Trib. Bari, sentenza 07/03/2024, n. 951

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 07/03/2024, n. 951
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 951
Data del deposito : 7 marzo 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. G
M, all'udienza del 7.3.2024 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n. 1993 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi
TRA
avv. CAROPPO N M Parte_1
ricorrente
avv. FIUME V Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato nell'anno 2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la parte intimata chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del suo collocamento in Og_1 relativamente al periodo dal 23.03.2020 al 19.04.2020, in quanto disposto senza la preventiva concertazione con le OO.SS. maggiormente rappresentative, nonchè in violazione di qualsivoglia criterio di rotazione nella scelta del personale da collocare in . Chiedeva pertanto la corresponsione, a Og_1 titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla retribuzione maturata nel periodo in questione o, in subordine, della differenza tra la suddetta somma e quanto percepito a titolo di . Si Og_1 costituiva la parte resistente e contestava l'assunto attoreo;
in particolare affermava lo svolgimento di una rotazione che aveva riguardato una parte del personale con qualifica di operario. Istruite con prove documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.

2.1. Preliminarmente si osserva che questa Sezione ha già affrontato e deciso controversie analoghe al presente giudizio con motivazioni che interamente si condividono e che si richiamano nella odierna sede anche ex art. 118 disp. att. cpc (cfr. sentenze nr. 2191/2022, 2192/2022, 2193/2022,
2194/2022 e 2095/2022 del 14.07.2022 e nr. 2221 del 12.09.2022). I ricorsi devono essere parzialmente


accolti. La vicenda oggetto dei giudizi de quibus nascono nell'alveo della crisi pandemica del marzo 2020
e delle relative problematiche in termini di gestione del rapporto di lavoro che ne sono derivate.

2.2. La difesa di parte ricorrente si articola in due passaggi che possono essere analizzati separatamente. La prima domanda attiene alla declaratoria di illegittimità della scelta datoriale di cassa integrazione. Il compendio normativo nel quale occorre muoversi è costituito dall'art l'art. 87, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 espressamente prevede(va) che “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165… (omissis).”
Il successivo comma 3 prevede testualmente: “Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabilenel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.
Evidenzia il Giudicante come: a) l'esenzione del servizio fosse un'opzione della P.A. e non una via necessitata;
b) che il ricorrente ha un rapporto di lavoro privatistico;
c) che per gli operai agricoli a tempo indeterminato l' ha opzionato la strada della , scelta tra l'altro presa dopo una consultazione Og_2 Og_1
Og_ con l' che appare assolutamente garanzia di copertura per i lavoratori. Da tale punto di vista e, considerando una presunta illegittimità per il fatto in sé di non aver disposto l'esenzione dal servizio la Og domanda non appare accoglibile, emergendo ictu oculi la legittimità della scelta dell in particolare non appare utilmente sindacabile la scelta dell'ente di ricorso ad
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