Trib. Napoli, sentenza 26/03/2024, n. 11

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 26/03/2024, n. 11
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 11
Data del deposito : 26 marzo 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile – Collegio C riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa N Z Presidente rel.;
dott. M S G;
dott. G D L G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3609/2022 del Ruolo Generale Aff. Cam. non contenziosi, riservata in decisione all'udienza camerale del 08.02.2024, avente per oggetto: ricorso ex artt. 9, 2° comma e ss. e 12 legge n. 898\1970, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dell'Avv. G G presso il cui Parte_1 C.F._1 studio è elettivamente domiciliata, sito in Napoli alla Via Pietro Castellino n. 10, giusta procura in calce ricorso.
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. C F CP_1 CodiceFiscale_2 presso il cui studio è elettivamente domiciliata, sito in Grumo Nevano (NA) alla via T. Spena n. 21, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E
– C.F. - con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Roma, via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato
e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. M G, dall'Avv. G T, dall'Avv.
S S e dall'Avv. I V in forza di procura generale alle liti notaio in Roma, 23 Per_1 gennaio 2023, rep. 37590, racc. n. 7131 (All. 1), e con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale di CP_2
Napoli Vomero – , via Comunale Guantai ad Orsolone n. 4. Organizzazione_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8.02.2024 i procuratori delle parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, impugnando le dichiarazioni rese dai testi delle rispettive controparti.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.10.2022 la sig.ra esponeva di avere contratto matrimonio Parte_1 civile a Marano di Napoli il 21.08.1980 con il sig. e che il Tribunale di Napoli, con sentenza Controparte_3 definitiva n. 6313/06 del 04.04.2006 e depositata in Cancelleria il 31.05.2006, aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ponendo a carico dell'ex coniuge l'obbligo di corrisponderle l'assegno divorzile di € 400,00. Deduceva che l'ex marito il 19.02.2007 aveva contratto matrimonio con la sig.ra
e che lo stesso era deceduto il 14.04.2020. CP_1
Aggiungeva che il matrimonio tra essa ricorrete ed il sig. era durato 26 anni, ovvero dalla Controparte_3 celebrazione del matrimonio e sino alla pronuncia del divorzio. Sottolineava, inoltre, di non essere passata a nuove nozze e di non svolgere alcuna attività lavorativa.
Chiedeva, pertanto: - determinarsi in favore di essa ricorrete la quota della pensione di reversibilità di
nella misura dell'80%;
- ordinarsi all' la corresponsione mensile di detta quote in Controparte_3 CP_2 favore di essa ricorrente, nonché degli arretrati a quest'ultima spettanti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge;
- accertarsi il diritto di essa ricorrente di ricevere una quota del trattamento di fine servizio maturato dall'ex coniuge, quantificandone l'importo. Con vittoria di spese di lite.
Si costituiva la sig.ra la quale evidenziava che nella determinazione della quota della CP_1 pensione di reversibilità, era necessario tenere conto dei criteri suggeriti in materia dalla Corte Costituzionale
e dalla In particolare, sottolineava che non poteva essere attribuito valore esclusivo al Org_2 criterio temporale, ma anche ad altri elementi come l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, delle condizioni di ciascun coniuge, dell'eventuale periodo di convivenza
e di ogni altra circostanza inerente al caso.
Deduceva in particolare che il Tribunale di Napoli all'udienza presidenziale del 21.04.1998 aveva autorizzato il sig. a vivere separato dalla moglie, odierna ricorrente, e che il predetto sig. Controparte_3 sin dal 04.04.1998 aveva preso in locazione un appartamento in Aversa alla via Kennedy n. 96 CP_3 dove essa deducente aveva trasferito la propria residenza dal 12.03.1998 ed ancora che il sig. CP_3 aveva iniziato la convivenza con essa deducente sin dal 13.06.1998, prima in Aversa alla Via Filippo Saporiti
n. 195 (ove lo stesso trasferiva la propria residenza anagrafica in data 13.11.2000) e successivamente alle nozze, celebrate il 19.02.2007, presso l'abitazione sita alla Via Torino n. 1, ove la coppia si trasferiva in data
08.07.2013. aggiungeva che dallo loro unione in data 06.05.1999 era nato il figlio . Per_2
Precisava, quindi, che la convivenza di essa resistente con il marito era durata 21 anni di Controparte_3 cui 13 di matrimonio, a fronte della convivenza della ricorrente durata invece 18 anni e che essa deducente aveva contribuito al ménage familiare lavorando ed acquistando la casa ove i coniugi si erano trasferiti, sostenendo la rata mensile del mutuo ventennale pari ad € 600,00, spesa che gravava ancora sulla stessa.
Aggiungeva altresì che ad essa deducente veniva erogata per intero la quota della reversibilità pari al 60% della pensione del marito defunto pari all'importo lordo annuale di € 18.043,85 che, al netto delle
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