Trib. Livorno, sentenza 09/12/2024, n. 1241
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Testo completo
N. R.G. 369/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2024 promossa da:
(cf. ), con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. Marco Siviero
RICORRENTE contro
(C.F. ) con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.
RESISTENTE CONTUMACE con OGGETTO: Separazione giudiziale
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2/10/2024.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente senza richiesta di fissazione di udienza ex art. 473 bis 28
c.p.c. e relativi termini e poi rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Livorno il 24 luglio 2021 con il sig. , rilevando la nascita dei figli Controparte_1 in data 04.11.2020 e Persona_1 Persona_2 in data 3.11.2021 e narrando il venir meno dell'affectio coniugalis, la GN
1
evocava in causa il marito per sentir pronunciare Parte_1 la separazione alle condizioni che si riportano: “1) dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_2 Controparte_2 contratto in Livorno in data 24.07.2021 atto n. 163 P 1 S 2021) 2) affidare i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori i quali Persona_1 Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Livorno Via del Seminario 47 con collocamento prevalente con la sig.ra Le decisioni di maggiore interesse per la Parte_2 prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e
i figli come segue: il sabato dalle ore 11:00 sino alle ore 20:30 la domenica in via alternata sempre dalle ore 11:00 alle 20:30 Il pernottamento dei figli nei giorni stabiliti per le visite avverrà allorché il sig. disporrà di Controparte_2 autonoma abitazione idonea ad ospitare i figli 4) disporre che il sig. Controparte_2 provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante il
[...] versamento alla sig.ra dell'importo di € .500,00 (per 12 Parte_2 mensilità) da versarsi in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT annualmente 5) disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% Controparte_2 delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole previo accordo e documentate 6) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della sig.ra Controparte_2 dell'importo di €. 100,00 mensili (per 12 mensilità) da Parte_2 versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese con decorrenza dalla domanda La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con periodicità annuale”.
Non si costituiva il resistente signor , Controparte_1 pur ritualmente evocato in causa.
All'udienza di comparizione del 21.5.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 369/2024 promossa da:
(cf. ), con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. Marco Siviero
RICORRENTE contro
(C.F. ) con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'avv.
RESISTENTE CONTUMACE con OGGETTO: Separazione giudiziale
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Livorno
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 2/10/2024.
La causa veniva dunque trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalla parte ricorrente senza richiesta di fissazione di udienza ex art. 473 bis 28
c.p.c. e relativi termini e poi rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo di aver contratto matrimonio civile in Livorno il 24 luglio 2021 con il sig. , rilevando la nascita dei figli Controparte_1 in data 04.11.2020 e Persona_1 Persona_2 in data 3.11.2021 e narrando il venir meno dell'affectio coniugalis, la GN
1
evocava in causa il marito per sentir pronunciare Parte_1 la separazione alle condizioni che si riportano: “1) dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_2 Controparte_2 contratto in Livorno in data 24.07.2021 atto n. 163 P 1 S 2021) 2) affidare i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori i quali Persona_1 Per_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Livorno Via del Seminario 47 con collocamento prevalente con la sig.ra Le decisioni di maggiore interesse per la Parte_2 prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
3) regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e
i figli come segue: il sabato dalle ore 11:00 sino alle ore 20:30 la domenica in via alternata sempre dalle ore 11:00 alle 20:30 Il pernottamento dei figli nei giorni stabiliti per le visite avverrà allorché il sig. disporrà di Controparte_2 autonoma abitazione idonea ad ospitare i figli 4) disporre che il sig. Controparte_2 provveda al mantenimento dei figli in via indiretta, mediante il
[...] versamento alla sig.ra dell'importo di € .500,00 (per 12 Parte_2 mensilità) da versarsi in via anticipata entro il giorno dieci di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT annualmente 5) disporre che il sig. provveda al pagamento del 50% Controparte_2 delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole previo accordo e documentate 6) Porre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della sig.ra Controparte_2 dell'importo di €. 100,00 mensili (per 12 mensilità) da Parte_2 versarsi in via anticipata entro il giorno 10 di ciascun mese con decorrenza dalla domanda La somma sarà soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con periodicità annuale”.
Non si costituiva il resistente signor , Controparte_1 pur ritualmente evocato in causa.
All'udienza di comparizione del 21.5.2024
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