Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 380

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 380
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 380
Data del deposito : 6 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 2361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2361/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Marina Magistrelli;

e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Federica Parte_2
Negretti.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, potendo gli stessi fissare la propria dimora ove lo ritengono più opportuno, dandosene reciproca ed immediata comunicazione da recapitarsi alla residenza dell'altro coniuge entro 7 (sette) giorni a mezzo raccomandata ar dell'avvenuta variazione.

2. La casa coniugale sita in Castelplanio via Massimo D'Azeglio n. 1 di proprietà della sig.ra
madre della sig.ra verrà assegnata a quest'ultima che vi Parte_3 Pt_1
abiterà unitamente al minore;

3. il figlio minore sarà affidato congiuntamente ai genitori con collocamento Persona_1
dello stesso presso la madre ove ha la residenza: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni,
- 1 -


capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;

4. per ciò che concerne la regolamentazione del diritto di visita del padre le parti si accordano secondo quanto segue:
a) dall'introduzione del presente procedimento sino al compimento dei tre anni e mezzo di
il signor potrà tenere con sé il figlio minore a settimane alterne: Per_1 Parte_2
- una settimana il martedì e il giovedì dalle ore 16,30 sino alle ore 20,30 (cena inclusa) quando il padre riaccompagnerà il minore presso la casa materna;

- la settimana successiva il martedì e il giovedì dalle ore 16,30 alle ore 20,30 (cena inclusa)
e in accordo con la madre o il sabato pomeriggio dalle 16,30 alle 19,30 o la domenica mattina dalle ore 10.30 alle ore 14.00 (pranzo incluso).
b) Dal compimento
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