Trib. Bolzano, sentenza 25/11/2024, n. 1108

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bolzano, sentenza 25/11/2024, n. 1108
Giurisdizione : Trib. Bolzano
Numero : 1108
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

RG n. 1717/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1717/2024, promosso da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DALLO SONIA Parte_1
ricorrente
nei confronti di
rappresentato/a e difeso/a dall'avv. BIASETTI DAVID Controparte_1
resistente
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;

- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale
pagina 1 di 4 rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1
;
Controparte_1
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;

che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;

che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;



PER QUESTI MOTIVI


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
19/05/1994) e (nato a [...] il [...]), Controparte_1 coniugati in Andriano in data 24/08/2019 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del predetto Comune al N. 2 parte II serie A - anno 2019 -, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;

DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. [omissis]

2. i figli minori e rimarranno affidati ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di vita quotidiana dei piccoli verranno assunte dal genitore presso il quale gli stessi in quel momento si trovano mentre le decisioni di maggior interesse (relative
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