Trib. Catania, sentenza 30/01/2025, n. 799
Sentenza
30 gennaio 2025
Sentenza
30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile composto dai signori Magistrati:
1. dott. Cannata Baratta Presidente rel. est.
2. dott. Lidia Greco Giudice
3. dott. Venera Condorelli Giudice
ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile recante il n. 14074/2023 RG promosso da nata in [...] il [...] , Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Nicola Palermo che rapp. e dif. per procura in atti.
RICORRENTE
Contro
, nato in [...] il [...], CP_1
RESISTENTE-
CONTUMACE
e nei confronti di nato in [...] il [...] e , Controparte_2 CP_3
nata in Biancavilla il [...] in [...] curatore speciale
1
nominato, avv. Erminia Patanè, rapp. e dif. da sé stessa in quanto avvocato ed elett. dom. presso il proprio studio
LITISCONSORTI
NECESSARII
Precisate le conclusioni all'udienza in data 13/6/2024 dinnanzi al Giudice delegato e relatore, Cons. dott. Cannata Baratta, la causa veniva rimessa in deliberazione al Collegio, che la decideva in esito al decorso in data 2/10/2024 dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo chiedeva al Tribunale di Parte_1
Catania la pronuncia della separazione personale dal coniuge CP_1
.
[...]
Esponeva che il matrimonio, celebrato il 15/7/2010 e dal quale erano nati due figli il 22/5/2010 e il 28/8/2014, si era rivelato infelice CP_2 CP_3
a causa del comportamento dell'altro coniuge, che aveva causato in via esclusiva il fallimento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza. Svolgeva le deduzioni e richieste ivi calendate.
Con provvedimento in data 20/2/2024 quivi di seguito trascritto in partibus quibus veniva così disposto: “Il
Giudice RELATORE DELEGATO Cons. dott. Cannata Baratta della ;
Pt_2
letto il ricorso proposto da (proc. n. 14074/2023 Parte_1
RG al Giudice RELATORE DELEGATO, odierno estensore, trasmesso in data 15/2/2024) con il quale che Parte_1
pur - in regolamentazione dei rapporti personali ed economici relativamente ai figli minorenni nato in [...]_2
2
il 22/5/2010 e , nata in [...] il [...] il primo CP_3
anteriormente e la seconda dal matrimonio contratto in data 15/7/2010 con – chiede semplicemente l'affidamento esclusivo dei CP_1
figli minorenni e - deduce tuttavia che “sin da subito CP_2 CP_3
la convivenza si è rivelata infelice e fonte di sofferenza per la ricorrente, vittima delle violenze e dei maltramenti messi in atto dal sig. CP_1
, il quale rera solito sottoporre la sig.ra ad
[...] Parte_1
abituali condotte lesive dell'integrità fisica e morale della stessa, finanche alla presenza dei figli minori della coppia” evidenziando, in particolare, “l'evento risalente alla data del 1/5/2022 durante il quale il sig. si scagliava contro la moglie, sferrandole dei pugni e CP_1
tirandole i capelli, provocandone una frattura del setto nasale e una ferita al cuoio capelluto” e precisando che il “si trova sottoposto CP_1
alla misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, disposta nell'ambito del procedimento penale RG
Trib. 4608/2023, nel quale il resistente risulta imputato per i delitti di maltrattamenti contro i familiari” con “l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza di persone minori” “resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale” scaturito “dall'arresto del sig. CP_1
avvenuto in data 23/3/2023”;
ritenuto che, nella fissazione della udienza di comparizione delle parti deve – ordinariamente - tenersi conto, della necessità di armonizzare i tempi di trattazione e definizione della presente con quelli di trattazione e definizione di tutte le numerose cause pendenti sul ruolo;
invero, all'immane contenzioso
“ordinario”, si aggiungono – e costituiscono, anzi, l'elemento centrale e pregnante della complessissima ed amplissima materia assegnata tabellarmente alla Prima Sezione Civile del
Tribunale di Catania, privo di Sezione Specializzata - le numerosissime e delicatissime cause in materia di famiglia (in tutti i previsti stadi provvedimentali, presidenziale, istruttorio, decisorio e camerale in sede di modifica e revisione) e minori (enormemente ampliatesi in esito alla attribuzione al
Tribunale ordinario di competenze prima attribuite al Tribunale per i Minorenni), ben evidenziato che, al
14/6/2017 sono risultati pendenti sul ruolo del Giudice, odierno estensore, ben 1.604 procedimenti contenziosi in RG oltre agli innumerevoli procedimenti altresì contenziosi in RGVG (modifiche,
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revisioni, etc.), più che doppi rispetto a quelli in carico agli altri Giudici della Sezione e che dall'anno 2018 si è aggiunta la presidenza dei collegi di ricusazione;
deve poi valorizzarsi
L'ESIGENZA DI ASSICURARE AI PROCEDIMENTI GIA' FISSATI, MA NON URGENTI, E
DUNQUE NON POTUTI TRATTARE DURANTE IL PERIODO EMERGENZIALE (da marzo
2020 in poi) da 19, LA PRIORITARIA TRATTAZIONE PER ORDINE DI RUOLO;
CP_4 ritenuto tuttavia che, nel ricorso de quo, vengono rappresentate e prospettate situazioni e condizioni relative alla prole minorenne che legittimano ECCEZIONALMENTE, pur con grave personale sacrificio del Giudice Delegato, UNA FISSAZIONE
ANTICIPATA – RISPETTO AI TEMPI ORDINARI – DELLA
UDIENZA DI COMPARIZIONE, ai fini delle determinazioni anche officiose del Tribunale in punto di affidamento e collocamento delle minori e di determinazione dell'an e del quantum dei tempi e modalità di incontro con la stessa del genitore non affidatario e/o collocatario;
ritenuto che
, il contenzioso in atti nel presente giudizio che - al di là del petitum formale – si appalesa di natura eminentemente “de responsabilitate” ALLA STREGUA DELLE ALLEGAZIONI DELLA
RICORRENTE (si auspica il definitivo tramonto del riferimento alla
“potestas” genitoriale invero soppressa con Legge dello Stato nel lontano
2013 in peraltro affatto tardivo ossequio alle statuizioni precettive di cui alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia approvata a New York dalla
Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27/5/1991, n. 176 e, sostituita con la radicalmente diversa “responsabilità genitoriale”), con conseguente
IMPRESCINDIBILE necessità, - certa in ogni caso la legittimazione sostanziale dei figli giusta “la nuova concezione non più incentrata sul minore "oggetto" di tutela, ma sul MINORE "SOGGETTO" TITOLARE
DI DIRITTI SOGGETTIVI PERFETTI, AUTONOMI ED
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AZIONABILI” (in termini, Cass., 26/3/2010, n. 7282) di assicurare al minore anche la necessaria soggettività (capacità) processuale, ed attesi il gravissimo E RADICALE contrasto e la irriducibile conflittualità tra i genitori POSTA LA RESA PROSPETTAZIONE “DE
RESPONSABILITATE” DELLE ALLEGAZIONI DELLA
RICORRENTE - di procedersi alla nomina di curatore speciale dei figli minorenni e siccome litisconsorti necessarii al fine CP_2 CP_3
di consentire l'esercizio delle prerogative agli stessi spettanti: ed invero ai sensi dell'art. 9 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli (minori degli anni 18), adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77,: “1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti”: ora appunto, afferma la Corte Nomofilattica che “l'esercizio della responsabilità genitoriale può ben essere regolato attraverso la sua parziale o totale compressione o comunque risentirne e che, anche nell'ambito di un giudizio di separazione, o di divorzio, o promosso ai sensi dell'art. 316 c.c., i provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli minori sono assunti nel loro esclusivo interesse morale e materiale ed, essendo volti a soddisfare esigenze pubblicistiche, sono sottratti alla disponibilità delle parti ed al rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato.” (Cass., Sez. Un., 13/12/2018, n. 32359) CON
LA NECESSITATA – LOGICAMENTE E GIURIDICAMENTE E,
DUNQUE, SILLOGISTICAMENTE - CONSEGUENZA, DA
SIFFATTE PREMESSE DEDOTTA CHE, SIFFATTE
STATUIZIONI HANNO SEMPRE NATURA “DE POTESTATE”
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(recte, “DE RESPONSABILITATE”) ONDE, come condivisibilmente è stato recentissimamente ribadito in sede nomofilattica “Ad avviso di questo Collegio (che, in parte qua, integralmente condivide le argomentazioni della già citata Cass. n. 5256 del
2018), nei cd. giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi, non potendo in questo caso stabilirsi ex ante la coincidenza e l'omogeneità dell'interesse del minore con quello dell'altro genitore
(che potrebbe presentare il ricorso, o aderire a quello depositato da uno degli altri soggetti legittimati, per scopi meramente personali, o, per contro, in questa seconda ipotesi, chiederne la reiezione) e dovendo, pertanto, trovare applicazione il principio, più volte enunciato in materia, secondo cui è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi
è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale - con conseguente necessità della nomina d'ufficio di un curatore speciale che rappresenti ed assista l'incapace (art. 78 c.p.c., comma 2) - ogni volta che l'incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività
(cfr.Cass. n. 1957 del 2016, Cass. n. 16533 del 2010, Cass. n. 12290 del 2010, tutte richiamate, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 5256 del 2018)” (in termini,
Cass.,12/11/2018, n. 29001);
e già Corte Cost., 30/1/2002, n. 1 aveva rilevato che,“Tale prescrizione, ormai entrata nell'ordinamento, è idonea ad integrare - ove necessario