Trib. Livorno, sentenza 19/01/2024, n. 120

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Livorno, sentenza 19/01/2024, n. 120
Giurisdizione : Trib. Livorno
Numero : 120
Data del deposito : 19 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
Riservata in decisione all'udienza del 21/12/2023, nella causa avente n.
30094/2022 R.G.;
nella causa pendente tra:
DR GE ([...]) nato a [...], l'[...] e residente nel Comune di Capoliveri Loc. Mola 3, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Anna Lisa Tori e dall'Avv. Donatella Martorella, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Portoferraio, Via Dietro La Pieve 3, giusta procura in atti;

ATTORE/OPPONENTE
E
PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO rappresentato e difeso dalla Dott.ssa
Rita Pilato, funzionaria dell'Ente Parco delegata ai sensi dell'art. 6, comma IX, D.
Lgs. 150/2011
;

CONVENUTO/OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione n. 70/2018 del 21/10/2022.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso del 21/11/2022, DR GE ha impugnato il verbale di accertamento-contestazione n. 30/2017 del 17/11/2017 e la successiva ordinanza- ingiunzione n. 70/2018 del 21/10/2022, con la quale gli è stata comminata la sanzione amministrativa del pagamento di € 258,00, per avere, in data 15/11/2017, sostato con l'auto di sua proprietà IS RO targata PI616967, in località Casotto sita nel Comune di Campo nell'Elba (LI) in una zona interdetta al transito dei veicoli, raggiunta percorrendo una pista forestale interdetta alla
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circolazione dei veicoli all'interno dell'area P.N.A.T., il tutto in violazione del punto
18) della tabella allegata al Regolamento per le sanzioni amministrative dell'Ente
Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, approvato con Delibera del Consiglio
Direttivo n.37/99 e successivamente modificato ed integrato con Delibera del
Consiglio Direttivo n.58/99.
Nello specifico, il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di opposizione:
- ANOMALIA CIRCA L'INDICAZIONE DEL NUMERO E DELL'ANNO
DELL'ORDINANZA: L'indicazione dell'anno 2018 (ordinanza n. 70/2018) farebbe pensare che l'ordinanza sia stata redatta proprio in quell'anno e questo è avvalorato anche dal fatto che gli scritti difensivi degli agenti accertatori sono stati protocollati in data 6 novembre 2018. Ciò significherebbe che il Parco avrebbe preso la sua decisione prima dell'audizione del sig. GE, avvenuta l'11 novembre 2021 con evidente lesione del diritto di difesa dell'attuale opponente. Per tale motivo l'ordinanza sarebbe annullabile;

- STRADA OGGETTO DELLA CONTESTAZIONE: Il ricorrente, al contrario di quanto gli è stato contestato, non ha percorso alcuna pista forestale interdetta alla circolazione, ma una strada vicinale, come confermato dal Comune di
Campo nell'Elba, interpellato sul punto. Pertanto, alcuna violazione è stata dallo stesso compiuta e per tale motivo l'ordinanza-ingiunzione dovrebbe essere annullata;

- STATO DI NECESSITà: il ricorrente ha percorso la strada indicata nel verbale di contestazione per soccorrere i suoi cani gravemente feriti perché attaccati dai cinghiali e portarli il prima possibile presso il veterinario più vicino. Per cui la violazione, se commessa, dovrebbe essere annullata per applicazione dell'esimente dello stato di necessità.
Alla luce di tali motivi di opposizione, ha introdotto il presente giudizio al fine di sentir dichiarare la nullità e/o revocare e/o dichiarare priva di ogni effetto in quanto illegittima l'ordinanza n. 78/2018 emessa dall'Ente Parco Nazionale Arcipelago
Toscano.
Si è costituito in giudizio il Parco Nazionale Arcipelago Toscano, il quale ha domandato il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La causa è stata istruita tramite produzioni documentali e l'escussione dei testimoni e all'udienza del 21/12/2023, tenutasi con modalità cd. cartolare, è stata trattenuta in decisione.
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2. Tanto brevemente premesso, questo giudice ritiene che i motivi di opposizione formulati siano solo parzialmente fondati.

2.1. Infondato è il primo motivo di opposizione. La circostanza che il numero dell'ordinanza-ingiunzione impugnata riporta l'indicazione dell'anno 2018 non prova in alcun modo che la stessa sia stata emessa in quell'anno, ma rappresenta evidentemente una mera
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