Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/01/2025, n. 18

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/01/2025, n. 18
Giurisdizione : Trib. Vibo Valentia
Numero : 18
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

N. 214 /2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 15/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA

PO LV elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Lacquari, n. 62, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Altieri (PEC: avvocato.altieri@pec.giuffre.it ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;

RICORRENTE
E

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, Via Dante Alighieri, presso l'avv. Rosa Sabrina Antonella Caglioti (PEC: rosa.caglioti@avvocativibo.legalmail.it ) che la rappresenta e difende, giusta procura posta in atti
RESISTENTE

Oggetto: differenze retributive
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 09.02.2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere I) una declaratoria di illegittimità dei provvedimenti amministrativi emessi dall'Azienda resistente, mediante i quali, la stessa veniva sospesa dallo svolgimento dell'attività lavorativa e II) la corresponsione dei ratei di retribuzione maturati durante il periodo di sospensione, con connesso risarcimento del danno.
1
La ricorrente rappresentava di essere stata assunta dall'Azienda sanitaria con la qualifica di collaboratore professionale sanitario infermiere, con contratto a tempo indeterminato, inquadrata al livello D1 del CCNL Comparto Sanità, per 36 ore settimanali, e di aver ricevuto, il 18 gennaio 2022, una nota prot. 3928, con cui l'ASP le comunicava la sospensione dell'attività lavorativa, sulla base della Delibera n. 1549/CS del 23 settembre 2021, considerata valida fino “all'assolvimento dell'obbligo vaccinale”, considerata illegittima, per violazione dell'art. 4 del d.l. n. 44/22 come modificato dal decreto-legge 172/2021 e con decreto legge n. 1 del 2022. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale:
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