Trib. Torino, sentenza 24/01/2024, n. 166
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Testo completo
R.G.L. 4063/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. N T
All'esito dell'udienza del 24/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4063/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. R Parte_1 C.F._1
C, elettivamente domiciliata in Torino, Via San Pio V 20, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in questa sede, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dalla Dott.ssa , Dirigente del di Torino CP_2 CP_3
dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa N O, dipendenti dello stesso , CP_4 CP_1 legalmente domiciliati presso l' di Torino, Via Coazze n. 18;
Controparte_1
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – contratto a termine – risarcimento del danno per abusiva reiterazione
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“in via principale, accertata l'abusiva reiterazione dei contratti a termine sottoscritti dalla ricorrente dall'a.s.
2006/2007 al 2019/2020 in violazione della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/UE;
- condannarsi parte convenuta al risarcimento del danno subito dalla ricorrente equitativamente ricompreso fra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione globale di fatto pari ad € 1.936,82 o alla veriore somma accertanda in corso di causa;
- Vinte le spese con maggiorazione del 30% ex art..4 comma 1-bis del D.M. n.
55/2014, spese generali, oltre IVA, CPA con distarzione in favore dell'avvocato R C antistatario.”
1
Per parte convenuta:
“Respingere il ricorso per i motivi sopra esposti. Vinte le spese da liquidarsi secondo la tariffa vigente per gli avvocati, con riduzione del 20% degli onorari di avvocato così come previsto dall'art. 152 bis, disp. att., c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 09/06/2023 la sig.ra ha proposto domanda Parte_1 nei confronti del di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di Controparte_1 contratti a termine conclusi in qualità di docente della religione cattolica dall'a.s. 2006/2007 all'a.s.
2019/2020.
Si è ritualmente costituito in giudizio il eccependo la prescrizione Controparte_1
decennale e contestando, nel merito la pretesa risarcitoria della ricorrente.
Il ricorso è fondato.
1. In via preliminare deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione formulata dalla parte resistente. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della successione di contratti a tempo determinato e ha chiesto il risarcimento del danno. Trova, pertanto, applicazione il termine di prescrizione decennale. Poiché il danno per abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato consistente nella perdita di chance di una occupazione alternativa migliore (Cass. 5740/2020), si è verificato per la prima volta al momento del superamento dei 36 mesi e si è protratto per tutto il periodo dell'abusivo ricorso ai contratti a termine, periodo tuttora in atto, sicché alcuna prescrizione può ritenersi compiuta (app.
Sassari, 25/01/2023, n. 9;
app. Catania sez. lav., 25/02/2022, n.157;
Trib. Chieti sez. lav.,
23/02/2023, n.