Trib. Palermo, sentenza 27/03/2024, n. 1357

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Palermo, sentenza 27/03/2024, n. 1357
Giurisdizione : Trib. Palermo
Numero : 1357
Data del deposito : 27 marzo 2024

Testo completo

Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa E M nella causa civile
iscritta al n° 12054/2021 R.G.L., promossa
Per ___________________
D A
rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1
B M e R L ed elettivamente
domiciliata presso il loro studio, sito in Palermo, via Principe Di
Villafranca n. 10.
Il Cancelliere


- ricorrente -


C O N T R O
. Controparte_1
- convenuto contumace –
All'esito dell'udienza del 25/03/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia del convenuto. CP_1
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento di un'anzianità, alla data dell'immissione in ruolo, pari ad anni 4, mesi 4 e giorni 14 per l'effettivo servizio pre-ruolo reso. Per l'effetto, condanna il convenuto a redigere un nuovo CP_1
1


decreto di ricostruzione di carriera, conforme alla succitata statuizione, che riconosca alla ricorrente l'inquadramento retributivo nella corrispondente fasce stipendiali.
Condanna, altresì, il convenuto a corrispondere alla ricorrente le CP_1
eventuali differenze retributive - commisurate agli scatti di anzianità per l'effettivo servizio di pre-ruolo - non corrisposte, oltre agli interessi come per legge.
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 3.680,00, oltre spese generali, IVA e Cpa come per legge e distrae in favore dei procuratori della ricorrente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 28/12/2021, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio il e, avendo premesso di essere Controparte_1
docente assunta a tempo indeterminato, per la classe di concorso A046 – tipo posto sostegno -, attualmente in servizio presso il di Organizzazione_1
Palermo, esponeva di avere svolto, prima dell'assunzione in ruolo, attività di docenza in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e deduceva che il convenuto, con il decreto di ricostruzione di carriera n. prot. 708 del CP_1
05.03.2019, non le aveva riconosciuto l'intero servizio pre-ruolo prestato, né tantomeno le aveva attribuito il corretto inquadramento retributivo.
Lamentava l'illegittimità del succitato decreto di ricostruzione di carriera in considerazione dell'identica natura delle mansioni espletate dal personale docente di ruolo e da quello precario, nonché alla luce del principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego dei lavoratori, sancito dalla clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva 1999/70/CE.
Domandava, pertanto, di “ritenere e dichiarare, previa disapplicazione e/o annullamento in parte qua del decreto di ricostruzione di carriera prot. n. 708/2019 e, ove occorresse, degli artt.
485 e 526 D.lgs. n. 297/1994 per contrasto con la disciplina sovranazionale, il diritto della ricorrente al riconoscimento ai fini giuridici ed economici degli anni di servizio di ruolo prestato, dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2004/2005, nonché dall'a.s. 2006/2007 all'a.s. 2013/2014;
ovvero, in subordine, la maggiore o minore anzianità che sarà riconosciuta in corso di causa;

2 - e per l'effetto, riconoscere alla ricorrente complessivi anni 13 mesi 3 e giorni 1 di servizio, con conseguente attribuzione, alla data del 05.03.2019, della I^ posizione stipendiale con il relativo trattamento economico stipendiale, con la maggiorazione degli ulteriori emolumenti previsti ex contractu, nonché degli interessi legali e rivalutazione come per legge fino al soddisfo;

- conseguentemente, condannare il resistente, in persona del pro tempore, CP_1 CP_2
al riconoscimento della superiore anzianità di servizio ovvero a quella che sarà accertata in corso di causa e, pertanto, al pagamento delle differenze retributive spettanti alla ricorrente in ragione della suddetta ricostruzione di carriera, oltre interessi legali come per legge fino al soddisfo”.
Il convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, CP_1
rimanendo pertanto contumace.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve dichiararsi in primo luogo la contumacia del , il Controparte_1
quale, nonostante la regolare citazione, non si è costituito in giudizio.
Nel merito, il ricorso va parzialmente accolto.
La ricorrente censura la violazione della regola prevista dall'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, che vieta ogni discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato con specifico riferimento, tra
l'altro, ai criteri di calcolo dell'anzianità e lamenta il riconoscimento solo parziale, da parte del convenuto, del servizio pre-ruolo prestato, ai fini del corretto CP_1
inquadramento retributivo nelle rispettive fasce stipendiali.
La disamina del merito del ricorso richiede il vaglio preliminare della normativa applicabile nella specie.
L'art. 485 D. Lgs. n. 297/1994 (“Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”) prevede che “ Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”.
L'art. 489 del medesimo decreto (“Periodi di servizio utili al riconoscimento”) dispone che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da
3 considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
Ai sensi dell'art.11, c. 14, L. n. 124/1999Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno
180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In ordine alla legittimità della suddetta normativa, anche alla luce della clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999 (a detta del quale: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1);

“… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”
(punto 4)), la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui
l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo

4 determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato” (Cass., sez. lav., sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019).
La Corte di Cassazione ha anche sottolineato come la normativa in questione presenti degli elementi di favore e altri di disfavore per i lavoratori a tempo determinato, affermando che “Se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio”

(Cass., sez. lav., sentenza n. 31149 del 28 novembre 2019).
Deve vagliarsi allora, al fine di evitare ogni forma di discriminazione “alla rovescia” a danno dei docenti di ruolo ab origine, se per effetto dell'automatismo figurativo introdotto dall'art.11 comma 14, L. n.124/1999 (“Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”) l'odierna ricorrente abbia goduto di un vantaggio in termini di riconoscimento di un'anzianità di servizio maggiore rispetto a quella che le sarebbe spettata tenendo conto solo dei periodi di effettivo servizio o se per converso l'anzianità riconosciutale in forza dei criteri di cui alla normativa succitata sia inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato.
Vanno dunque messi a confronto la sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo annualmente ed effettivamente svolti sino alla data dell'assunzione (con le maggiorazioni ed esclusioni esplicitate dalla citata giurisprudenza di legittimità) e i periodi riconosciuti al momento dell'immissione in ruolo, desumibili dal decreto di
“ricostruzione della carriera”.
Quanto alla possibilità di tenere in considerazione anche il servizio prestato nelle scuole paritarie e nelle scuole pareggiate, la Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status"
5 giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (Cass., sez. lav., sentenza n. 32386 dell'11 dicembre 2019).
Come si evince dall'analisi dell'iter logico seguito dalla Corte, l'affermazione trova il suo fondamento nella circostanza che “il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del 2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...) «D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato».
16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa.
Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate (Cass., sez. lav., sentenza n. 32386 dell'11 dicembre 2019).
Va, dunque, osservato come la Corte abbia operato una distinzione tra le scuole paritarie in genere e quelle che erano state riconosciute come pareggiate, poiché solo
a queste ultime, e non alle prime, si applica la norma di legge dell'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994, che parifica i servizi resi nelle scuole pareggiate a quelli resi nelle
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scuole statali, sulla scorta di una “omogeneità delle posizioni professionali”, che non sussiste invece con le scuole paritarie in genere.
I medesimi principi appaiono espressi nella coeva pronuncia della Suprema
Corte, Sezione Lavoro, sentenza n. 33134/2019, in cui oggetto del giudizio erano i servizi prestati presso una Ipab di natura pubblica.
Nella citata sentenza, è stato affermato che l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 non può ricevere interpretazione analogica ad altri istituti diversi da quelli pareggiati, pur pubblici, quali le , a meno che non si provi l'omogeneità delle posizioni Pt_2
professionali e dei servizi prestati.
Orbene, nella specie va, anzitutto, osservato come alla ricorrente, assunta quale docente a tempo indeterminato con decorrenza dall'a.s. 2014/2015, al momento della conferma sia stata riconosciuta un'anzianità di servizio pre-ruolo, ai fini giuridici ed economici, pari ad anni 1, mesi 0 e giorni 0, ai fini giuridici ed economici, come desumibile dal decreto di ricostruzione di carriera n. prot. 708 del
5.03.2019 (cfr. decreto di ricostruzione, all. 7 al ricorso).
Deve, poi evidenziarsi, come il dedotto servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente presso l' , per il periodo dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. Parte_3
2009/2010, non possa essere tenuto in considerazione ai fini dell'individuazione del corretto inquadramento e trattamento economico, trattandosi di Istituto paritario, come evincibile dalla deliberazione n. 125 del 2011 della Organizzazione_2
, versata in atti dalla ricorrente (cfr. all. 5 al ricorso).
[...]
Peraltro, siffatto Istituto, come acclarato in altre pronunce che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Sentenza Tribunale di Palermo, sez. lav., n. 1541/2023 pubbl. il 08/05/2023 RG n. 9384/2020), “prima di ottenere la parità scolastica ai sensi della L. 62/2000, avesse unicamente la natura giuridica di scuola legalmente riconosciuta ai sensi e per gli effetti e con i requisiti di cui all'art.
355 del decreto legislativo n. 297/1994 (cfr. documentazione prodotta dall Parte_3
in data 15/3/2023, in cui il siffatto status viene attestato con decorrenza dall'anno
[...]
1973), e non anche lo status di scuola pareggiata ai sensi e per gli effetti e con
7 i requisiti di cui al successivo art. 356 citato”, dovendosi pertanto escludere dalla sommatoria dei periodi di servizio non di ruolo svolti dalla ricorrente.
Del pari, non può essere tenuto in considerazione ai fini dell'individuazione del corretto inquadramento e trattamento economico, il periodo di servizio svolto dalla ricorrente presso l' dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. Controparte_3
2004/2005, trattandosi anch'esso di Istituto paritario, siccome evincibile dalla documentazione in atti (cfr. all. 2 al ricorso).
Ciò chiarito, dalla sommatoria dei periodi lavorativi desumibili dal certificato di servizio rilasciato dal di - l'unico computabile - (cfr. Org_1 Org_3
certificato di servizio all. 6 al ricorso), emerge che la ricorrente abbia svolto un servizio effettivo, nel periodo pre-ruolo, pari ad anni 4, mesi 4 e giorni 14, e dunque superiore a quello riconosciutole.
Va, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del succitato servizio pre ruolo.
Sicché, il convenuto va condannato a redigere un nuovo decreto di CP_1
ricostruzione di carriera, che riconosca alla ricorrente, alla data di immissione in ruolo, un'anzianità di servizio pre ruolo pari ad anni 4, mesi 4 e giorni 14, a fini giuridici ed economici, con conseguente inquadramento retributivo nella corrispondente fascia stipendiale.
Il convenuto va altresì condannato a corrispondere alla ricorrente le CP_1
eventuali differenze retributive - commisurate agli scatti di anzianità per l'effettivo servizio di pre ruolo - non corrisposte, oltre agli interessi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente
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