Trib. Nola, sentenza 30/01/2025, n. 297
TRIB Nola
Sentenza
30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
R.G. 7137/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, alla odierna udienza cartolare, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7137/2022
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
SC IC (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo depositato telematicamente, dall'Avv. Umberto Rigillo (C.F.:
[...]) presso il cui studio ha eletto domicilio in Pomigliano d'Arco (Na), alla Via
Abate Felice Toscano n. 227/229;
- OPPONENTE-
CONTRO
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, in persona del dirigente p.t., domiciliato presso la propria sede in Napoli, alla via Amerigo Vespucci n. 172, rapp.to e difeso dai funzionari delegati ex art. 6 comma 9 D.lgs. n. 150/2011, avv. Luciano Scafidi e dott.ssa Rossella Santoro.
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da note depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare dalla sola parte ricorrente (mentre fino alle ore 10:50 non sono state depositate note da parte della resistente).
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso, depositato telematicamente presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Nola, CO
IC ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1419/2021, emessa dall'Ispettorato del Lavoro, sede di Napoli, in data 16.06.2022 e notificata in data 24.6.2022, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 6.310, 65 (di cui € 6.300 per sanzione ed € 10,65
per spese) - sulla base del rapporto ispettivo n. NA00000/2019-824-01-R01 del 27.03.2020 - per aver impiegato, nella sua qualità di Datore di Lavoro di fatto della ditta CO IC, fino a 30 giorni di lavoro effettivo, i lavoratori TA RT e De RO AL GI senza preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro ai medesimi riferibili, in violazione dell'art. 3 della L. 73/2022.
A fondamento della spiegata opposizione ha eccepito la nullità ed infondatezza dell'ordinanza asserendo il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendo essere qualificato come un datore di lavoro, nemmeno di fatto.
Ha formulato richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ingiunzione opposta.
2. Il ricorso, instaurato dinanzi alla Sezione Lavoro, ha assunto il n.r.g. 3955/2022.
3. In detto giudizio ha resistito l'Amministrazione opposta eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza del Giudice del lavoro per essere competente il Giudice ordinario;
nel merito, ha contestato la fondatezza della opposizione e sostenuto la piena legittimità dell'ordinanza- ingiunzione emessa, insistendo per il rigetto con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 D.lgs.
149/2015.
4. Il Giudice del lavoro adito, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale che ha provveduto alla riassegnazione alla Prima Sezione Civile, tabellarmente competente, ove il giudizio ha assunto r.g.
n. 7137/2022.
5. Fissata l'udienza del 26.10.2023 per la comparizione delle parti, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata alla odierna udienza e, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore di parte ricorrente a mezzo dell'autorizzato deposito di memorie cartolari, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1.1 Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto della decisione da adottare, quanto segue.
Su richiesta dell'INAIL, a seguito di infortunio mortale di un operaio in un cantiere edile, il giorno
10.01.2019 gli ispettori del lavoro iniziavano una verifica a carico del ricorrente, consegnando alla sua convivente il verbale di primo accesso, con indicazione delle motivazioni della verifica e contestuale richiesta di documentazione in merito al rapporto di lavoro intercorso con l'infortunato,
De RO AL GI.
Nel corso degli accertamenti venivano ascoltati il ricorrente, CO IC, e TA RT che risultava aver lavorato in cantiere insieme con la vittima dell'infortunio, deceduto in seguito allo stesso.
Il ricorrente - come si evince dalle dichiarazioni depositate dall'opposta – nella dichiarazione spontanea resa riferiva: di aver prima lavorato come socio della Pieffe Edil Snc e dalla fase di liquidazione di detta società di aver poi lavorato sempre nel settore edile come dipendente a tempo determinato di varie società;
di aver svolto lavori occasionali autonomi quando non aveva altra occupazione;
di conoscere il proprietario nel fabbricato di Sant'Anastasia che necessitava di lavori di intonacatura e che aveva raggiuto un accordo con il medesimo sul lavoro da svolgere, sui tempi e sul compenso;
di aver poi contattato, per eseguire gli stessi, i due manovali edili proponendo loro di lavorare;
di avere iniziato i lavori il 24.11.2016, proseguendo dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno insieme ai suddetti operai, fino alla data dell'infortunio (01.12.2016);
di non avere alcuna documentazione riguardante tali rapporti di lavoro, di non essersi iscritto alla gestione artigiani per tale periodo, e di non avere effettuato alcuna comunicazione agli enti assicurativi e previdenziali.
Veniva sentito dai funzionari verbalizzanti anche l'operaio TA RT che riferiva: che il sig.
CO aveva parlato con il proprietario del fabbricato e “aveva preso il lavoro” pattuendo il compenso;
di aver lavorato sul cantiere sito in Sant'Anastasia, in via Piccioli, insieme all'operaio poi deceduto;
che entrambi erano stati chiamati a lavorare dal sig. CO IC, con il quale avevano pattuito la paga giornaliera, e di aver lavorato per otto ore al giorno per cinque giorni fino al giorno dell'infortunio;
di aver già effettuato altre giornate di lavoro con il signor CO IC che lo chiamava quando aveva da offrirgli lavoro.
Dai controlli documentali effettuati emergeva l'occupazione “in nero” di entrambi, difettando le dovute comunicazioni preventive di assunzione al centro per l'impiego.
Con il successivo verbale conclusivo degli accertamenti veniva contestata la c.d. “maxi sanzione”
(ex art 3 D.L. 12/02 e succ. mod.) per l'impiego irregolare nelle giornate di accertata occupazione il cui mancato pagamento originava poi l'emissione dell'ordinanza ingiunzione n. 1419/2021oggetto della presente opposizione.
1.2. Così delineati i fatti di causa appare necessario – stante l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'opponente - esaminare la questione della legittimazione passiva e/o della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.
Preliminarmente occorre distinguere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
– Prima Sezione Civile -
In composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, alla odierna udienza cartolare, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7137/2022
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
SC IC (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto introduttivo depositato telematicamente, dall'Avv. Umberto Rigillo (C.F.:
[...]) presso il cui studio ha eletto domicilio in Pomigliano d'Arco (Na), alla Via
Abate Felice Toscano n. 227/229;
- OPPONENTE-
CONTRO
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli, in persona del dirigente p.t., domiciliato presso la propria sede in Napoli, alla via Amerigo Vespucci n. 172, rapp.to e difeso dai funzionari delegati ex art. 6 comma 9 D.lgs. n. 150/2011, avv. Luciano Scafidi e dott.ssa Rossella Santoro.
- OPPOSTO -
Oggetto: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: come da note depositate ai fini della partecipazione alla odierna udienza cartolare dalla sola parte ricorrente (mentre fino alle ore 10:50 non sono state depositate note da parte della resistente).
Svolgimento del processo.
1. Con ricorso, depositato telematicamente presso la Sezione Lavoro del Tribunale di Nola, CO
IC ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 1419/2021, emessa dall'Ispettorato del Lavoro, sede di Napoli, in data 16.06.2022 e notificata in data 24.6.2022, con cui veniva intimato il pagamento della somma di € 6.310, 65 (di cui € 6.300 per sanzione ed € 10,65
per spese) - sulla base del rapporto ispettivo n. NA00000/2019-824-01-R01 del 27.03.2020 - per aver impiegato, nella sua qualità di Datore di Lavoro di fatto della ditta CO IC, fino a 30 giorni di lavoro effettivo, i lavoratori TA RT e De RO AL GI senza preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro ai medesimi riferibili, in violazione dell'art. 3 della L. 73/2022.
A fondamento della spiegata opposizione ha eccepito la nullità ed infondatezza dell'ordinanza asserendo il proprio difetto di legittimazione passiva, non potendo essere qualificato come un datore di lavoro, nemmeno di fatto.
Ha formulato richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'ingiunzione opposta.
2. Il ricorso, instaurato dinanzi alla Sezione Lavoro, ha assunto il n.r.g. 3955/2022.
3. In detto giudizio ha resistito l'Amministrazione opposta eccependo, in via preliminare,
l'incompetenza del Giudice del lavoro per essere competente il Giudice ordinario;
nel merito, ha contestato la fondatezza della opposizione e sostenuto la piena legittimità dell'ordinanza- ingiunzione emessa, insistendo per il rigetto con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 D.lgs.
149/2015.
4. Il Giudice del lavoro adito, rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale che ha provveduto alla riassegnazione alla Prima Sezione Civile, tabellarmente competente, ove il giudizio ha assunto r.g.
n. 7137/2022.
5. Fissata l'udienza del 26.10.2023 per la comparizione delle parti, la causa ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata alla odierna udienza e, sulle conclusioni rassegnate dal solo procuratore di parte ricorrente a mezzo dell'autorizzato deposito di memorie cartolari, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
1.1 Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto della decisione da adottare, quanto segue.
Su richiesta dell'INAIL, a seguito di infortunio mortale di un operaio in un cantiere edile, il giorno
10.01.2019 gli ispettori del lavoro iniziavano una verifica a carico del ricorrente, consegnando alla sua convivente il verbale di primo accesso, con indicazione delle motivazioni della verifica e contestuale richiesta di documentazione in merito al rapporto di lavoro intercorso con l'infortunato,
De RO AL GI.
Nel corso degli accertamenti venivano ascoltati il ricorrente, CO IC, e TA RT che risultava aver lavorato in cantiere insieme con la vittima dell'infortunio, deceduto in seguito allo stesso.
Il ricorrente - come si evince dalle dichiarazioni depositate dall'opposta – nella dichiarazione spontanea resa riferiva: di aver prima lavorato come socio della Pieffe Edil Snc e dalla fase di liquidazione di detta società di aver poi lavorato sempre nel settore edile come dipendente a tempo determinato di varie società;
di aver svolto lavori occasionali autonomi quando non aveva altra occupazione;
di conoscere il proprietario nel fabbricato di Sant'Anastasia che necessitava di lavori di intonacatura e che aveva raggiuto un accordo con il medesimo sul lavoro da svolgere, sui tempi e sul compenso;
di aver poi contattato, per eseguire gli stessi, i due manovali edili proponendo loro di lavorare;
di avere iniziato i lavori il 24.11.2016, proseguendo dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno insieme ai suddetti operai, fino alla data dell'infortunio (01.12.2016);
di non avere alcuna documentazione riguardante tali rapporti di lavoro, di non essersi iscritto alla gestione artigiani per tale periodo, e di non avere effettuato alcuna comunicazione agli enti assicurativi e previdenziali.
Veniva sentito dai funzionari verbalizzanti anche l'operaio TA RT che riferiva: che il sig.
CO aveva parlato con il proprietario del fabbricato e “aveva preso il lavoro” pattuendo il compenso;
di aver lavorato sul cantiere sito in Sant'Anastasia, in via Piccioli, insieme all'operaio poi deceduto;
che entrambi erano stati chiamati a lavorare dal sig. CO IC, con il quale avevano pattuito la paga giornaliera, e di aver lavorato per otto ore al giorno per cinque giorni fino al giorno dell'infortunio;
di aver già effettuato altre giornate di lavoro con il signor CO IC che lo chiamava quando aveva da offrirgli lavoro.
Dai controlli documentali effettuati emergeva l'occupazione “in nero” di entrambi, difettando le dovute comunicazioni preventive di assunzione al centro per l'impiego.
Con il successivo verbale conclusivo degli accertamenti veniva contestata la c.d. “maxi sanzione”
(ex art 3 D.L. 12/02 e succ. mod.) per l'impiego irregolare nelle giornate di accertata occupazione il cui mancato pagamento originava poi l'emissione dell'ordinanza ingiunzione n. 1419/2021oggetto della presente opposizione.
1.2. Così delineati i fatti di causa appare necessario – stante l'eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall'opponente - esaminare la questione della legittimazione passiva e/o della titolarità passiva del rapporto dedotto in giudizio.
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