Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 83

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 83
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 83
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, Dott. Guido Marcelli, ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 46687 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, e vertente
TRA

GN NN, TI AR EP, TI RA e TI IO, in proprio e nella qualità di eredi del de cuius sig. RC TI
tutti elettivamente domiciliati in Roma Via Tagliamento n. 10 presso lo studio dell'Avv. Pierfrancesco
Bruno che li rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Monica Battistoni, in virtù di delega in calce all'atto di citazione
attori
E
Fondazione Policlinico di Tor Vergata PTV, in persona del Commissario straordinario pro-tempore,
Dott.ssa Tiziana Frittelli, elettivamente domiciliata in Roma Via Alberico II n. 4 presso lo studio dell'Avv. Ernesto Macrì del Foro di Roma che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
1
OGGETTO: responsabilità professionale medica

CONCLUSIONI: come da conclusioni precisate all'udienza del 04.11.2024 che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, GN NN, TI AR EP, TI
RA e TI IO, in proprio e nella qualità di eredi del de cuius sig. RC TI, rispettivamente coniuge e figli del medesimo, hanno adito il Tribunale Civile di Roma al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità dell'ASL RM 1 nella causazione del decesso di
RC TI e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio
(euro 438.886,70 per ciascuno) e iure hereditatis (euro 360.375,61), con vittoria di spese, competenze, diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cpa come per legge.
A suffragio della domanda gli attori hanno esposto quanto segue.
In data 5.9.2013 TI RC si sottoponeva presso l'Ospedale Santo Spirito a ecografia fegato
e vie biliari. Le complicazioni insorte nell'espletamento dell'esame costringevano i sanitari ad ulteriori accertamenti a loro volta complicati da una perforazione duodenale.
In data 8.11.2013 il medesimo veniva sottoposto ad intervento di colecistectomia, complicato da addome acuto a seguito di perforazione di parete di ansa di intestino tenue.
Nel corso del ricovero successivo all'intervento, si verificava l'insorgenza di sintomatologia riferibile a raccolta ascessualizzata in addome, a sepsi da Streptococcus Pneumoniae e da insufficienza respiratoria.
A causa del grave quadro clinico, veniva trasferito presso il Centro di Rianimazione del Policlinico A.
Gemelli di Roma. Rimaneva ricoverato presso tale struttura sino al 11.1.2014, quando veniva trasferito presso la Casa di Cura Villa delle Querce di Nemi ove rimaneva, per le cure riabilitative, sino alla data del 13.2.2014.
Malgrado le cure ricevute presso il Gemelli e la terapia riabilitativa effettuata presso la Casa di Cura veniva dichiarato invalido con totale e permanente invalidità lavorativa al 100%.
2
A Febbraio 2014 veniva dimesso dalla Casa di Cura e trasferito presso la propria abitazione con la necessità di assistenza continua.
A settembre 2014 lo TI si recava, per un controllo, presso il Pronto Soccorso del Gemelli dove veniva formulata diagnosi di leucemia acuta menoblastica, malattia che lo portava al decesso avvenuto in data 19.2.2015 e che doveva considerarsi conseguenza diretta dell'infezione ospedaliera contratta presso l'ospedale Santo Spirito.
In particolare, sussisteva una responsabilità dei sanitari che lo avevano sottoposto ad intervento, in quanto solo tardivamente – ovvero il 14.11.2013 – lo avevano sottoposto a nuovo intervento nel corso del quale era stata accertata la presenza di una perforazione intestinale. Diversamente, una corretta valutazione dei sintomi accusati dal paziente e trascurati dalla struttura avrebbe consentito un intervento tempestivo volto ad evidenziare e suturare la perforazione sin dal giorno 9.11.2013 e risolta solamente in data 2.1.2014.
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Si costituiva in giudizio la Asl Roma 1, chiedendo, in via principale e nel merito, di rigettare la domanda attorea in quanto destituita di fondamento e non provata, in via subordinata, nel caso in cui fosse riconosciuta una responsabilità dell'ASL Roma 1, operare una riduzione della richiesta di danno biologico;
oltre al rigetto del danno da perdita parentale, comprensivo anche del danno morale soggettivo;
con vittoria di spese e competenze.
Premetteva la struttura convenuta che, a seguito del ricevimento della richiesta di mediazione, aveva sottoposto la stessa al Comitato Aziendale Valutazione Sinistri che, dopo aver analizzato il contenuto della richiesta risarcitoria e gli addebiti mossi dai congiunti del Sig. RC TI, procedeva alla valutazione del sinistro. A seguito di tale valutazione non emergevano profili di colpa professionale dei sanitari dell'Ospedale Santo Spirito, né tantomeno di altri profili di responsabilità della struttura sanitaria.
Quanto al merito della vicenda, RC TI veniva ricoverato presso la Chirurgia Generale del
Presidio Ospedaliero Santo Spirito, a partire dal 5 settembre 2013 (fino al 16 Settembre 2013), per comparsa di “dolore addominale e ittero”. Al momento dell'accesso in Pronto Soccorso, il paziente produceva alcuni esami personali tra cui “ecografia, rmn addome superiore e colangio rmn”, dai
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quali si evinceva una diagnosi di “calcolosi della colecisti”, in apparente assenza di "calcolosi del coledoco".
Il paziente veniva trasferito al Campus Biomedico per eseguire una cd. “E.R.C.P.” ossia
“colangiopancreatografia endoscopica retrograda” nel corso della quale si verificava un
“sanguinamento controllato con diatermocoagulazione”, con “microperforazione del duodeno”, trattata conservativamente con “protesi”.
Con riguardo alla contestata esecuzione dell'intervento di “colecistectomia”, eseguito in data 8 novembre 2013 presso il P.O. Santo Spirito, esso era stato preceduto da sottoscrizione del modulo di consenso informato, contenente anche la segnalazione di tutte le possibili complicanze. L'intervento chirurgico l'accesso era stato effettuato con la tecnica della “Open Laparoscopy” mediante “Trocar di
Hasson” e la procedura era stata effettuata utilizzando quattro “trocar”. Le complicanze subentrate, con particolare riguardo alla “perforazione intestinale”, erano del tutto indipendenti dall'operato dei sanitari.
Nella procedura non si evinceva dalla descrizione del secondo intervento in qual punto dell'intestino tenue fosse localizzata la lesione, ma sicuramente un “danno da trocar” sarebbe stato identificato immediatamente, proprio per la tecnica dell'introduzione sotto visione diretta. La lesione dell'intestino tenue a cui si fa riferimento nel secondo intervento (colecistectomia), peraltro piccola al punto di essere solo affondata, senza resezione intestinale, poteva far pensare ad un danno termico da contatto accidentale e inapparente con uno strumento operatorio, appalesatosi poi in III^ giornata alla ripresa di una “peristalsi” valida o a una “…speritoneizzazione accidentale da aderenze”.
Tale possibilità rientrava nel novero delle complicanze, al punto da essere riportata, con relativa percentuale, nel modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente, e pertanto non configurava una “malpractice”, bensì un evento casuale o fortuito, in grado di escludere, pertanto, il nesso causale.
La sequenza di eventi successiva, con l'innescarsi di una “sepsi” poteva sì essere la conseguenza della piccola perforazione, ma trovava probabilmente spiegazione in una maggiore fragilità del paziente.
Inoltre, l'esame istologico della “colecisti” presentava le caratteristiche di una “colecistite cronica”,
“focalmente acuta”, come avveniva in presenza di “litiasi colecistica”.
In ogni caso non sussisteva alcun nesso di causalità tra l'infezione post-operatorio e la leucemia, non comprendendosi sotto quale profilo l'errata esecuzione dell'intervento e l'asserita infezione chirurgica fossero collegabili alla patologia onco-ematologica “Leucemia Acuta Monoblastica”. Invero
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parte attrice non aveva spiegato in base a quale meccanismo si potesse ipotizzare un nesso eziologico tra l'infezione e la leucemia, insorta
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