Trib. Latina, sentenza 23/01/2024, n. 3

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 23/01/2024, n. 3
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 3
Data del deposito : 23 gennaio 2024

Testo completo

Istanza di liquidazione giudiziale n. 108-1/2023-Trib. Latina
(P.U. n. 108/2023-Trib. Latina)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
- Dott.ssa Caterina Chiaravalloti Presidente
- Dott. Marco Pietricola Giudice Relatore/Estensore
- Dott.ssa Tiziana Tinessa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto la dichiarazione di liquidazione giudiziale di:
CONSORZIO TOTAL SERVICE visto il ricorso depositato il 21.06.2023 con il quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Latina chiede che venga dichiarata la liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata ex artt. 37 ss. del D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza” o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”) in vigore dal 15.07.2022 in rapporto al dettato dell'art. 390 del detto
D.Lgs. n. 14/2019 s.m.i. in tema di diritto intertemporale (cd. “Codice della Crisi e dell'Insolvenza”
o in sigla cd. “CCI” o cd. “CCII”);
visti gli atti ed esaminata la documentazione allegata/prodotta/acquisita anche ex artt. 41, comma 6,
e/o 42 CCII, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.01.2024 nonché approvato/condiviso integralmente l'operato del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe nella qualità (si veda pure il decreto dell'intestato Tribunale del 03-05.07.2023 di designazione/delega del Giudice Relatore/Estensore indicato in epigrafe alla trattazione in senso ampio del presente procedimento anche ex artt. 41/55 CCII, per completezza);
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale (cfr., in relazione a fattispecie simili alla presente e tra le altre, di recente: Trib. Venezia, 12.09.2022 e Trib.
Bergamo, 03.08.2022) in quanto:
A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi degli artt. 27, commi 2 e 3, e 28 CCII, trovandosi il centro degli interessi principali dell'impresa convenuta/resistente in Aprilia (LT) in Via Vanzina n. 24 da oltre un anno (cfr. la visura della Camera di Commercio, Industria,
1 Istanza di liquidazione giudiziale n. 108-1/2023-Trib. Latina
(P.U. n. 108/2023-Trib. Latina)

Artigianato e Agricoltura di Frosinone-Latina della resistente/convenuta del 18.07.2023 acquisita agli atti come per legge nel corso dell'istruttoria, in atti);

B) il resistente (rimasto contumace) è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in quanto ritualmente convocato con notifica eseguita ai sensi degli artt. 40 e 41 CCII a mezzo PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 10.07.2023 in relazione al provvedimento del 05-07.07.2023 per l'udienza (prima udienza celebrata) del 12.09.2023
(data rispetto alla quale è rispettato il termine a difesa di cui al detto art. 41, commi 2, 3 e 4,
CCII;
cfr., per completezza, anche le missive/comunicazioni/notificazioni PEC (posta elettronica certificata) di Cancelleria del 22.09.2023 in relazione al provvedimento collegiale riservato del 18-22.09.2023 per l'udienza (seconda celebrata) del 26.10.2023 nonché del
06.11.2023 in relazione al provvedimento collegiale riservato del 03-06.11.2023 per l'udienza
(terza ed ultima celebrata) del 11.01.2024), assorbita per tal fatta ogni altra eventuale questione (per completezza e fermo tutto quanto precede, si rileva che il detto provvedimento collegiale riservato del 03-06.11.2023 risulta essere stato comunicato altresì a mezzo
Cancelleria con missiva di posta elettronica del 06.11.2023 alla Procura della Repubblica in sede quale parte odierna istante/ricorrente/attrice in vista della trattazione in senso ampio fissata per la detta udienza del 11.01.2024 in ultimo come disposto anche sul punto con il ridetto provvedimento medesimo del 03-06.11.2023 per i motivi ivi indicati ex art. 41 CCII giusto anche il “Protocollo in materia di crisi d'impresa ed insolvenza tra il Tribunale di
Latina e la Procura della Repubblica di Latina” di cui alla nota M_DG.Tribunale di
LATINA – prot. 04/05/2023.0000058.I e che nessuno - neppure parte odierna ricorrente/attrice/istante - risulta essere comparso in sede di ridetta udienza del 11.01.2024
(ultima udienza celebrata, come detto) fissata con il detto provvedimento collegiale riservato del 03-06.11.2023 (cfr., in dettaglio, il verbale telematico d'udienza del 11.01.2024 anche ex art. 126 c.p.c.), fermo restando il fatto che “Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, quando l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata;
ciò in coerenza con il generale principio secondo cui, ove la parte non si presenti all'udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate
” – cfr., sia pure sotto il vigore della cd. “Legge Fallimentare” ma a ben vedere con enunciazione di più generali principi di diritto: Cass., n. 643/2019);

2 Istanza di liquidazione giudiziale n. 108-1/2023-Trib. Latina
(P.U. n. 108/2023-Trib. Latina)

C) sussiste la legittimazione della Procura della Repubblica in sede (invero, “Il Pubblico
Ministero è legittimato a richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7, n. 1, l.fall., non solo qualora apprenda la "notitia decoctionis" da un procedimento penale pendente, ma anche ogni qualvolta la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate nella norma sopra indicata, le quali non sono necessariamente
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