Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/08/2024, n. 1157

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/08/2024, n. 1157
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 1157
Data del deposito : 2 agosto 2024

Testo completo

RGAC 3348/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
G C Presidente
F C Giudice
M M Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3348 R.G.A.C. dell'anno 2022, riservata alla decisione collegiale all'udienza del 28.03.2024 con concessioni dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(cod. fisc.: ), nato a Reggio Calabria il Parte_1 CodiceFiscale_1
12.11.1978, rappresentato e difeso dall'avv.ta C A, giusta procura in atti, presso cui ha eletto domicilio;

-ricorrente-
E
(cod. fisc.: ), nata a Reggio Calabria il Parte_2 CodiceFiscale_2
29.04.1976, rappresentata e difesa dagli avv.ti A A e R E, giusta procura in atti, ha eletto domicilio;

-resistente-
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO
CALABRIA
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 28.03.2024, le parti insistevano nelle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei verbali e in tutti gli atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1


Con ricorso depositato il 26.10.2022, chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 separazione personale dalla propria moglie, assumendo, in particolare, Parte_2 che:
-in data 08.07.2004 in Reggio Calabria contraeva matrimonio concordatario con la resistente;

-dall'unione coniugale non nascevano figli;

-il rapporto coniugale si deteriorava e la convivenza divenuta intollerabile a causa dell'alta conflittualità tra i coniugi, spesso sfociata in frequenti litigi per i comportamenti posti in essere dalla moglie contrassegnati da violenze, minacce e umiliazioni nei confronti del marito;

-in particolare, i litigi tra i coniugi, iniziati sin dai primi anni del matrimonio, scaturivano dalla scelta della moglie di non volere figli per dedicarsi alla carriera scolastica;

-i comportamenti posti in essere dalla inducevano l' ad allontanarsi dalla Pt_2 Pt_1 casa coniugale, trovando ospitalità dai propri genitori;

-la è insegnante di ruolo;
l' è titolare di ditta individuale (pasticceria) Pt_2 Pt_1 con un volume di affari lordo per l'anno 2022 pari ad euro 34.756,00 (attività commerciale cessata in corso di giudizio) ed è proprietario della casa coniugale.
Sulla scorta di tali allegazioni, il ricorrente formulava, preliminarmente, istanza di ordini di protezione ex art. 342 bis c.c. per l'allontanamento della moglie dalla casa familiare nonché divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dal marito. Chiedeva, altresì, che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
b) gli fosse assegnata la casa coniugale della quale ne è proprietario;
c) nulla prevedere in ordine al mantenimento, stante l'autosufficienza di entrambi i coniugi.
Notificato ritualmente il ricorso unitamente al decreto presidenziale, all'udienza innanzi alla Presidente del Tribunale del 04.04.2023, la resistente non compariva;
fallito, dunque, il tentativo di conciliazione, anche a causa dell'assenza della resistente, parte ricorrente insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi introduttivi;
la Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e, stante l'assenza di figli e di richieste urgenti, nominava il giudice istruttore per il prosieguo della causa.
In data 30.08.2023 si costituiva la quale contestava l'esposizione dei Parte_2 fatti per come denunciati dal marito, evidenziando in particolare che:
- i coniugi avevano tentato di avere figli senza riuscirvi e, per tale motivo, la si Pt_2 sottoponeva a visite specialistiche per ricercarne la causa;
tuttavia, non venivano rilevate problematiche;

- il proprio diniego era inerente alla sola procedura di PMA, rendendosi favorevole, invece, a intraprendere il percorso per l'adozione senza, tuttavia, trovare il consenso del marito;

- l'allontanamento dalla casa coniugale da parte dell' è stato improvviso e non Pt_1 sorretto, in un primo momento, da alcuna spiegazione;
solo in un secondo momento giustificava tale allontanamento per mero stress lavorativo;

2
- la insegnate di Storia e Filosofia, percepisce un reddito annuo lordo di circa Pt_2
28.000,00;
tuttavia, tale entrata, non risulta sufficiente per far fronte alle proprie spese quotidiane, essendo gravata da debiti contratti in costanza di matrimonio per far fronte alle esigenze del marito.
Chiedeva, quindi, che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi;
b) venisse posto a carico dell' un assegno di mantenimento per sé per un importo Pt_1 mensile di euro 400,00;
c) fosse disposta la cancellazione, ai sensi dell'art. 89 c.p.c., delle espressioni sconveniente ed offensive contenute in ricorso e, contestualmente, fosse condannato l' al risarcimento del danno provocato alla per l'uso Pt_1 Pt_2 di tali espressioni.
Rimesso il procedimento davanti al giudice istruttore, all'udienza tenutasi il 02.11.2023. a seguito di rinvio d'ufficio, le parti, concordemente, insistevano per la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.;
quindi, alla medesima udienza, venivano concessi i chiesti termini.
Con memoria 183 VI comma n. 1 c.p.c., depositata il 04.12.2023, parte ricorrente formulava nuova domanda avente ad oggetto l'addebito della separazione al marito, domanda contestata da parte resistente perché intempestiva.
Con ordinanza del 18.03.2024, venivano rigettate le richieste istruttorie apparendo superflue ai fini della decisione, anche alla luce delle produzioni documentali in atti;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 28.03.2024, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini integralmente riportati in epigrafe;
la causa veniva, quindi, riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni trenta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni dieci per le eventuali memorie di replica.


1. Separazione personale dei coniugi

La domanda di separazione personale proposta dall' appare senza dubbio Pt_1 fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto irreversibile da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
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