Trib. Brescia, sentenza 26/07/2024, n. 893
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Testo completo
N. 40 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. M P , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FERRARI ALESSANDRA parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con l'Avv. COLLIA FILIPPO e l'Avv. ABRAMI ABRAMO
( ), parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in C.F._2
PIAZZA DELLA LOGGIA 5 25122 BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo l'accertamento del proprio diritto di percepire da Controparte_1 [...]
[...]
[...]
[...]
– suo datore di lavoro dal 28.08.2017 – il pagamento di Euro 105
[...]
lordi mensili a titolo di superminimo collettivo e di Euro 4.700 lordi annui a titolo di premio di risultato.
Ha chiesto altresì, per l'effetto, la condanna di controparte al versamento di Euro
17.355,00 complessivi asseritamente maturati, per i titoli indicati, nel periodo giugno 2020 – dicembre 2022.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto che la società aveva sottoscritto 4 accordi integrativi di secondo livello, rispettivamente datati 4.07.2005,
13.05.2009, 18.12.2014 e 18.12.2014, in forza dei quali aveva concordato il riconoscimento sino al mese di maggio 2020 di somme a titolo di superminimo collettivo e di premio di produzione a tutti i dipendenti, da ultimo quantificate in
Euro 105 e in Euro 4.700.
Ha lamentato il mancato versamento di tali emolumenti, dal mese di giugno 2020,
a seguito di illegittimo recesso della società da tutti gli accordi integrativi citati, con decorrenza retroattiva al 1.01.2020, esercitato in violazione: della clausola di ultrattività prevista negli accordi del 2009 e del 2014;
del principio di irriducibilità della retribuzione, anche ex artt. 36 Cost., 2103 c.c. e 2077 c.c.
Ha citato copiosa giurisprudenza di legittimità, a conferma di quanto argomentato.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata Controparte_1
(infra o “la società”) ha chiesto il rigetto del ricorso, in
[...] Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha confermato il contenuto degli accordi citati nell'atto introduttivo del giudizio, evidenziando che nel periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo e la data del recesso, la trattativa volta alla sottoscrizione di un nuovo contratto non era andata
a buon fine a causa delle resistenze delle organizzazioni sindacali avverso la proposta di rideterminare gli importi previsti a titolo di superminimo e premio.
Ha precisato: che la proposta di rideterminazione era stata originata dal mutamento delle condizioni socio-economiche, verificatosi anche in ragione della nota emergenza sanitaria manifestatasi nel 2020;
e che, nonostante la disponibilità dimostrata nei diversi incontri tenutisi, la controparte negoziale aveva rifiutato la
2
sottoscrizione di un nuovo accordo, che non fosse migliorativo rispetto al precedente.
Ha sostenuto la legittimità del recesso esercitato, deducendo:
- che l'ultrattività convenzionale, determinando la trasformazione del contratto a termine in uno a tempo indeterminato, implicitamente consentisse il recesso unilaterale delle parti;
- che fosse necessario distinguere la contrattazione collettiva nazionale (finalizzata
a garantire una tutela economica minima costituzionalmente tutelata e certa quanto al rinnovo), da quella aziendale (avente ad oggetto esclusivamente emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione ed incerta in punto di successive stipulazioni);
- che introdurre impropriamente quale termine di efficacia nell'accordo aziendale un evento incerto come il suo rinnovo, si ponesse in contrasto con il divieto di vincoli obbligatori perpetui e con il principio di libertà sindacale di cui all'art. 39
Cost.;
- che, anche considerando il rinnovo come una condizione, quest'ultima sarebbe stata meramente potestativa e, pertanto, nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.
Ha aggiunto che, in ogni caso, il recesso sarebbe stato valido anche ai sensi dell'art. 1467 c.c., considerata la situazione economica già citata.
Ha negato, infine, l'applicabilità dell'invocato art. 36 Cost. a trattamenti non rientranti nel cd. minimo retributivo costituzionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso è solo parzialmente fondato, per i motivi di seguito esposti.
1 - È pacifico, nonché documentale, che e le organizzazioni Controparte_1
sindacali abbiano sottoscritto accordi aziendali, così sinteticamente riassumibili:
1) accordo del 4.07.2005 (doc. 2 fascicolo resistente), efficace dal 1.01.2005 al
31.12.2008, con il quale è stata prevista l'erogazione di un superminimo collettivo Con mensile riassorbibile (come da copia depositata presso l' ) incidente su tutti gli istituti contrattuali e crescente sino all'importo di Euro 30 nel 2008, oltreché un premio di risultato correlato a parametri di produttività;
3
2) accordo del 13.05.2009 (doc. 3 fascicolo resistente), efficace dal 1.01.2009 al
31.12.2012 e comunque in vigore al termine del periodo di decorrenza in assenza di un nuovo accordo, con il quale è stata prevista l'erogazione di un premio di risultato e di un superminimo collettivo mensile incidente su tutti gli istituti contrattuali, pari a Euro 20 nel 2009, ad Euro 25 nel 2010 e ad Euro 0,00 nel 2011
e nel 2012;
3) accordo del 18.12.2014 (doc. 4 fascicolo resistente), efficace dal 1.01.2015 al
31.12.2018, in vigore “nel 2019 e fino a quando non verrà sottoscritto un nuovo accordo”, con il quale è stata prevista l'erogazione di un premio di risultato e sono stati annullati tutti precedenti accordi “con l'unica eccezione dei superminimi collettivi” rimasti “in vigore”;
4) accordo del 18.12.2014 (doc. 4 fascicolo resistente), senza precisazioni di efficacia, con il quale è stato istituito un elemento retributivo dal 1.01.2015 denominato “superminimo collettivo di produzione”, non incidente sugli istituti contrattuali, pari a Euro 10 lordi mensili nel 2015, ad Euro 20 nel 2016 e ad Euro
30 nel 2017.
È altrettanto documentale che la società abbia riconosciuto al ricorrente, sino a maggio 2020, due tipologie di superminimo, una pari ad Euro 75,00 mensili ed una pari ad Euro 30,00 (cfr doc. 1 fascicolo ricorrente).
Con riferimento a tali importi, deve ritenersi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. M P , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. FERRARI ALESSANDRA parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con l'Avv. COLLIA FILIPPO e l'Avv. ABRAMI ABRAMO
( ), parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in C.F._2
PIAZZA DELLA LOGGIA 5 25122 BRESCIA
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 chiedendo l'accertamento del proprio diritto di percepire da Controparte_1 [...]
[...]
[...]
[...]
– suo datore di lavoro dal 28.08.2017 – il pagamento di Euro 105
[...]
lordi mensili a titolo di superminimo collettivo e di Euro 4.700 lordi annui a titolo di premio di risultato.
Ha chiesto altresì, per l'effetto, la condanna di controparte al versamento di Euro
17.355,00 complessivi asseritamente maturati, per i titoli indicati, nel periodo giugno 2020 – dicembre 2022.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto che la società aveva sottoscritto 4 accordi integrativi di secondo livello, rispettivamente datati 4.07.2005,
13.05.2009, 18.12.2014 e 18.12.2014, in forza dei quali aveva concordato il riconoscimento sino al mese di maggio 2020 di somme a titolo di superminimo collettivo e di premio di produzione a tutti i dipendenti, da ultimo quantificate in
Euro 105 e in Euro 4.700.
Ha lamentato il mancato versamento di tali emolumenti, dal mese di giugno 2020,
a seguito di illegittimo recesso della società da tutti gli accordi integrativi citati, con decorrenza retroattiva al 1.01.2020, esercitato in violazione: della clausola di ultrattività prevista negli accordi del 2009 e del 2014;
del principio di irriducibilità della retribuzione, anche ex artt. 36 Cost., 2103 c.c. e 2077 c.c.
Ha citato copiosa giurisprudenza di legittimità, a conferma di quanto argomentato.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata Controparte_1
(infra o “la società”) ha chiesto il rigetto del ricorso, in
[...] Controparte_1
quanto infondato in fatto e in diritto.
Ha confermato il contenuto degli accordi citati nell'atto introduttivo del giudizio, evidenziando che nel periodo intercorrente tra la scadenza dell'ultimo e la data del recesso, la trattativa volta alla sottoscrizione di un nuovo contratto non era andata
a buon fine a causa delle resistenze delle organizzazioni sindacali avverso la proposta di rideterminare gli importi previsti a titolo di superminimo e premio.
Ha precisato: che la proposta di rideterminazione era stata originata dal mutamento delle condizioni socio-economiche, verificatosi anche in ragione della nota emergenza sanitaria manifestatasi nel 2020;
e che, nonostante la disponibilità dimostrata nei diversi incontri tenutisi, la controparte negoziale aveva rifiutato la
2
sottoscrizione di un nuovo accordo, che non fosse migliorativo rispetto al precedente.
Ha sostenuto la legittimità del recesso esercitato, deducendo:
- che l'ultrattività convenzionale, determinando la trasformazione del contratto a termine in uno a tempo indeterminato, implicitamente consentisse il recesso unilaterale delle parti;
- che fosse necessario distinguere la contrattazione collettiva nazionale (finalizzata
a garantire una tutela economica minima costituzionalmente tutelata e certa quanto al rinnovo), da quella aziendale (avente ad oggetto esclusivamente emolumenti aggiuntivi rispetto alla retribuzione ed incerta in punto di successive stipulazioni);
- che introdurre impropriamente quale termine di efficacia nell'accordo aziendale un evento incerto come il suo rinnovo, si ponesse in contrasto con il divieto di vincoli obbligatori perpetui e con il principio di libertà sindacale di cui all'art. 39
Cost.;
- che, anche considerando il rinnovo come una condizione, quest'ultima sarebbe stata meramente potestativa e, pertanto, nulla ai sensi dell'art. 1355 c.c.
Ha aggiunto che, in ogni caso, il recesso sarebbe stato valido anche ai sensi dell'art. 1467 c.c., considerata la situazione economica già citata.
Ha negato, infine, l'applicabilità dell'invocato art. 36 Cost. a trattamenti non rientranti nel cd. minimo retributivo costituzionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ricorso è solo parzialmente fondato, per i motivi di seguito esposti.
1 - È pacifico, nonché documentale, che e le organizzazioni Controparte_1
sindacali abbiano sottoscritto accordi aziendali, così sinteticamente riassumibili:
1) accordo del 4.07.2005 (doc. 2 fascicolo resistente), efficace dal 1.01.2005 al
31.12.2008, con il quale è stata prevista l'erogazione di un superminimo collettivo Con mensile riassorbibile (come da copia depositata presso l' ) incidente su tutti gli istituti contrattuali e crescente sino all'importo di Euro 30 nel 2008, oltreché un premio di risultato correlato a parametri di produttività;
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2) accordo del 13.05.2009 (doc. 3 fascicolo resistente), efficace dal 1.01.2009 al
31.12.2012 e comunque in vigore al termine del periodo di decorrenza in assenza di un nuovo accordo, con il quale è stata prevista l'erogazione di un premio di risultato e di un superminimo collettivo mensile incidente su tutti gli istituti contrattuali, pari a Euro 20 nel 2009, ad Euro 25 nel 2010 e ad Euro 0,00 nel 2011
e nel 2012;
3) accordo del 18.12.2014 (doc. 4 fascicolo resistente), efficace dal 1.01.2015 al
31.12.2018, in vigore “nel 2019 e fino a quando non verrà sottoscritto un nuovo accordo”, con il quale è stata prevista l'erogazione di un premio di risultato e sono stati annullati tutti precedenti accordi “con l'unica eccezione dei superminimi collettivi” rimasti “in vigore”;
4) accordo del 18.12.2014 (doc. 4 fascicolo resistente), senza precisazioni di efficacia, con il quale è stato istituito un elemento retributivo dal 1.01.2015 denominato “superminimo collettivo di produzione”, non incidente sugli istituti contrattuali, pari a Euro 10 lordi mensili nel 2015, ad Euro 20 nel 2016 e ad Euro
30 nel 2017.
È altrettanto documentale che la società abbia riconosciuto al ricorrente, sino a maggio 2020, due tipologie di superminimo, una pari ad Euro 75,00 mensili ed una pari ad Euro 30,00 (cfr doc. 1 fascicolo ricorrente).
Con riferimento a tali importi, deve ritenersi
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