Trib. Catania, sentenza 03/12/2024, n. 5835
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Testo completo
N. R.G. 3442/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3442/2024
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Catania via O. Scammacca n. 12, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato ALDISIO VALENTINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato a Catania via Martino Cilestri n. 41, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato LIZIO ANTONINO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
All'udienza del giorno 23/10/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio senza termini, previa
rinuncia delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 03/04/2024, Scaduti ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_2
a DA (CT) in data 06/09/2016, unione dalla quale sono nati i figli (il
[...] Persona_1
25/09/2014) e (il 03/07/2017). Persona_2
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge consensualmente con convenzione di negoziazione assistita depositata il 26/10/2022, autorizzata dalla Procura Distrettuale della
Repubblica di Catania in data 02/11/2022 e depositata il 03/11/2022.
La ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente
presso la madre;
di stabilire puntualmente i tempi e le modalità del diritto di visita padre figli, come indicato in ricorso, ponendo a carico di a fronte degli attuali tempi di Controparte_2 permanenza dei minori col padre, l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo mensile a titolo di mantenimento dei due figli minori, pari ad € 650,00 mensili, entro e non oltre il 5 di ogni
mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita di operai e
impiegati, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, come per legge, in ossequio alle linee guida del Tribunale di Catania;
di disporre in favore di il diritto a Parte_1
percepire l'assegno unico universale per i figli minori nella misura del 100%;
per il resto, per tutto quanto non espressamente e diversamente richiesto, confermare quanto pattuito tra le parti in seno
al ricorso consensuale e di ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di DA (CT), nonché a quelli di reciproca residenza, di provvedere alle annotazioni di legge.
Contestualmente al ricorso introduttivo, ha chiesto di ammonire, ai sensi Parte_1 dell'art. 473-bis 39 c.p.c. , al rispetto delle condizioni della separazione di Controparte_2
cui alla convenzione di negoziazione assistita.;
di individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la
2
somma di denaro dovuta da per ogni violazione o inosservanza Controparte_2
successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
di condannare
quale genitore inadempiente, al pagamento di una sanzione Controparte_2
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000,00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ezio Cannata Baratta Giudice
dott.ssa Lidia Greco Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3442/2024
PROMOSSA DA
nata il [...] a [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliata a Catania via O. Scammacca n. 12, presso lo C.F._1 studio dell'avvocato ALDISIO VALENTINA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliato a Catania via Martino Cilestri n. 41, presso lo C.F._2 studio dell'avvocato LIZIO ANTONINO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1
All'udienza del giorno 23/10/2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata rimessa in decisione dinanzi al Collegio senza termini, previa
rinuncia delle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente in data 03/04/2024, Scaduti ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Controparte_2
a DA (CT) in data 06/09/2016, unione dalla quale sono nati i figli (il
[...] Persona_1
25/09/2014) e (il 03/07/2017). Persona_2
La ricorrente ha esposto di essersi separata dal coniuge consensualmente con convenzione di negoziazione assistita depositata il 26/10/2022, autorizzata dalla Procura Distrettuale della
Repubblica di Catania in data 02/11/2022 e depositata il 03/11/2022.
La ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio di confermare l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente
presso la madre;
di stabilire puntualmente i tempi e le modalità del diritto di visita padre figli, come indicato in ricorso, ponendo a carico di a fronte degli attuali tempi di Controparte_2 permanenza dei minori col padre, l'obbligo di corrispondere alla madre un contributo mensile a titolo di mantenimento dei due figli minori, pari ad € 650,00 mensili, entro e non oltre il 5 di ogni
mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita di operai e
impiegati, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, come per legge, in ossequio alle linee guida del Tribunale di Catania;
di disporre in favore di il diritto a Parte_1
percepire l'assegno unico universale per i figli minori nella misura del 100%;
per il resto, per tutto quanto non espressamente e diversamente richiesto, confermare quanto pattuito tra le parti in seno
al ricorso consensuale e di ordinare all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di DA (CT), nonché a quelli di reciproca residenza, di provvedere alle annotazioni di legge.
Contestualmente al ricorso introduttivo, ha chiesto di ammonire, ai sensi Parte_1 dell'art. 473-bis 39 c.p.c. , al rispetto delle condizioni della separazione di Controparte_2
cui alla convenzione di negoziazione assistita.;
di individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la
2
somma di denaro dovuta da per ogni violazione o inosservanza Controparte_2
successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
di condannare
quale genitore inadempiente, al pagamento di una sanzione Controparte_2
amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 euro a un massimo di 5.000,00
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