Trib. Firenze, sentenza 12/04/2024, n. 1193

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 12/04/2024, n. 1193
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 1193
Data del deposito : 12 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 10425/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico dott.ssa Maria Filomena De Cecco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I^ grado iscritta al n. r.g. di cui in epigrafe, trattenuta in decisione all'udienza del 11.1.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa da:
IS IN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'Avv. BARBARA
NINCHERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ATTORE contro
IC SPA (C.F. e P. IVA 00348170101), con sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti n.3, Tower A, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. ANTONIO FORMARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
OLYMPIA SPV SRL (C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. 05256490268), con sede legale in Via V. Alfieri n. 1, Conegliano (TV) e per essa “do-Value S.p.A.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CLAUDIA NUTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
TERZA INTERVENUTA
MEDIOCREDITO CENTRALE SPA - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A. (in forma abbreviata “MC -BdM S.p.A.”) (C.F. 00594040586;
partita IVA n. 00915101000), con sede legale in Roma, Viale America n. 351, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CIRO CAFIERO presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI per l'attore: conclude come in atti (nel merito ed in via principale: accertato e dichiarato che il valore dell'ipoteca iscritta supera di un quinto il credito effettivo vantato dalla Banca, ordini al competente funzionario della conservatoria territorialmente competente la riduzione dell'ipoteca sull'immobile posto in Sesto Fiorentino (FI), Via Calatafimi n. 227 di proprietà per l'intero del ricorrente identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio mappale 53, part. 996, sub. 48, cat. A/3 classe 3 al valore effettivo del credito esistente pari ad €. 70.019,99;
accertato l'abuso di diritto da parte della banca nonché la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. per tutti i motivi esposti in narrativa e in atti, per l'effetto, condannare la Banca al risarcimento del danno a favore del Sig. IN

pagina 1 di 6 ZZ determinato in via equitativa dal Giudice, sulla base degli elementi probatori forniti nonché al pagamento delle spese ex art. 2877 c.c. per la riduzione dell'ipoteca);
per la convenuta: conclude come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (IN VIA
PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di UniCredit S.p.A. e, per l'effetto, disporne l'estromissione dal presente procedimento;
NEL MERITO: respingere tutte le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
respingere altresì la domanda riconvenzionale trasversale formulata da ED NT – Banca del Mezzogiorno S.p.A. nei confronti di UniCredit S.p.A. in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio);
per la terza intervenuta: conclude come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (respingere tutte le domande proposte dal Signor IN ZZ perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate;
respingere la domanda riconvenzionale e trasversale proposta da ED NT

- Banca del Mezzogiorno s.p.a. perché inammissibile ed infondata. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari) opponendosi alle richieste istruttorie avversarie; per la terza chiamata in causa: conclude come da comparsa di costituzione e memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. (in via preliminare e nel merito accertare per le causali illustrate in comparsa il difetto di legittimazione passiva di ED NT Banca del Mezzogiorno spa relativamente alle doglianze esposte da controparte attrice in opposizione in relazione ai motivi innanzi evidenziati;
nel merito, respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dagli opponenti nei confronti di BDM-MC, in quanto destituita di ogni fondamento per quanto esposto in narrativa;
in via riconvenzionale e trasversale nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dei motivi illustrati da parte attrice in citazione in caso di accertata fondatezza delle pretese attoree: accertata la fondatezza delle eccezioni e domande attore si chiede che la eventuale riduzione del pignoramento non riguardi la quota relativa alla liquidazione della perdita effettuata da MC che è di € 40.282,69 oltre interessi di Legge;
E/O accertata l'eventuale responsabilità di IC spa e/o per essa della cessionaria del credito OLYMPIA SPV srl. con conseguente riduzione del pignoramento come richiesto da parte attrice, si richiede di accertare il diritto di MC ad essere manlevata da Unicredit spa o per essa da Olympia

SPV, da qualunque spesa e/o onere che ne dovesse derivare in ipotesi di accoglimento della relativa domanda e/o in ipotesi di conseguente preclusione, in danno a ED NT, di recuperare il credito pubblico erogato ex L. 662/96. In ogni caso con vittoria di spese e con ogni altra consequenziale pronuncia).

Concisa esposizione delle ragioni in fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato IN IS conveniva davanti a questo
Tribunale IC SPA chiedendo di accertare che il valore della ipoteca iscritta da quest'ultima superava di un quinto il credito effettivo e quindi chiedeva la riduzione dell'ipoteca al valore effettivo del credito esistente pari ad € 70.019,99. 2. A sostegno della domanda esponeva di aver prestato garanzia fideiussoria per € 110.000,00 a favore di Unicredit Spa per garantire il finanziamento erogato in favore di RT RI il 31.10.2014 (doc. n. 1);
che a seguito all'inadempimento nel pagamento delle rate del finanziamento, Unicredit aveva ottenuto il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2246/2017 con il quale era stato ingiunto a lui e a RT RI, in solido tra loro, di pagare immediatamente a Unicredit Spa l'importo di € 100.706,75 oltre interessi e spese del procedimento monitorio (doc.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi