Trib. Cuneo, sentenza 15/07/2024, n. 546

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cuneo, sentenza 15/07/2024, n. 546
Giurisdizione : Trib. Cuneo
Numero : 546
Data del deposito : 15 luglio 2024

Testo completo

n. 2182/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Cuneo SEZIONE CIVILE Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2182/2023 R.G. avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare TRA IA NI (c.f. [...]) rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Gobbi (cristiano.gobbi@pectriesteavvocati.it c.f. [...]), con studio a Trieste in via Coroneo 21 presso il quale ha eletto domicilio oltre che dall'avv. Paola Turello ([...]) con studio a Udine via Nazario Sauro n. 1 ATTRICE E
AREA S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE S.P.A. (c.f. 02971560046) CONVENUTA CONTUMACE CONCLUSIONI NI IA Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente domanda e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere: In via pregiudiziale: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, la carenza di potere e di legittimazione attiva di AREA srl ad emettere l'ingiunzione impugnata. nel merito, accertare e dichiarare per le ragioni di cui in narrativa la nullità e/o l'illegittimità dell'atto impugnato, con conseguente adozioni di tutti i provvedimenti di legge RAGIONI DELLA DECISIONE
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1. Con atto di citazione notificato in data 11.09.2023 ER IA proponeva
“opposizione ex art. 617 c.p.c.” alla ingiunzione di pagamento -notificatale il 12.08.2023- emessa da AREA srl ai sensi del R.D. n. 639/1910 per l'importo complessivo di euro 44.170,72, concludendo come in premessa. Nonostante la regolare notificazione via Pec della citazione, nessuno si costituiva per AREA srl e con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 27.12.2023 il giudice ne dichiarava la contumacia, differendo la prima udienza al 21.03.2024 ore 10,00 In esito a detta udienza, parte attrice era autorizzata a precisare le conclusioni richiamando quelle di cui in atto introduttivo e il giudice assumeva la causa in decisione con termine fino al 20 aprile 2024 per comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per eventuali memorie di replica IN DIRITTO

1. L'ingiunzione di pagamento in oggetto veniva emessa da AREA srl quale
“concessionaria della riscossione iscritta al n. 178 di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/97” come tale incaricata dal Comune di Udine che è specificamente indicato come ente creditore. Il credito di cui all'ingiunzione risulta così composto: euro 37.239,47 per
Indennizzo per la reiterazione di vincoli di inedificabilità preordinati al futuro esproprio su terreni di loco proprietà. Rif. Sentenza Corte d'Appello di Trieste” n. 44/2019 notificata il 31.01.2019;
euro 600,00 per diritti di riscossione, euro 1.459,15 per interessi legali e euro 4.863,17 per spese di procedura, per un importo complessivo di euro 44.170,72;
in calce all'ingiunzione è specificato che se l'atto è stato emesso per un credito che non ha natura di tributo l'opposizione deve essere introdotta esperendo un'azione di accertamento negativo della pretesa creditoria ex art. 32 D. lgs 150/2011 proposta con citazione a comparire davanti al giudice ordinario competente per valore ai sensi dell'art. 7 c.p.c.

1.1 Con il primo motivo di opposizione (Illegittimità del provvedimento impugnato. Carenza di potere e di legittimazione attiva ad emettere l'atto di ingiunzione ex RD 639/1910 da parte di Area srl) si rileva l'illegittimità del provvedimento per
“carenza di potere e di legittimazione attiva” da parte di AREA srl;
si osserva che il procedimento di ingiunzione di cui all'art. 2 R.D. n. 639/1910 si pone come alternativa eccezionale all'ordinario giudizio monitorio ed è consentito soltanto allo Stato e agli altri Enti Pubblici con esclusione quindi di AREA srl.

1.2. Con il secondo motivo di opposizione (Nullità assoluta non sanabile della ingiunzione. Violazione dell'art. 475 c.p.c. Mancanza della formula esecutiva nel titolo notificato) si assume che l'atto annuncia l'inizio dell'esecuzione e quindi deve
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essere preceduto dalla apposizione della formula esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c. sulla sentenza della Corte d'Appello n. 44/2019 e farne menzione nell'ingiunzione.

1.3. Con il terzo motivo di opposizione (Nullità assoluta non sanabile della diffida impugnata per carenza dei requisiti necessari. Nullità ai sensi dell'artt. 6 e 7 della legge 212/2000 e dell'art. 3 legge 241/1990. Violazione del diritto alla difesa) si lamenta che l'atto non contiene: -i dati della parte creditrice, -la procura, -l'indicazione del responsabile della emissione e notifica della diffida (non garantendo conseguentemente la trasparenza dell'attività amministrativa e la garanzia del diritto alla difesa) e -il calcolo degli interessi.

1.4. Con l'ultimo motivo di opposizione (Nullità ed inefficacia totale della diffida per erroneità delle somme indicate ed impossibilità a calcolare la somma corretta) ci si duole della impossibilità di verificare la correttezza della somma ingiunta, atteso che Nella stessa pagina 1) della diffida si indica il dovuto in € 37.239,47 (oltre alle spese di procedura). Nel giudizio in fase di rinvio, la Corte d'Appello di Trieste con la sentenza 44/2019 condannava le ricorrenti al pagamento della somma di € 318.442,18 Stabilire quale sia la quantità del preteso credito dell'opposto risulta impossibile. Si conclude pertanto affermando che (vedi pag. 7 dell'atto introduttivo): Nel caso di specie, quindi, l'Agente della Riscossione, ha confezionato un atto patentemente nullo in quanto del tutto
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