Trib. Roma, sentenza 04/07/2024, n. 7985

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/07/2024, n. 7985
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 7985
Data del deposito : 4 luglio 2024

Testo completo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. A M L all'udienza del 4 luglio 2024, all'esito della camera di consiglio (ore 22,45), ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 4115 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, cui sono riunite le cause iscritte al n. 8679 ed al n. 18032 dell'anno 2024, vertente
T R A
1) 2) 3) Parte_1 Parte_2 Parte_3
, 4) 5) 6)
[...] Parte_4 Parte_5
7) 8) Parte_6 Parte_7 Parte_8
, 9), 10) 11)
[...] Parte_9 Parte_10 [...]
, 12) elettivamente domiciliati in Roma, al Parte_11 Parte_12
viale G. Mazzini, n. 25, presso lo studio dell'avv. B S, che li rappresenta e difende, unitamente all'avv. S D G, giusta pro- cure in calce ai ricorsi introduttivi
RICORRENTI
E
in persona dell'amministratore Controparte_1 delegato, dott. – elettivamente domiciliata in Roma, al- Controparte_2
la via della Conciliazione, n. 10, presso lo studio , Parte_13
rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele DE LUCA TAMAJO, Federica
PATERNÒ, Francesco BARTOLOTTA e Maria Carmela LAMPARIELLO, giusta procura in calce alle memorie di costituzione
1
CONVENUTA
OGGETTO: retribuzione per i periodi di ferie
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
I) Gli avv.ti B. Starna e S. Di Giacomo, per i ricorrenti, nel procedimento n.
4115/2024: “In via principale: a) accertare e dichiarare la nullità e comun- que l'illegittimità e contrarietà all'art. 141, comma 2 CE, alle Direttive comu- nitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, ed alle ulteriori norme di legge indicate in narrativa, delle norme contrattuali sopra richiamate, nella parte in cui preve- dono che per la determinazione del valore economico di un giorno di ferie del personale navigante sia considerata come base di calcolo il solo stipendio ba- se e l'indennità di volo minima garantita escludendo la indennità di volo ora- ria (IVO);
b) per l'effetto disapplicare le norme contrattuali di riferimento e/o interpretarle in senso conforme alla normativa comunitaria, ovvero sostituirle di diritto con le norme imperative violate;
sempre per l'effetto, accertare il di- ritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita e sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria, equivalente, di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie ovvero della misura maggiore o minore che do- vesse accertarsi in corso di causa, anche all'esito della CTU contabile o co- munque come ritenuta di giustizia;
c) per l'effetto, condannare la a CP_3

corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di compen- so per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi allegati, elaborati considerando 2,5 ore di Ivo per ogni giorno di ferie, parte integrante del presente atto, relativi al periodo gennaio 2009 / dicembre 2014, come di seguito indicato e come speci- ficato nei conteggi, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU
Nome Cognome Causa TOTALE causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.34127,37 Parte_1
causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.70885,09 Parte_2
2 causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.49.363,67 Parte_3
causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.43.011,56 Parte_4
d) in via subordinata, sempre per l'effetto, condannare la a corri- CP_3
spondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di compenso per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi allegati sub doc. 13 e parte integrante del presen- te atto, elaborati sulla media dell'IVO annuale calcolata per ciascun ricorren- te, relativi al periodo gennaio 2009/ dicembre 2014, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU
Nome Cognome Causa TOTALE causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.21.848,34 Parte_1
Contr causa ferie periodo 009-2014 €.45.755,18 Parte_2
causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.36.406,45 Parte_3 causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.27.290,00 Parte_4
e) Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi per il presente giudizio in favo- re dei sottoscritti avvocati che ivi si dichiarano antistatari.
Gli avv.ti R D L T, F P, F B e M C L, per la convenuta: “in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art. 937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto;
nel merito: rigettare il ricorso poiché inammissibile, sfornito di prova, nonché in- fondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
in via su- bordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del

2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4
d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della Direttiva 2003/88/CE e del- la Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero
l'indennità di volo oraria integrativa nel computo della retribuzione delle fe-
3 rie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settem- bre 2011, e altri c. British Airways plc, causa C-155/10, per contra- Per_1
sto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.;
in subordine, rimettere, ex art. 267

TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferimento alla specificità della disciplina italiana rilevante,
“se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamen- to di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al contempo dalla retribuzione ordinaria e, di conse- guenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali ol- tre IVA e CPA come per legge”.
II) Gli avv.ti B. Starna e S. Di Giacomo, per i ricorrenti, nel procedimento n.
8679/2024: “In via principale: a) accertare e dichiarare la nullità e comun- que l'illegittimità e contrarietà all'art. 141, comma 2 CE, alle Direttive comu- nitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, ed alle ulteriori norme di legge indicate in narrativa, delle norme contrattuali sopra richiamate, nella parte in cui preve- dono che per la determinazione del valore economico di un giorno di ferie del personale navigante sia considerata come base di calcolo il solo stipendio ba- se e l'indennità di volo minima garantita escludendo la indennità di volo ora- ria (IVO);
b) per l'effetto disapplicare le norme contrattuali di riferimento e/o interpretarle in senso conforme alla normativa comunitaria, ovvero sostituirle di diritto con le norme imperative violate;
sempre per l'effetto, accertare il di- ritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita e sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria, equivalente, di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie ovvero della misura maggiore o minore che do-

4 vesse accertarsi in corso di causa, anche all'esito della CTU contabile o co- munque come ritenuta di giustizia;
c) per l'effetto, condannare la a CP_3

corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di compen- so per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi allegati, elaborati considerando 2,5 ore di Ivo per ogni giorno di ferie, parte integrante del presente atto, relativi al periodo gennaio 2009/dicembre 2014, la sig.ra e 2010/2014 il sig. Pt_6
come di seguito indicato e come specificato nei conteggi, ovvero Parte_5
nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU
Nome Cognome Causa TOTALE causa ferie periodo CAI 2010-2014 €.13.006,95 Parte_5 causa ferie periodo CAI 2009-2014 €.7833,61 Parte_6
d) Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi per il presente giudizio in fa- vore dei sottoscritti avvocati che ivi si dichiarano antistatari”.
Gli avv.ti R D L T, F B e F P, per la convenuta: “in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art. 937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto;
nel merito: rigettare il ri- corso poiché inammissibile, sfornito di prova, nonché infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata, ove code- sto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzional- mente conforme degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005,

Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costitu- zionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi ri- spettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo oraria inte- grativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la
Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita
5 dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. Per_1
British Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41
Cost.;
in subordine, rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva

2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferi- mento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale col- lettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive lega- te al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al con- tempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Con vittoria di spese e compensi ol- tre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
III) Gli avv.ti B. Starna e S. Di Giacomo, per i ricorrenti, nel procedimento n.
18032/2024: “In via principale: a) accertare e dichiarare la nullità e comun- que l'illegittimità e contrarietà all'art. 141, comma 2 CE, alle Direttive comu- nitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, ed alle ulteriori norme di legge indicate in narrativa, delle norme contrattuali sopra richiamate, nella parte in cui preve- dono che per la determinazione del valore economico di un giorno di ferie del personale navigante sia considerata come base di calcolo il solo stipendio ba- se e l'indennità di volo minima garantita escludendo la indennità di volo ora- ria (IVO);
b) per l'effetto, disapplicare le norme contrattuali di riferimento e/o interpretarle in senso conforme alla normativa comunitaria, ovvero sostituirle di diritto con le norme imperative violate;
sempre per l'effetto, accertare il di- ritto dei ricorrenti a percepire, durante il periodo di ferie, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo minima garantita e sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria, equivalente, di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie ovvero della misura maggiore o minore che do- vesse accertarsi in corso di causa, anche all'esito della CTU contabile o co- munque come ritenuta di giustizia;
c) per l'effetto, condannare la a CP_3

corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di compen-
6 so per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi allegati sub doc. 14, elaborati conside- rando 2,5 ore di Ivo per ogni giorno di ferie, parte integrante del presente at- to, relativi al periodo gennaio 2009 / dicembre 2010 ovvero gennaio
2009/dicembre 2014, come di seguito indicato e come specificato nei conteggi, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU
P causa ferie periodo CAI 2009-2010 9.278,92 Parte_7
AV causa ferie periodo CAI 2010-2014 11.585,46 Parte_14
AV causa ferie periodo CAI 2009-2014 12.947,12 Parte_9
P causa ferie periodo CAI 2009-2010 2393,54 Parte_10
C causa ferie periodo CAI 2009-2014 49.392,11 Parte_11
Contr
C causa ferie periodo 010-2014 42.055,32 Parte_12
d) in via subordinata, sempre per l'effetto, condannare la a corri- CP_3
spondere ai ricorrenti le differenze retributive dovute a titolo di compenso per ferie, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, nella misura di cui agli analitici conteggi allegati sub doc. 14 e parte integrante del presen- te atto, elaborati sulla media dell'IVO annuale calcolata per ciascun ricorren- te, relativi al periodo gennaio 2009 / novembre 2010 ovvero gennaio 2009/ dicembre 2014, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che sarà rite- nuta di giustizia, anche all'esito di apposita CTU
P causa ferie periodo CAI 2009-2010 9.205,02 Parte_7
causa ferie periodo CAI 2010-2014 7.637,62 Parte_15
Contr
causa ferie periodo 009-2014 10.396,87 Parte_16
P causa ferie periodo CAI 2009-2010 1.038,68 Parte_10
C causa ferie periodo CAI 2009-2014 53.478,75 Parte_11
C causa ferie periodo CAI 2010-2014 32.652,61 Parte_12
e) Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi per il presente giudizio in favo- re dei sottoscritti avvocati che ivi si dichiarano antistatari”.
7
Gli avv.ti R D L T, F B e F P, per la convenuta: “in via preliminare: accertare e dichiarare prescritte le avverse pretese, ai sensi dell'art. 937 cod. nav., ovvero e in subordine, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., alla luce di tutto quanto esposto nel presente atto;
nel merito: rigettare il ri- corso poiché inammissibile, sfornito di prova, nonché infondato, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto;
in via subordinata, ove code- sto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzional- mente conforme degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005,

Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costitu- zionale degli artt. 10 d.lgs. n. 66 del 2003 e 4 d.lgs. 185 del 2005, attuativi ri- spettivamente della Direttiva 2003/88/CE e della Direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso ch'essi includerebbero l'indennità di volo oraria inte- grativa nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130, nella parte in cui impone di applicare la
Direttiva 2003/88/CE e la Direttiva 2000/79/CE nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia con la sentenza 15 settembre 2011, e altri c. Per_1
British Airways plc, causa C-155/10, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41
Cost.;
in subordine, rimettere, ex art. 267 TFUE, alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale di interpretazione sull'art. 7 della Direttiva

2003/88/CE e sull'art. 3 della Direttiva 2000/79/CE, chiedendo, con riferi- mento alla specificità della disciplina italiana rilevante, “se tali disposizioni ostino a una disciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale col- lettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive lega- te al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al con- tempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”. Con vittoria di spese e compensi ol- tre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
ESPOSIZIONE DEI FATTI
A) Con ricorso depositato il 31 gennaio 2024, , Parte_1
e – premes- Parte_2 Parte_3 Parte_4
8
so di aver lavorato alle dipendenze della soc. Controparte_1
dal 13 gennaio 2009 al 31 dicembre 2014, allorquando il loro rapporto di lavo- ro è proseguito ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della soc. Controparte_4
(della quale , on sono più dipendenti Parte_1 Pt_2 Pt_4
rispettivamente dal 31.3.2023, dal 31.12.2021 e dal 14.10.2021, mentre il
lo è tuttora), e di aver svolto mansioni di pilota a bordo dei veli- Pt_3
voli – hanno esposto che, in virtù delle clausole dei contratti collettivi ed aziendali applicati ai rapporti di lavoro, la retribuzione dovuta per ogni giorno di ferie viene determinata prendendo in considerazione, oltre allo stipendio ba- se, la sola indennità di volo minima garantita (IVMG), laddove è dovuta anche una indennità di volo oraria (IVO), commisurata appunto a ciascuna ora di ef- fettivo servizio a bordo di aeromobili;
che l'indennità di volo oraria costituisce una quota rilevante della complessiva remunerazione; e che, pertanto, la retri- buzione per i giorni di ferie contrattualmente riconosciuta è molto inferiore a quella media complessiva del personale navigante e comunque inferiore ri- spetto al parametro di proporzionalità e sufficienza sancito dall'art. 36 Cost.
Tanto premesso e richiamate le disposizioni di legge ed europee in mate- ria di diritto alle ferie retribuite, come interpretate dalla Corte di Giustizia (in particolare dalla sentenza 15.9.2011 e altri contro British AirwaysPer_1
causa C-155/2010) e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, i ricorrenti hanno sostenuto di aver diritto alla inclusione, nella base di calcolo della retri- buzione per i giorni di ferie, anche della indennità di volo oraria, e di essere rimasti creditori di differenze retributive da quantificare, in via principale, in base al numero medio di ore di volo giornaliere del personale navigante, cioè all'incirca 2,5, moltiplicando tale numero per i giorni di ferie ed indi per
l'indennità di volo oraria, così da ottenere la quota di retribuzione per i giorni di ferie riferibile alla indennità di volo oraria, o, in via subordinata, facendo ri- ferimento al valore medio per ogni singolo lavoratore e per ogni anno.
Hanno pertanto chiesto: in via principale: a) accertare la nullità e co- munque l'illegittimità e contrarietà all'art. 141, comma 2, CE, alle Direttive
9
comunitarie 2000/79/CE e 2003/88/CE, ed alle norme italiane di settore, delle disposizioni dei contratti collettivi relativi alla retribuzione dei periodi feriali;

b) per l'effetto, disapplicare tali norme contrattuali e/o interpretarle in senso conforme alla normativa comunitaria, ovvero sostituirle di diritto con le norme imperative violate;
c) accertare il diritto di percepire, durante il periodo di fe- rie, una retribuzione calcolata sullo stipendio base, sull'indennità di volo mi- nima garantita e sull'indennità di volo oraria nella misura forfettaria, equiva- lente, di 2,5 ore di volo per ogni giorno di ferie;
d) per l'effetto, condannare la società convenuta a corrispondere a ciascun ricorrente le somme indicate in analitici conteggi;
e) in via subordinata, condannare la società a corrispondere le minori somme pure indicate nel ricorso medesimo.
Con memoria difensiva depositata il 10 aprile 2024, la Controparte_1
– premesso che la condotta dei ricorrenti si inserisce in un con-
[...]
testo di richieste seriali sollevate da dipendenti della stessa, idonee a scompa- ginare i conti della azienda sino a portarla sul baratro del dissesto, e che essa si
è sempre attenuta in buona fede agli orientamenti giurisprudenziali ed alle in- dicazioni dei contratti collettivi del tutto uniformi sul tema della non onni- comprensività della retribuzione – ha esposto, in estrema sintesi, le seguenti argomentazioni:
a- i diritti vantati dai ricorrenti sono prescritti ai sensi dell'art. 937 cod. nav., in virtù del decorso del termine biennale, in quanto i rapporti di la- voro intercorsi tra le parti si sono conclusi in data 31 dicembre 2014 mentre la notificazione del ricorso ha avuto luogo l'8 febbraio 2024 e non idonee alla interruzione del termine sono le missive prodotte non es- sendo sottoscritte dai lavoratori ed essendo priva di riscontro di ricezione quella riferibile al ricorrente ;
in via subordinata, i diritti van- Pt_3 tati dai ricorrenti risultano altresì estinti ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c., per il decorso del termine di prescrizione quinquennale;

b- i ricorrenti hanno solo genericamente dedotto che i loro rapporti di lavo- ro sarebbero proseguiti alle dipendenze della soc. in AS, CP_4
10
soggetto terzo neppure convenuto in giudizio;
è comunque inapplicabile
l'art. 2112 c.c. in virtù di accordi sindacali intervenuti e delle speciali di- sposizioni di legge (art. 47, comma 4-bis l. n. 428/1990);

c- dal 1° gennaio 2015 sono stati revocati alla società convenuta il certifica- to di operatore aeronautico e la licenza di volo, e tutto il personale ha vi- sto cessare la validità delle certificazioni e delle specializzazioni necessa- rie per l'espletamento delle prestazioni lavorative;
la convenuta è del tut- to estranea alle vicende riguardanti i rapporti di lavoro intercorsi tra i ri- correnti ed altre compagnie aeree, ragion per cui la stessa è priva di legit- timazione passiva;

d- in base alla normativa dettata dall'art. 7 Convenzione O.I.L., dall'art. 3 della direttiva 2000/79/CE, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dall'art. 4 d.lgs. 185/2005 e dall'art. 10 d.lgs. 66/2003, per la determina- zione della retribuzione delle ferie occorre far riferimento alla disciplina contrattuale ed alla espressa volontà delle parti;
l'indennità di volo ora- ria/giornaliera non concorre alla determinazione degli istituti retributivi riflessi e differiti;

e- il personale di volo ha ricevuto, per la retribuzione feriale, oltre alla paga base, un'ulteriore indennità (indennità di volo minima garantita -
IVMG);
nel nostro ordinamento non sussiste un principio di onnicom- prensività della retribuzione operante con riferimento alla retribuzione feriale;
l'autonomia negoziale delle parti sociali può decidere legittima- mente di non includere l'IVO come elemento di calcolo della retribuzio- Part ne feriale;
nella contrattazione collettiva di CAI, l' è limitata alle so- le giornate in cui vi sia stata l'effettiva presenza del lavoratore nel luogo di lavoro;
le previsioni contrattuali che comprendono l'IVMG e non
l'IVO nel computo della retribuzione feriale sono satisfattive del requisi- to di proporzionalità e sufficienza di cui all'art. 36 Cost.;

f- dalla lettura della sentenza della CGUE del 15 settembre 2011, in causa
C-155/10, emerge chiaramente il principio secondo cui nella retribuzione
11
feriale debbano computarsi tutti gli elementi connessi all'effettivo esple- tamento delle mansioni svolte;
tale principio è soddisfatto mediante
l'inserimento dell'indennità di volo standardizzata nel conto della retri- buzione feriale, come avviene per i dipendenti CAI;
comunque, il princi- pio di tendenziale onnicomprensività, che la Corte di giustizia avrebbe affermato, riguarderebbe solo il periodo minimo di quattro settimane di ferie di cui all'art. 7 della Direttiva n. 88 del 2003;

g- gli artt. 10 del d.lgs. n. 66/2003 e 4 del d.lgs. n. 185/2005, attuativi ri- spettivamente delle direttive 2003/88/CE e 2000/79/CE, ove interpretati nel senso che l'IVO debba essere inclusa nel computo della retribuzione feriale, si pongono in contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., in quan- to lesivi dell'autonomia negoziale delle parti sociali e della certezza del diritto;
è altresì costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge 2 ago- sto 2008, n. 130, che ordina l'esecuzione del TFUE, nella parte in cui impone l'applicazione delle direttive 2000/79/CE e 2003/88/CE così co- me interpretate dalla CGUE nella causa C-155/10;
in ragione di tutto ciò, la società convenuta ha chiesto rimettere alla Corte costituzionale la que- stione di legittimità costituzionale degli artt. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003 e
4 del d.lgs. 185 del 2005, attuativi rispettivamente della direttiva
2003/88/CE e della direttiva 2000/79/CE, ove interpretati nel senso che essi impongano di includere l'indennità di volo oraria nel computo della retribuzione delle ferie annuali, nonché dell'art. 2 della legge 2 agosto
2008, n. 130;
in subordine, ha proposto di sollevare questione pregiudi- ziale di interpretazione dinanzi alla CGUE dell'art. 7 della direttiva
2003/88/CE e dell'art. 4 della direttiva 2000/79/CE chiedendo, con rife- rimento alla normativa nazionale, “se tali disposizioni ostino ad una di- sciplina nazionale che consente all'autonomia contrattuale collettiva di prevedere per i lavoratori il pagamento di indennità aggiuntive legate al concreto svolgimento di una determinata mansione, escludendole al con-
12 tempo dalla retribuzione ordinaria e, di conseguenza, non computandole nella retribuzione dei giorni di ferie annuali”;

h- la modalità di calcolo adoperata dai ricorrenti in via principale è erronea, giacché essa utilizza come parametro non il numero di ore di volo effet- tivamente svolte dal singolo lavoratore, bensì le ore astrattamente volabi- li, calcolate in misura pari a 2,5 per ogni giorno di ferie, parametro appli- cato indistintamente a tutti i lavoratori;
inoltre, il calcolo è operato per un numero di giorni di ferie di gran lunga superiori a 28 giorni annui previ- sti dalla legge. Anche quella proposta in via subordinata è erronea perché il valore medio annuo dell'IVO corrisposta è determinato ponendo al numeratore un numero di giorni ottenuto sottraendo i giorni di assenza stabiliti in modo arbitrario, non considerando quindi giorni che sono stati retribuiti dall'azienda o indennizzati dall' , come le assenze ordina- CP_5
rie dovute ai riposi, i permessi ex lege n. 104/1992, i permessi per dona- zioni di sangue, le sospensioni del lavoro per “solidarietà” o integrazione salariale;

i- anche in caso di ritenuta nullità delle clausole del contratto collettivo che includono nella base di calcolo soltanto l'indennità minima garantita e non anche quella oraria, nulla sarebbe dovuto poiché il contratto colletti- vo contiene espressa clausola di inscindibilità, per cui, dichiarata la nulli- tà, cadrebbero anche le clausole che introducono le indennità.
B) Con analogo ricorso depositato il 1° marzo 2024 ed iscritto con il n.
8679/2024, ed , parimenti, han- Parte_5 Parte_6
no dedotto di aver lavorato alle dipendenze della detta Compagnia dal 13 gen- naio 2009 al 31 dicembre 2014, proseguendo poi il rapporto alle dipendenze della soc. con mansioni di assistenti di volo e, formulate le CP_4 CP_4
medesime argomentazioni in diritto, hanno rassegnato le conclusioni sopra ri- portate.
La società convenuta, costituitasi con memoria depositata l'11 aprile
2024, ha formulato analoghe difese in fatto, eccependo, in particolare, che
13
è transitata alle dipendenze della soc. ITA Airways nel Parte_6
2021 per cui i suoi eventuali crediti sono certamente prescritti, avendo propo- sto azione soltanto nel 2024;
ha spiegato poi analoghe difese in diritto ed ha rassegnato analoghe conclusioni.
C) Con ulteriore analogo ricorso depositato il 10 maggio 2024 ed iscritto con il n. 18032/2024, , , Parte_7 Parte_14 [...]
, e , parimenti, hanno de- Pt_18 Parte_11 Parte_12
dotto di aver lavorato alle dipendenze della detta Compagnia dal 13 gennaio
2009 al 31 dicembre 2014, con mansioni il ed il di pilo- Parte_7 Pt_10
ta, la d il i assistente di volo, il Pt_19 Parte_9 Pt_11
ed il di comandante, e proseguendo poi il rapporto alle dipenden- Pt_12
ze della soc. formulate le medesime argomentazioni in di- Controparte_4
ritto, hanno rassegnato le conclusioni sopra riportate.
La società convenuta, costituitasi con memoria depositata il 24 giugno
2024, ha formulato analoghe difese in fatto, eccependo, in particolare, che i ri- correnti , e sono transitati alle Parte_8 Parte_9 Pt_11
dipendenze della soc. ITA Airways nel 2021 per cui i loro eventuali crediti so- no certamente prescritti, avendo proposto azione soltanto nel 2024;
ha spiega- to poi analoghe difese in diritto ed ha rassegnato analoghe conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – I ricorrenti hanno in primo luogo affermato di aver lavorato alle di- pendenze della soc. dal 13 gennaio 2009 al Controparte_1
31 dicembre 2014, data in cui i loro rapporti di lavoro sono proseguiti, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e senza soluzione di continuità, alle dipendenze della soc.
Controparte_4
Hanno poi evidenziato che il trasferimento del rapporto di lavoro consta dall'atto di cessione del ramo d'azienda da ad CP_3 Controparte_4
cui è allegato l'elenco dei numeri di matricola dei dipendenti trasferiti, nonché dagli estratti conto contributivi , dai quali appare la data di cessazione del CP_5
rapporto di lavoro con nonché dalle buste paga emesse dalla soc. CP_4
14 Contr nelle quali risulta la data del trasferimento del rapporto di lavoro
(01.01.2015), la data di assunzione (che corrisponde alla data di assunzione in
CAI) ed il numero di matricola aziendale (rimasto invariato nel passaggio da una società all'altra).
Hanno altresì indicato se, alla data di deposito del ricorso, sono ancora dipendenti dell'impresa cessionaria ovvero hanno precisato (tranne
l' le date di cessazione dei rapporti: Parte_5
1) cessato dal servizio il 31.3.2023 Parte_1
2) cessato dal servizio il 31.12.2021 Parte_2
3) ancora in servizio Parte_3
4) cessato dal servizio il 14.10.2021 Parte_4
5) Parte_5
6) cessata dal servizio a giugno 2022 Parte_6
7) ancora in servizio Parte_7
8) cessata dal servizio il 31.5.2022 Parte_14
9) cessato dal servizio il 30.6.2022 Parte_9
10) cessato dal servizio il 31.12.2023 Parte_10
11) cessato dal servizio il 14.10.2021 Parte_11
12) ancora in servizio Parte_12
La convenuta ha affermato di aver cessato la propria attività di vettore aereo dal 1° gennaio 2015.
Ha poi affermato che da tale data aveva alle proprie dipendenze soltanto due lavoratori addetti alle mansioni “corporate”;
che il 31 dicembre 2014 i la- voratori sono stati cancellati dalla turnazione e sono sbarcati dagli aerei;
che essa da allora è oggettivamente impossibilitata a svolgere qualsivoglia attività di volo non essendo più dotata delle necessarie abilitazioni amministrative;
che è estranea ai fatti ed alle circostanze relative al periodo decorrente dal 1° gennaio 2015 nel quale i ricorrenti hanno prestato attività a favore di soggetti non convenuti in giudizio.
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Sostiene, inoltre, che gli attori non hanno provato di essere transitati alle Contr dipendenze della soc. appunto, soggetto non chiamato in giudizio, per cui essa sarebbe priva di legittimazione passiva e che gli atti introduttivi sono ca- renti di allegazioni sicché non è consentito ritenere provati fatti o circostanze solo genericamente dedotte, mentre i ricorrenti avrebbero dovuto provare le circostanze in base alle quali sarebbero passati alle dipendenze di altro sogget- to, depositando eventuali accordi sindacali o offrendo di provare di appartene- re al ramo di azienda oggetto di eventuale cessione, e menzionando le vicende societarie tra ed utili a provare l'effettiva appli- CP_3 Controparte_4
cabilità della disposizione di cui all'art. 2112 c.c., cosa che, peraltro, è stata esclusa più volte da sentenze di questo Tribunale. In particolare, la convenuta ha dedotto, in proposito, che specifiche disposizioni di legge (art. 47, comma
4-bis, L. 428/1990, come novellato dall'art. 19-quater della Legge 166/2009), citate negli accordi intervenuti tra gli agenti collettivi, escludono la responsa- bilità in solido del cessionario nell'ambito di cessioni di azienda di società con riferimento alle quali sia stato dichiarato lo stato di crisi aziendale, nonché
l'ammissibilità della domanda di assunzione presso in caso di il- CP_4
Contr legittimità del licenziamento irrogato da per cui deve escludersi che la disposizione dell'art. 2112 c.c., genericamente invocata dai ricorrenti, sia ap- plicabile nella fattispecie (v. pagg. 13-15 memoria di costituzione nel proc.
4115/2024).
2. - Premesso che, non avendo i ricorrenti avanzato alcuna domanda in relazione al periodo successivo alla cessione di azienda e non avendo inteso far valere la responsabilità solidale ex lege dell'acquirente, non vi sarebbe sta- ta, all'evidenza, ragione alcuna di citare in giudizio l'impresa cessionaria, de- ve osservarsi, in primo luogo, che, contraddittoriamente, la convenuta – la quale fa rilevare che gli attori avrebbero dovuto quanto meno depositare even- tuali accordi sindacali (pag. 12 citata memoria) – richiama proprio tali accordi
(indicando anche esplicitamente che si tratta di documenti prodotti dagli attori)
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per sostenere che da essi si dovrebbe desumere la non applicazione dell'art.
2112 c.c.
Per contro, i ricorrenti, che, come detto, hanno espressamente dedotto di essere transitati, dal 1° gennaio 2015, alle dipendenze della soc. CP_4
in forza di atto di cessione di ramo di azienda e, puntualmente, non solo hanno prodotto gli accordi aziendali cui la convenuta ha fatto cenno, ma appunto hanno depositato (v., ad es., doc. 2 proc. n. 4115/2024) l'atto di “conferimento di ramo di azienda” stipulato il 22 dicembre 2014 tra Alitalia CAI S.p.A., qua- le “conferente”, e quale “conferitaria”. CP_4
In tale atto, a prescindere dalla esplicita denominazione, vi sono pattui- zioni che rendono indubitabile il fatto che oggetto dell'accordo è la cessione di un ramo di azienda (inteso come complesso di beni, diritti e rapporti negoziali, tra cui i rapporti di lavoro).
Ad esempio, a pag. 2, vi è riferimento alla delibera assunta dalla conferi- taria di aumentare il proprio capitale mediante emissione di un certo numero di azioni “da liberarsi mediante conferimento in natura da parte della conferente del proprio ramo di azienda relativo all'attività di trasporto aereo”;
alla pag. Contr 4 si legge che la conferente conferisce alla soc. “il Ramo CP_4
d'Azienda, vale a dire il complesso di propria titolarità, composto dai beni materiali e immateriali, dalle attività, dai debiti, dalle obbligazioni e dalle al- tre passività e rapporti contrattuali (con i relativi diritti) afferenti l'attività di trasporto aereo (di seguito anche il “Conferimento”)”. A fronte di tale confe- rimento, sono state attribuite alla conferente le nuove azioni.
Al punto 3 a pag. 5 è descritto contabilmente il ramo di azienda;
nel lato passivo vi è il trattamento di fine rapporto.
Al punto 4, a pag. 9, vi è invece la descrizione degli elementi che com- pongono il ramo ceduto.
A pag. 12 si precisa che non fanno parte del ramo i rapporti contrattuali, le passività ed i debiti e le obbligazioni che la Conferente ha nei confronti dei soli dipendenti che sono esclusi dal trasferimento.
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Alla stessa pagina 12, invece, si afferma a chiare lettere che sono inclusi nel ramo “tutte le passività, i debiti e le obbligazioni della conferente nei con- fronti di – e comunque relative ai – (1) n. 10.673 dipendenti della Conferente dalla stessa impiegati a tempo indeterminato in relazione al Ramo d'Azienda
[…] individuati in conformità agli accordi sindacali sottoscritti in data 12 lu- glio 2014 e successivi e, da ultimo, in data 26 novembre 2014 e in data 16 di- cembre 2014”;
i loro nominativi sono elencati in apposito allegato (“Dipen- denti trasferiti”), cui i ricorrenti hanno fatto espresso rinvio per confermare la loro appartenenza al ramo ceduto.
A pag. 15, punto 6, si precisa che il ramo di azienda comprende “i rap- porti di lavoro subordinato in essere tra la Conferente e i Dipendenti Trasferi- ti con i relativi crediti, debiti, passività e obbligazioni come sopra definiti al punto 5.) (i)”.
Al punto 8 pag. 19 si legge espressamente: “i Dipendenti Trasferiti con- tinueranno il proprio rapporto di lavoro con la Conferitaria, nei termini pre- visti dagli accordi sindacali sottoscritti in data 12 luglio e 17/18 luglio 2014 e successivi e, da ultimo, in data 26 novembre 2014 e in data 16 dicembre 2014.
Il T.F.R. relativo al suddetto personale fa parte del Ramo d'Azienda conferi- to”.
Da quanto sopra, non può esservi dubbio che intenzione delle parti era
Contr quella di far passare in blocco dalla soc. CAI alla soc. n coacervo di be- ni, diritti e rapporti, tra cui erano espressamente compresi i rapporti di lavoro di n. 10673 dipendenti.
Tra costoro, come detto, anche gli attuali ricorrenti che, producendo le Contr buste paga emesse da decorrere da gennaio 2015, hanno dimostrato che anche di fatto essi hanno continuato a lavorare alle dipendenze della “conferi- taria”.
La prosecuzione dei rapporti di lavoro, senza alcuna soluzione di conti- nuità, è confermata dalla previsione contrattuale di trasferimento della passivi- tà per trattamento di fine rapporto: se i rapporti di lavoro fossero cessati, i la-
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voratori avrebbero avuto diritto di esigere in via esclusiva dalla soc. CAI il pa- gamento delle competenze finali.
Dunque, per i lavoratori che, per volontà espressa delle parti, erano tran- sitati – come appunto i ricorrenti – alle dipendenze della conferitaria non pote- va esservi dubbio circa la continuazione dei loro rapporti di lavoro.
3. - E', pertanto, in primo luogo, irrilevante l'obbiezione sollevata dalla società convenuta circa l'esclusione dell'applicazione della disposizione dell'art. 2112 c.c. per effetto degli accordi sindacali stipulati prima del confe- rimento che avrebbero escluso la responsabilità in solido del cessionario e
l'ammissibilità della assunzione presso in caso di licenziamento CP_4
Contr disposto da giacché, nella specie, i ricorrenti sono pacificamente transita- ti da una società all'altra e, in ogni caso, non si pone alcuna questione di re- sponsabilità solidale poiché essi chiedono alla sola conferente il riconoscimen- to di differenze retributive maturate nel periodo in cui erano dipendenti della stessa.
In secondo luogo, tale obbiezione è errata in diritto per tutti i motivi am- piamente esposti nella sentenza della S.C. 17/08/2020, n. 17198 che, giudi- Contr cando in un caso di licenziamento disposto da ll'esito di procedura di li- cenziamento collettivo poco prima della cessione, ha affermato che “l'accordo con le organizzazioni sindacali raggiunto ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4-bis, a differenza di quello raggiunto ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, non consente di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro, in quanto la deroga all'art. 2112 c.c. cui il comma 4-bis si riferisce può riguardare esclusivamente le “condizioni di lavoro”, nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito”;
e che “il comma 4-bis ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria”. Ha quindi enunciato in chiarissimi termini il principio secondo cui: “In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accer-
19 tato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concer- nenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario”.
4. - Deve perciò reputarsi certo che vi è stata cessione di azienda tra la società ora convenuta e la soc. CP_4
Ciò vuol dire che i medesimi rapporti di lavoro iniziati alle dipendenze della sono proseguiti anche dopo il 31 dicembre Controparte_1
2014.
La formulazione letterale dell'art. 2112, 1° comma, c.c. (“In caso di tra- sferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano”) non sembra dare adito a dubbi circa la prosecuzione del medesimo rapporto, senza alcuna cesura.
Del resto, la cessione di azienda, comportando, di regola, il subentro dell'acquirente nei contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa (art. 2558
c.c.), implica che si realizzino, uno actu, un insieme di cessioni di contratto di- sciplinate in forma speciale rispetto a quella tipica regolata dagli artt. 1406 e segg. c.c.
La cessione di contratto è appunto il negozio attraverso cui si realizza il subingresso di un terzo nella intera posizione negoziale di una delle parti del contratto. Non può quindi affermarsi, come sostenuto dalla convenuta, che, anche nell'ipotesi di trasferimento di azienda disciplinata dall'art. 2112 c.c., il contratto continua nei suoi profili oggettivi ma non in quelli soggettivi poiché
Contr dalla parte datoriale vi è un nuovo soggetto, per cui il rapporto con la soc. dovrebbe comunque reputarsi cessato ed al suo posto vi sarebbe un nuovo con- tratto;
il legislatore avrebbe solo inteso garantire ai lavoratori ceduti il passag-
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gio alle dipendenze del nuovo datore di lavoro con il mantenimento dei diritti pregressi, ma senza far rivivere il rapporto con il cedente che sarebbe a tutti gli effetti cessato.
La conseguenza, invece, della disposizione di legge è proprio quella di far continuare il medesimo rapporto, essendo irrilevante, dal lato dal lavorato- re, il fatto che titolare dell'azienda sia divenuto un diverso soggetto, e non già creare una sorta di fictio al fine di tutelare i lavoratori.
Pertanto, i rapporti di lavoro dei ricorrenti sono rimasti i medesimi anche dopo la cessione di azienda.
Indiretta conferma della necessità di considerare pur sempre unico il rap- porto di lavoro anche ove sia intervenuta una cessione di azienda si trae dalla sentenza della Corte costituzionale n. 143/2023: avendo in quella sede la so- cietà qui convenuta prospettato un limitato accoglimento dell'eccezione nel senso di imporre che la decorrenza dalla fine del rapporto si sarebbe dovuta ri- ferire, nel caso di trasferimento di azienda, al rapporto con l'impresa di prove- nienza, cioè la cedente, e non con l'impresa cessionaria, poiché, data la fre- quenza dei trasferimenti nel settore aeronautico, l'ultima cessionaria non avrebbe contezza di diritti precedentemente maturati, la Corte ha escluso an- che tale limitata prospettazione osservando che “proprio la sostanziale conti- nuità dei rapporti e le selezioni [sic!] che si frappongono nei diversi trasferi- menti non possono non incidere sulla permanenza delle suddette ragioni ine- renti il decorso della prescrizione nel codice della navigazione e, pertanto, anche tale proposta interpretativa va rigettata”.
Pertanto, avendo la Corte costituzionale, con la cit. sentenza n. 143/2023, respinto l'eccezione sollevata, deve continuare a trovare integrale applicazione
l'art. 937, 1° comma, cod. nav. secondo cui “I diritti derivanti dal contratto di lavoro del personale di volo si prescrivono col decorso di due anni dal giorno dello sbarco nel luogo di assunzione, successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto”.
21 5. - E' evidente, che dovendo applicarsi la detta norma speciale, non può esservi spazio per una applicazione della disposizione generale di cui all'art.
2948, n. 4, c.c.
Invero, l'art. 1 del Codice della Navigazione, rubricato “Fonti del diritto della navigazione”, recita: “In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corpo- rative e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della na- vigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto ci- vile”.
La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di affermare che “in tema di rapporto di lavoro nautico” “le norme del codice civile possono trovare ap- plicazione, secondo il disposto dell'art. 1 c. nav., solo quando il diritto della navigazione (che costituisce una legislazione speciale con proprie regole ispi- rate anche ad interessi pubblici) non contenga apposite disposizioni né altre applicabili per analogia” (Cass. civ. sez. lav., 23/04/1991, n. 4386).
6. - Per i ricorrenti che, almeno alla data di proposizione del ricorso, era- no ancora in servizio alle dipendenze di il termine di prescrizione CP_4
non è mai iniziato a decorrere.
Dunque, per i ricorrenti e Parte_3 Parte_7
non si pone questione di possibile prescrizione dei crediti Parte_12
vantati.
Parimenti, è certamente infondata l'eccezione di prescrizione in relazione
a coloro che sono cessati dal servizio da meno di due anni prima della data di notificazione del ricorso, ovvero cessato dal servizio Parte_5
non prima del 30 novembre 2022 (v. busta paga sub doc. 3 in proc. n.
8679/2024), cessato dal servizio il 31.3.2023 (ri- Parte_1 corso notificato l'8 febbraio 2024), cessata dal ser- Parte_14
vizio il 31.5.2022 (v. estratto contributivo sub doc. 3.2;
il ricorso è stato notifi- cato il 20 maggio 2024), cessato dal servizio il Parte_9
22
30.6.2022 (ricorso notificato il 20 maggio 2024) e cessato dal Parte_10
servizio il 31.12.2023 (ricorso notificato il 20 maggio 2024).
E' infondata l'eccezione anche con riferimento a Parte_6
e per i quali la convenuta, costituendosi, ha eccepito Parte_11
che gli stessi sarebbero transitati alle dipendenze di ITA nell'anno 2021.
La all'udienza del 23 aprile 2024, ovvero nella prima occa- Pt_6
sione utile per controbattere al fatto dedotto dalla convenuta, ha evidenziato Contr che, come già risulta da busta paga emessa dalla soc. a giugno 2022 e prodotta unitamente al ricorso, ella fino ad allora è rimasta alle dipendenze dell'impresa conferitaria, mentre, ad ulteriore conferma della propria
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