA ([...]) VIALE DELLA LIBERTÀ 48
C/O AVVOCATURA INPS FORLI', elettivamente domiciliato in VIALE DELLA
LIBERTA' 48 C/O AVVOCATURA INPS FORLI' presso il difensore avv. VESTINI
RENATO
RESISTENTE letti gli atti di causa;
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viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

o s s e r v a
NI AR ha chiesto accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a vedersi riliquidata la pensione di VO in ragione della valorizzazione del semestre dal 1/08/1978 –
31/01/1979 nella misura di cui alle agevolazioni L. 285/1977;
in via subordinata ha chiesto di essere autorizzata a costituire una rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 L.
n.1338/1962
in relazione ai contributi omessi per il periodo 01/08/1978 - 31/01/1979.
Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, dall'estratto contributivo previdenziale non risulterebbero le contribuzioni per il periodo 01/08/1978 - 31/01/1979 (mesi 6), ossia il primo semestre svolto dalla predetta quale lavoratrice assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della ditta Stradaioli Floriana, a seguito del periodo di apprendistato.
Inps si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo in via preliminare la carenza di interesse ad agire della ricorrente, l'inammissibilità della domanda svolta dalla lavoratrice in luogo del datore di lavoro e la irregolarità del contraddittorio per non essere stato quest'ultimo convenuto in giudizio, nonché, nel merito, la prescrizione del diritto previdenziale azionato dalla ricorrente.
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza odierna del 17.01.2024 è stata posta in decisione con motivazione contestuale.
Il ricorso, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, non può trovare accoglimento essendo prescritto il diritto azionato dalla ricorrente, richiamandosi sul punto, ex art. 118 disp. att. c.p.c., quanto già espresso in caso analogo dal Tribunale di
Velletri nella decisione 278/2023 che di seguito si riporta.
“Occorre ricordare che l'art. 2116, co. 1, c.c. prevede il principio generale secondo cui il lavoratore ha diritto ad ottenere l'erogazione delle prestazioni previdenziali anche nei casi in cui il datore di lavoro pagina 2 di 7
non abbia versato regolarmente i relativi contributi all'Istituto competente.
Il comma 2 della medesima disposizione stabilisce, inoltre, che nei casi in cui la legislazione speciale preveda deroghe al predetto principio generale – cioè ipotesi in cui il lavoratore, in caso di omesso o incompleto o irregolare versamento dei contributi da parte del suo datore di lavoro, non abbia diritto in tutto o in parte all'erogazione delle prestazioni previdenziali dall'Istituto competente – il datore di lavoro è tenuto al risarcimento del danno cagionato in tal modo al lavoratore.
Il principio generale di cui all'art. 2116, co. 1, c.c. è stato attuato dall'art. 40 della L. n. 153/1969 e dall'art. 23-ter del D.L. n. 267/1972, i quali hanno modificato l'art. 27 del R.D.L. n. 636/1939;
quest'ultima disposizione ora dispone, al comma 2, che “Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della
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