Trib. Salerno, sentenza 03/12/2024, n. 5737

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 03/12/2024, n. 5737
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 5737
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5630/24 RG in data 16.7.24 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi Parte
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura Parte_2 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Rosario Santese, presso il cui studio elettivamente domicilia in Macchia di Montecorvino Rovella alla via Giuseppe D'Aiutolo n. 4;

RICORRENTE
E
(CF: );
CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 3.12.24, all'esito della discussione orale del procuratore di parte ricorrente, la causa era riservata al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.7.24, premettendo di aver contratto Parte_2 matrimonio civile con in data 31.1.04 a Bellizzi e che dalla loro unione erano nati i CP_1 figli (10.6.04), (13.7.06) ed (27.1.11), chiedeva dichiararsi la Persona_1 Per_2 Per_3
separazione dalla coniuge, deducendo che l'unione familiare era ormai incrinata.
Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che veniva dichiarato contumace.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e invitava la parte alla discussione orale della causa.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale il resistente non si è opposto di fatto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla ricorrente, rilevandosi la contumacia del resistente.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, tra cui quella di affido del minore , unico a non aver compiuto i 18 anni. Per_3
Orbene, come si evince dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nel corso dell'udienza del 3.12.24, risulta che i genitori non hanno problemi a colloquiare e che si interfacciano per la gestione di . Per_3
Ne segue che, in mancanza di elementi di segno contrario, senza necessità di procedere all'audizione del minore (audizione che sarebbe superflua, non essendo emerse problematiche per la sua gestione), va
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