Trib. Torino, sentenza 09/02/2024, n. 353

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Torino, sentenza 09/02/2024, n. 353
Giurisdizione : Trib. Torino
Numero : 353
Data del deposito : 9 febbraio 2024

Testo completo

RGL n. 5827/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 09/02/2024 nella causa
n. 5827/2023 RGL, promossa da:
, c.f. , assistita dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
GIOVANNI RINALDI, FABIO GANCI e WALTER MICELI
PARTE RICORRENTE

contro

:
, c.f. assistito Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 b is c.p.c. dalle dr.sse TECLA RIVERSO e ELISA CESARO
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Risarcimento danni da abusiva reiterazione contratti a termine

1. la ricorrente , docente inserita nelle graduatore per le Parte_1 supplenze, afferma di essere stata assunta con reiterati contratti a tempo determinato per l'insegnamento nella scuola superiore di I grado, come da prospetto che allega al ricorso;
afferma in particolare che i contratti stipulati con termine finale al 31 agosto, o quelli al 30 giugno successivi al terzo nella stessa classe di concorso e nello stesso istituto, debbono ritenersi necessariamente riferiti a posti vacanti nell'organico di diritto per
i quali non risultano ragioni sostitutive di personale temporaneamente assente;
la ricorrente afferma di essere stata oggetto di abusiva reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore
1


RGL n. 5827/2023
a 36 mesi, e domanda l'accertamento dell'abuso e la condanna del
al risarcimento dei danni quantificato ai sensi dell'art. 32 comma CP_1
5 L. 1983/2010;

2. il convenuto si è costituito resistendo alla pretesa Controparte_1 ed evidenziando come l'ipotetico abuso sia riferibile esclusivamente all'a.s.
2022/23;

3. nel sistema delineato dalla L. 107/2015, posto rimedio alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni – in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – in forza di contratti di supplenza a tempo determinato mediante un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato (cfr. art. 1 comma 95 e ss.), la ingiustificata reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione Europea non avrebbe più dovuto realizzarsi: alla regolare indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, si affiancava il disposto dell'art. 1 c. 131 L. 107/2015 secondo cui “a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”;
il comma 132 dell'art. 1 aveva introdotto inoltre nello stato di previsione del un fondo per i CP_2 pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili;

4. la disposizione del comma 131 sopra riportato è stata abrogata dall'art. 4 bis DL 12/7/2018 n. 87 (c.d. Decreto dignità, conv. in L. 9/8/2018 n. 96);

5. l'art. 29 comma 2 D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 (così come in precedenza il
D.Lgs. 368/2001) esclude espressamente i contratti a tempo
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