Trib. Milano, sentenza 06/11/2024, n. 9582
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Testo completo
N. R.G. 14376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa A C Presidente dott.ssa F D L Giudice delegato dott.ssa V M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16.04.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
15.10.24, discussa nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2024 promossa da
, nata a [...] il [...], residente in VIALE RAPISARDI Parte_1
n. 15 20160 MILANO, Codice Fiscale , con l'avv. PAOLA MARIAELENA C.F._1
ZARDI come da procura in atti;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Nato a MABINI (FILIPPINE) il 16.10.1984, residente in [...]n. 216 20100
MILANO, Codice Fiscale ;
C.F._2
Resistente contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.05.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 6
Conclusione per la ricorrente precisate all'udienza del 15 ottobre 2024
-Pronunciare con sentenza la separazione personale di coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in data 29/01/2006 in Mabini, prov. Batangas (Filippine), matrimonio non trascritto in Italia;
- Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 250,00, o la diversa misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre al 50% delle straordinarie spese mediche, scolastiche e ricreative, così come meglio specificate nelle Linee Guida approvate in data 14/11/2017 dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 16.04.2024 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente Pt_1
, premesso di aver contratto matrimonio con il 29.01.2006 a Mabini,
[...] Controparte_1
Filippine (certificato di matrimonio registro n. 2006-043, atto non trascritto in Italia) e dalla cui unione coniugale è nata la figlia il 18.08.2006 a Bauan Matangas (Filippine), ha Persona_1
chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di disporre
l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore e di porre a carico del padre l'obbligo di versare un contributo mensile al mantenimento della figlia di Euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 15.10.2024, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Confermo il contenuto del ricorso. Mia figlia sta ancora studiando;
sta frequentando il terzo anno dell'Istituto Alberghiero;
studia da
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa A C Presidente dott.ssa F D L Giudice delegato dott.ssa V M G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 16.04.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
15.10.24, discussa nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2024 promossa da
, nata a [...] il [...], residente in VIALE RAPISARDI Parte_1
n. 15 20160 MILANO, Codice Fiscale , con l'avv. PAOLA MARIAELENA C.F._1
ZARDI come da procura in atti;
ricorrente nei confronti di
Controparte_1
Nato a MABINI (FILIPPINE) il 16.10.1984, residente in [...]n. 216 20100
MILANO, Codice Fiscale ;
C.F._2
Resistente contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10.05.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
pagina 1 di 6
Conclusione per la ricorrente precisate all'udienza del 15 ottobre 2024
-Pronunciare con sentenza la separazione personale di coniugi e Parte_1 Controparte_1
uniti in matrimonio in data 29/01/2006 in Mabini, prov. Batangas (Filippine), matrimonio non trascritto in Italia;
- Disporre che il padre versi a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma mensile di euro 250,00, o la diversa misura che verrà ritenuta equa e di giustizia, oltre al 50% delle straordinarie spese mediche, scolastiche e ricreative, così come meglio specificate nelle Linee Guida approvate in data 14/11/2017 dalla Corte d'Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso depositato in data 16.04.2024 e regolarmente notificato al resistente, la ricorrente Pt_1
, premesso di aver contratto matrimonio con il 29.01.2006 a Mabini,
[...] Controparte_1
Filippine (certificato di matrimonio registro n. 2006-043, atto non trascritto in Italia) e dalla cui unione coniugale è nata la figlia il 18.08.2006 a Bauan Matangas (Filippine), ha Persona_1
chiesto al Tribunale di Milano di dichiarare la separazione personale dei coniugi, di disporre
l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore e di porre a carico del padre l'obbligo di versare un contributo mensile al mantenimento della figlia di Euro 250,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ricreative.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 15.10.2024, il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notifica ex art. 140 c.p.c. del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza al convenuto non costituito, ne ha dichiarato la contumacia.
Ha sentito la parte ricorrente che ha dichiarato: “Confermo il contenuto del ricorso. Mia figlia sta ancora studiando;
sta frequentando il terzo anno dell'Istituto Alberghiero;
studia da
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