Trib. Pistoia, sentenza 12/04/2024, n. 131

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pistoia, sentenza 12/04/2024, n. 131
Giurisdizione : Trib. Pistoia
Numero : 131
Data del deposito : 12 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 119/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 119/2022
Oggi 12 aprile 2024, alle ore 9.18, innanzi al dott. E V, sono comparsi:
Per l'avv. GIGLIO GIUSEPPE Parte_1
Per l'avv. CALICCI BARBARA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a rassegnare le conclusioni.
Parte opponente si riporta al ricorso e agli scritti difensivi successivi.
Parte opposte si riporta alle note conclusive ed insiste per la chiamata a chiarimenti del CTU.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e si ritira in camera di consiglio.
Le parti si allontanano dall'aula.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto in assenza delle parti.
Il Giudice E V REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. E V, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. r.g. 119/2022 promossa da:

Parte_1 [...]
Parte_2
con i funzionari avv.ti GERMINARA ELOISA E GIGLIO GIUSEPPE
[...]
PARTE RICORRENTE contro
(Cod. Fisc. con l'avv. CALICCI BARBARA Controparte_1 C.F._1
PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Parte ricorrente ha adito l'intestato Tribunale ricorrendo in opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
5/2022, reso in data 10.01.2022 dal Tribunale di Pistoia in favore del sig. per l'importo di Controparte_1
€ 18.070,57, oltre rivalutazione, interessi, accessori, nonché spese e competenze della fase monitoria, a titolo di differenze stipendiali derivanti dal calcolo dell'anzianità di servizio rapportata alla durata effettiva del rapporto, non quantificate nella sentenza n. 132/2019, resa dal Tribunale di Pistoia e dichiarativa del diritto alla liquidazione delle ridette differenze retributive. A motivo della proposta opposizione, parte ricorrente ha eccepito: 1) in via preliminare, l'emissione del decreto ingiuntivo in difetto dei presupposti necessari, atteso che la esistenza della prova del credito non potrebbe consistere in un conteggio predisposto sulla base di calcoli effettuati dal sindacato;
2) in ogni caso, l'erroneità dei calcoli medesimi, che porterebbero al riconoscimento di importi di gran lunga superiori a quelli spettanti;
3) la prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive relative al periodo antecedente rispetto al quinquennio
anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza n. 132/2019. Parte ricorrente ha, quindi, concluso nel senso che segue: “- dichiarare nullo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per carenza dei relativi presupposti, difettando un credito liquido, con rigetto delle domande proposte da controparte nel giudizio monitorio in quanto infondate;
- in subordine, previa revoca del decreto ingiuntivo, azzerare o ridurre il credito vantato dal

Sig. in virtù della prescrizione quinquennale del diritto alle differenze retributive, ed in ogni caso in base ai conteggi CP_1 offerti da questa Amministrazione e sulla base degli evidenziati errori nei conteggi di cui al fascicolo monitorio, se del caso disponendo apposita consulenza tecnica d'ufficio;
- con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio
”.
Si è costituita in giudizio parte resistente, contestando la fondatezza in fatto ed in diritto della ex adverso proposta opposizione e chiedendone il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Svolta istruttoria documentale, all'udienza del 12.4.2024 la causa è stata discussa e decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
***
1. Occorre premettere che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645
e ss. c.p.c.
è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. Pertanto, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza -e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato- mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Invero, dall'art. 2697 c.c. -che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso- si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si
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