Trib. Torino, sentenza 02/01/2025, n. 10
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Testo completo
RG n. 5921/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022);
preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 437 c.p.c.;
preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1
nella causa di cui al RG n. 5921/2024 promossa da:
AL AS, rappresentato e difeso dall'avv.to Davide Bisio, presso il cui studio in Genova, via
San Siro 12/2, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti;
RICORRENTE in appello contro
Comune di Collegno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Paschero e Graziella Salomone dell'Avvocatura comunale, presso il cui studio sito in Collegno, Piazza del Municipio 1, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti
RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione ad ordinanza ingiunzione C.d.S.
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione a mezzo trattazione scritta delli
17.12.2024:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riforma della impugnata sentenza, voglia dichiarare:
In via principale nullità della sentenza per deposito motivazione tardivo oltre il limite di legge;
In subordine vizio motivazionale - carenza per assente analitico approfondimento degli aspetti a sostegno del ricorso inerenti mancate risposte dell'ente impositore, notifiche frammentate via pec e via posta senza elezione di domicilio espressa alla pec del professionista, non attenzione al contesto pandemico con disguidi di notifica e normativa emergenziale in essere;
In ulteriore subordine si valuti l'ingiustizia sostanziale della validità dei detti 30 verbali senza considerazione fattuale degli alternati limiti di velocità sul tratto;
In ulteriore subordine assente applicazione del cumulo giuridico – con l'irrogazione di una sola sanzione per ogni infrazione commessa (tratto con plurimi presidi in successione e multe ripetute) vista la condizione di limitato sforamento della tolleranza da parte del sig. AL;
In estremo subordine applicazione del minimo edittale delle sanzioni.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
2 Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito adversis rejectis in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello relativo al cumulo giuridico delle sanzioni ed alla richiesta di applicazione del minimo edittale delle sanzioni;
nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento AL AS proponeva appello avverso la sentenza n. 2521/2024 del Giudice di Pace di Torino emessa nel giudizio RG n. 11451/2020 che aveva respinto la sua opposizione avverso una serie di trenta verbali per infrazione al CdS consistenti in eccessi di velocità riscontrati in Collegno, Corso Francia 234, come rilevati da autovelox fisso ivi apposto, nonché per la mancata comunicazione dei dati del guidatore alla guida al momento dell'infrazione.
In particolare, AL aveva contestato avanti al Giudice di Pace: 1) l'irritualità delle notifiche dei verbali effettuate nel 2020 in modo frammentario via pec e via posta ordinaria, posto che la pec era destinata a ricevere esclusivamente le notifiche inerenti l'attività professionale svolta e non le contravvenzioni al Codice della Strada;
2) l'illegittimità della contestazione per mancato ottemperamento, da parte dell'ente impositore, alle richieste di chiarimenti del ricorrente;
3)
l'ingiustizia sostanziale dei verbali elevati per il superamento del limite di velocità su un tratto di strada che non consentiva uno stile di guida armonico e sicuro.
Il Comune di Collegno si costituiva nel giudizio di primo grado rilevando la legittimità dei provvedimenti impugnati in quanto le violazioni ivi contestate si riferivano ad accertamenti effettuati con documentatore di infrazione ai limiti di velocità approvato dal MIT, utilizzabile senza la presenza dell'accertatore, e sottoposto a verifica iniziale di taratura e funzionalità periodica, ubicato in postazione fissa presegnalata e ben visibile lungo il tratto di strada inserito in apposito Decreto Prefettizio. L'Amministrazione convenuta rilevava poi la regolarità delle notifiche effettuate tramite pec.
3
Il Giudice di Pace di Torino, quindi, con l'impugnata sentenza rigettava l'opposizione ritenendo legittimi sia l'adozione dei provvedimenti contestati, sia il perfezionamento della notifica tramite pec.
Con il presente appello AL contestava la correttezza della sentenza di primo grado denunciando l'erroneità della sentenza medesima in quanto: 1) la motivazione è stata depositata in modo tardivo, oltre il limite di legge;
2) la motivazione è carente perché
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022);
preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 437 c.p.c.;
preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1
nella causa di cui al RG n. 5921/2024 promossa da:
AL AS, rappresentato e difeso dall'avv.to Davide Bisio, presso il cui studio in Genova, via
San Siro 12/2, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti;
RICORRENTE in appello contro
Comune di Collegno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Paschero e Graziella Salomone dell'Avvocatura comunale, presso il cui studio sito in Collegno, Piazza del Municipio 1, è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale in atti
RESISTENTE
Oggetto: Appello ex art. 437 c.p.c., Opposizione ad ordinanza ingiunzione C.d.S.
Conclusioni precisate dalle parti all'udienza di discussione a mezzo trattazione scritta delli
17.12.2024:
Per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione in riforma della impugnata sentenza, voglia dichiarare:
In via principale nullità della sentenza per deposito motivazione tardivo oltre il limite di legge;
In subordine vizio motivazionale - carenza per assente analitico approfondimento degli aspetti a sostegno del ricorso inerenti mancate risposte dell'ente impositore, notifiche frammentate via pec e via posta senza elezione di domicilio espressa alla pec del professionista, non attenzione al contesto pandemico con disguidi di notifica e normativa emergenziale in essere;
In ulteriore subordine si valuti l'ingiustizia sostanziale della validità dei detti 30 verbali senza considerazione fattuale degli alternati limiti di velocità sul tratto;
In ulteriore subordine assente applicazione del cumulo giuridico – con l'irrogazione di una sola sanzione per ogni infrazione commessa (tratto con plurimi presidi in successione e multe ripetute) vista la condizione di limitato sforamento della tolleranza da parte del sig. AL;
In estremo subordine applicazione del minimo edittale delle sanzioni.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori di legge.”
2 Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito adversis rejectis in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità del motivo di appello relativo al cumulo giuridico delle sanzioni ed alla richiesta di applicazione del minimo edittale delle sanzioni;
nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, competenze e onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il ricorso oggetto del presente procedimento AL AS proponeva appello avverso la sentenza n. 2521/2024 del Giudice di Pace di Torino emessa nel giudizio RG n. 11451/2020 che aveva respinto la sua opposizione avverso una serie di trenta verbali per infrazione al CdS consistenti in eccessi di velocità riscontrati in Collegno, Corso Francia 234, come rilevati da autovelox fisso ivi apposto, nonché per la mancata comunicazione dei dati del guidatore alla guida al momento dell'infrazione.
In particolare, AL aveva contestato avanti al Giudice di Pace: 1) l'irritualità delle notifiche dei verbali effettuate nel 2020 in modo frammentario via pec e via posta ordinaria, posto che la pec era destinata a ricevere esclusivamente le notifiche inerenti l'attività professionale svolta e non le contravvenzioni al Codice della Strada;
2) l'illegittimità della contestazione per mancato ottemperamento, da parte dell'ente impositore, alle richieste di chiarimenti del ricorrente;
3)
l'ingiustizia sostanziale dei verbali elevati per il superamento del limite di velocità su un tratto di strada che non consentiva uno stile di guida armonico e sicuro.
Il Comune di Collegno si costituiva nel giudizio di primo grado rilevando la legittimità dei provvedimenti impugnati in quanto le violazioni ivi contestate si riferivano ad accertamenti effettuati con documentatore di infrazione ai limiti di velocità approvato dal MIT, utilizzabile senza la presenza dell'accertatore, e sottoposto a verifica iniziale di taratura e funzionalità periodica, ubicato in postazione fissa presegnalata e ben visibile lungo il tratto di strada inserito in apposito Decreto Prefettizio. L'Amministrazione convenuta rilevava poi la regolarità delle notifiche effettuate tramite pec.
3
Il Giudice di Pace di Torino, quindi, con l'impugnata sentenza rigettava l'opposizione ritenendo legittimi sia l'adozione dei provvedimenti contestati, sia il perfezionamento della notifica tramite pec.
Con il presente appello AL contestava la correttezza della sentenza di primo grado denunciando l'erroneità della sentenza medesima in quanto: 1) la motivazione è stata depositata in modo tardivo, oltre il limite di legge;
2) la motivazione è carente perché
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