Trib. Teramo, sentenza 31/01/2024, n. 83
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Testo completo
R.G.N. 2260 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 31/01/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
( ) nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] rappresentato e difeso come da procura in atti, dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone ( – pec C.F._2
– fax 080.2145621) Email_1
RICORRENTE
Contro
(C.F. e per RO P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.: ), tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1 accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui
1 esclude dal consegui-mento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine re-canti scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e per l'effetto;
2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3 condannare, pertanto, il a riconoscere in favore del ricorrente tra- RO mite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 1.500;
4 condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”
: “1) Preliminarmente si eccepisce l'incompetenza territoriale per il bonus relativo agli CP_3
a.s. 2020/2021 e 2021/2022 poiché afferisce al servizio prestato presso Istituzioni Scolastiche rientranti nell' Organizzazione_1
2) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
3) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si chiede di circoscrivere il bonus entro il limite di un'unica annualità;
4) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 29.12.2022 Parte_1
, docente supplente, premesso di aver svolto supplenze per gli anni scolastici
[...]
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 in forza di rispettivi contratti fino al termine delle attività didattiche, conveniva in giudizio il , al fine di ottenere il RO beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui e condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma pari ad € 1.500,00 per il tramite della Carta Elettronica.
A sostegno della domanda, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento e le pronunce intervenute sulla questione, assumeva che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
"Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva
Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia
(Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21).
2
1.2. Si costituiva in giudizio il , eccependo RO
preliminarmente l'incompetenza territoriale per il bonus relativo agli a.s. 2020/2021 e
2021/2022 poiché afferente al servizio prestato presso Istituzioni Scolastiche rientranti nell' e nel merito la infondatezza della domanda e Organizzazione_1
la legittimità del comportamento assunto dal , evidenziando che il differente regime CP_1
appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, in virtù dei principi di non discriminazione ed equità e in virtù dell'esigenza di rendicontazione degli importi devoluti a titolo di Carta Elettronica del Docente, chiedeva di circoscrivere il quantum debeatur entro un'unica annualità;
in ulteriore subordine chiedeva la compensazione delle spese di lite.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata per la discussione con termine per note all'udienza del 31.1.2024.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal
resistente. CP_1
Ai sensi dell'articolo 413 co. 5 c.p.c. competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nel caso di specie la parte ricorrente, all'epoca di instaurazione del presente giudizio, prestava servizio presso la Scuola di Primo Grado - Pineto Giovanni Xxiii - Pineto
(TEMM83601P), nella cui circoscrizione rientra la competenza territoriale del giudice adito, sicchè la domanda è stata correttamente incardinata dinanzi al giudice territorialmente
3
competente, a nulla rilevando che i servizi di supplenza pregressi, oggetto della domanda, siano stati svolti in istituti scolastici di diverso ambito territoriale.
E' altresì noto che in tema di contenzioso del personale scolastico, l' Controparte_2
o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività
[...]
appartenente al , non può essere evocato in giudizio in RO
proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 CP_1
c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva" (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
09/11/2021, n.32938).
L'eccezione appare, dunque, infondata.
Nel merito, la domanda merita integrale accoglimento.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»;
la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza
«anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»;
precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno
a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di
4 prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio, quindi, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 31/01/2024 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
( ) nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...] rappresentato e difeso come da procura in atti, dall'avv. Gianluigi Giannuzzi Cardone ( – pec C.F._2
– fax 080.2145621) Email_1
RICORRENTE
Contro
(C.F. e per RO P.IVA_1
Controparte_2
(C.F.: ), tutti
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Clara Moschella che si domicilia presso la sede in Largo S. Matteo, 1, 64100 PEC CP_2 CP_2
Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1 accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., così come il D.P.C.M. del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016 attuativi del medesimo art. 1 comma 122 Legge 2015/107, ricomprendono all'interno della individuata “area docenti” anche il personale non di ruolo ovvero voglia disapplicare detta normativa nella parte in cui
1 esclude dal consegui-mento del beneficio formativo il personale non di ruolo con contratti di lavoro a termine re-canti scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e per l'effetto;
2 accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati al punto sub 1) in narrativa, da intendersi ritrascritti, di ottenere per ciascuno dei suddetti anni scolastici il beneficio economico di €. 500,00 annui di cui alla “Carta Elettronica ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015” e per l'effetto;
3 condannare, pertanto, il a riconoscere in favore del ricorrente tra- RO mite il riferito Bonus Carta Docente la somma di € 1.500;
4 condannare le resistenti al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre accessori come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario.”
: “1) Preliminarmente si eccepisce l'incompetenza territoriale per il bonus relativo agli CP_3
a.s. 2020/2021 e 2021/2022 poiché afferisce al servizio prestato presso Istituzioni Scolastiche rientranti nell' Organizzazione_1
2) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto;
3) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si chiede di circoscrivere il bonus entro il limite di un'unica annualità;
4) In caso di eventuale condanna dell'Amministrazione, stante la legittimità dell'agere della Pubblica Amministrazione si chiede la compensazione delle spese di lite oppure la riduzione delle stesse entro il minimo edittale”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 414 c.p.c. depositato in data 29.12.2022 Parte_1
, docente supplente, premesso di aver svolto supplenze per gli anni scolastici
[...]
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 in forza di rispettivi contratti fino al termine delle attività didattiche, conveniva in giudizio il , al fine di ottenere il RO beneficio della Carta Docenti, con valore di € 500,00 annui e condannare l'ente convenuto al pagamento della relativa somma pari ad € 1.500,00 per il tramite della Carta Elettronica.
A sostegno della domanda, dopo aver ripercorso il contesto normativo di riferimento e le pronunce intervenute sulla questione, assumeva che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "Carta del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
"Buona Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del 29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva
Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia
(Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21).
2
1.2. Si costituiva in giudizio il , eccependo RO
preliminarmente l'incompetenza territoriale per il bonus relativo agli a.s. 2020/2021 e
2021/2022 poiché afferente al servizio prestato presso Istituzioni Scolastiche rientranti nell' e nel merito la infondatezza della domanda e Organizzazione_1
la legittimità del comportamento assunto dal , evidenziando che il differente regime CP_1
appariva giustificato dalla diversa disciplina dei docenti di ruolo rispetto a quella dei c.d. precari e che in ogni caso il meccanismo della carta docenti non prevedeva l'erogazione di una somma di denaro tout court ma un vincolo al relativo utilizzo.
In subordine, in caso di accoglimento del ricorso, in virtù dei principi di non discriminazione ed equità e in virtù dell'esigenza di rendicontazione degli importi devoluti a titolo di Carta Elettronica del Docente, chiedeva di circoscrivere il quantum debeatur entro un'unica annualità;
in ulteriore subordine chiedeva la compensazione delle spese di lite.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata per la discussione con termine per note all'udienza del 31.1.2024.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato le note di udienza, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal
resistente. CP_1
Ai sensi dell'articolo 413 co. 5 c.p.c. competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.
Nel caso di specie la parte ricorrente, all'epoca di instaurazione del presente giudizio, prestava servizio presso la Scuola di Primo Grado - Pineto Giovanni Xxiii - Pineto
(TEMM83601P), nella cui circoscrizione rientra la competenza territoriale del giudice adito, sicchè la domanda è stata correttamente incardinata dinanzi al giudice territorialmente
3
competente, a nulla rilevando che i servizi di supplenza pregressi, oggetto della domanda, siano stati svolti in istituti scolastici di diverso ambito territoriale.
E' altresì noto che in tema di contenzioso del personale scolastico, l' Controparte_2
o il dirigente generale ad esso preposto, in quanto organo privo di soggettività
[...]
appartenente al , non può essere evocato in giudizio in RO
proprio, ma solo in rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 CP_1
c.p.c., e ciò anche in forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva" (cfr. Cassazione civile sez. lav.,
09/11/2021, n.32938).
L'eccezione appare, dunque, infondata.
Nel merito, la domanda merita integrale accoglimento.
La questione giuridica sottesa alla presente controversia riguarda la spettanza o meno dell'importo aggiuntivo previsto dall'art. 1, co. 121 della L. 13 luglio 2015 n. 107 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) e pedissequo D.P.C.M. del 23.9.2015, nonché successivo
D.P.C.M. del 28.11.2016, a favore non solo del personale docente di ruolo, ma anche a favore del personale docente non di ruolo, assunto con contratti di lavoro a tempo determinato.
In punto di diritto, l'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»;
la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza
«anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»;
precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno
a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di
4 prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio, quindi, che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n. 107/2015.
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