Trib. Venezia, sentenza 03/12/2024, n. 776

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 03/12/2024, n. 776
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 776
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro n. 2182/2023 RG promossa con ricorso da
Parte_1 con avv.ti Marco Ferrero e Federico Pampaloni

- ricorrente -

contro
Controparte_1
(P.IVA: ), con avv.to Gherardo Bianchini P.IVA_1
- resistente - in punto: differenze retributive (orario e mansioni);
decisa ex art 429 c.p.c. all' udienza del 3.12.2024
FATTO
Con ricorso depositato in data 27.11.2023 la ricorrente in epigrafe indicata ha agito in giudizio nei confronti della , sede legale in Venezia Sestiere Cannaregio, sua Controparte_1 datrice di lavoro dall' 01.07.21 al 02.08.22 (cessazione per dimissioni):
a) deducendo di essere stata assunta come operaia, full time con orario di 6,6 ore di lavoro per 6 giorni alla settimana con 1 giorno di riposo, di regola il giovedì, inquadrata nel livello 6 del CCNL TURISMO-
PUBBLICI ESERCIZI CONFCOMMERCIO con formali mansioni di aiuto cuoca, ma di avere lavorato per piu' ore e con mansioni superiori;
di avere svolto l' attività presso il locale denominato
Bacarando in Corte dell'Orso, sito in Venezia – San Marco 5495, nei pressi di Campo San Bartolomeo;

b) rivendicando in particolare lo svolgimento dell' attività per tutta la durata del rapporto per un numero di ore superiore, puntualmente indicate, e l' assegnazione dall'assunzione e sino a ottobre
2021 compreso quotidianamente e per tutto l'orario di lavoro alla preparazione di cicchetti e stuzzichini ( friggendo, lessando grigliando cibo quale carni varie, verdure, latticini e pesce/molluschi, assemblando le cicchetti, spiedini e mozzarelle in carrozza) e alla pulizia del pesce poi utilizzato dal cuoco per la preparazione di primi e di secondi piatti, e poi da Persona_1 novembre 2021 circa ad incombenze di supporto in cucina sia assistendo il medesimo cuoco Per_1
sia la compagna del , occupandosi della preparazione e della
[...] CP_1 Parte_2 cottura di sughi e salse, di primi piatti completi (piatti di pasta di vario tipo, ad esempio lasagne), di secondi piatti di pesce e della preparazione della carne alla griglia, dei contorni e dei dolci, e contestualmente allo stoccaggio e alla verifica della merce in magazzino, e da ultimo da fine gennaio
2022 a mansioni di cuoca a seguito di dimissione di , prima nel turno di mattina e poi Persona_1 nel turno di sera alternandosi con , compagna del e quindi svolgendo da Parte_2 CP_1 sola in piena autonomia tale attività di cuoca sino alla cessazione del rapporto di lavoro;

c) così concludendo:

1. Accertarsi e dichiararsi in ragione delle mansioni in concreto svolte e per i motivi di cui al ricorso e/o per gli ulteriori emergendi, il diritto della ricorrente sig.ra Parte_1
( alle differenze retributive corrispondenti al 5° livello, per il periodo dal 1.7.2021 C.F._1 al 31.1.2022 e al 4° livello dal 1.2.2022 al 2.8.22. 2. Accertarsi e dichiararsi, per i motivi di cui in narrativa, che la ricorrente ha svolto per l'intera durata del rapporto il lavoro/orario straordinario nella misura descritta in ricorso, e che non è mai stata retribuita per il monte ore effettivamente prestato.

3. Per l'effetto condannarsi la al pagamento in favore della ricorrente delle Controparte_1 conseguenti differenze retributive maturate, pari a complessivi euro 8.321,65 o nella somma che sarà ritenuta di giustizia se del caso anche a seguito di CTU contabile.

3. Oltre rivalutazione e interessi sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo, anche moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale.

4. Con condanna al rimborso delle spese di lite, con spese generali 15% e accessori come per legge”.
La causa –
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