Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 1
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 1
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Terza Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del G.O.T. d.ssa Maria Barbara Giardinieri, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18561/16 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento danni”
TRA
CC EL, nato a [...] il [...] ( C.F. BNC NGL 72E19
C351M), e IN NA, nata a [...] il [...] ( C.F. CLN GPP
73A59 F004S ), elettivamente domiciliati in CA Via Frate Agnello n. 16 ove
è sito lo studio dell'avvocato Salvatore Bonarrigo - C.F. [...]
- che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
ATTORI
CONTRO
GI S.R.L. ( C.F. 04863450872 ) in persona dell'amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore , elettivamente domiciliata in CA Corso
Italia n. 302 , presso lo studio dell'avv. Fabrizio Filiberto Fiorito ( C.F. FRT FRZ
71E12 C351Z ) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

CONVENUTO
CONDOMINIO DI VIA ETNEA n. 306 di CATANIA, in persona dell'amministratore pro-tempore;

CONVENUTO CONTUMACE
E nei confronti di OL S.P.A. ( P.I. 01918460872 ) , in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in CA Via Nicola Coviello n. 16 ove è sito lo studio dell'avv. NI Ferraù ( C.F. [...]) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
TERZO CHIAMATO
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 24.10.2016 gli attori come sopra generalizzati hanno convenuto in giudizio il Condominio di Via Etnea n. 306 di CA, in persona dell'amministratore pro-tempore e la S.R.L. IN, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per ivi sentire accogliere le conclusioni qui di seguito riportate: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito reiette tutte le contrarie istanze eccezioni e difese così statuire: 1) accertare e dichiarare che l'immobile di proprietà degli attori è stato interessato da infiltrazioni di umidità dal mese di gennaio 2015 e sino al mese di luglio 2016;
2) accertare e dichiarare che le cause delle infiltrazioni sono riconducibili nella misura dell'80% a IN s.r.l. e nella misura del 20% al condominio di Via Etnea n. 306 CA;
3) accertare e dichiarare che gli attori a causa del mancato utilizzo del proprio immobile citato in narrativa da gennaio 2015 e sino al mese di luglio 2016 hanno sopportato un danno pari ad € 13.300,00;
4) condannare i convenuti IN s.r.l. ed il

Condominio di Via Etnea n. 306 CA ciascuno secondo il proprio grado di responsabilità ad erogare a parte attrice la somma di € 13.300,00 e/o quell'altra somma che il Tribunale dovesse ritenere congrua, oltre interessi e rivalutazione .
Con il favore delle spese legali”
Gli odierni attori - adducendo di essere proprietari di appartamento sito nel complesso condominiale di Via Etnea n. 306 di CA – rappresentavano di aver intrapreso, avanti al Tribunale di CA, ricorso per danno temuto iscritto al n.
4147/15 RG a causa di copiose infiltrazioni di umidità che, sin dal mese di gennaio
2015, provenivano dal terrazzo di pertinenza del sovrastante appartamento di proprietà della IN s.r.l. e da parti di pertinenza condominiale.
Il Tribunale adito, disposta consulenza tecnica d'ufficio, individuava le cause delle infiltrazioni e i conseguenti danni indicando peraltro le percentuali di incidenza facenti capo al Condominio convenuto e alla IN srl. La responsabilità dei
riscontrati danni veniva determinata nella misura dell'80% a carico della IN
s.r.l. e nel rimanente 20% a carico della compagine condominiale.
In conseguenza di ciò, gli odierni attori intraprendevano il presente procedimento per conseguire il ristoro dei danni subiti per il mancato utilizzo dell'immobile di loro proprietà;
danni questi quantificati per il periodo dal mese di gennaio 2015 al luglio 2016 nella complessiva somma di € 13.300,00.
Invero i sig.ri CO adducevano di aver avviato, nel mese di gennaio
2015, trattative per concedere in locazione l'appartamento di loro proprietà per la somma di € 700,00 mensili e di non aver potuto onorare l'impegno a causa delle copiose infiltrazioni riscontrate nell'immobile.
Affermavano altresì che le cause dei danni all'immobile erano state solo parzialmente eliminate nel mese di giugno 2016 a seguito dell'apposizione della guaina impermeabilizzante e che, pertanto, per il periodo da gennaio 2015 a giugno
2016, spettasse loro il ristoro del danno conseguente al mancato utilizzo dell'immobile.
Il Condominio di Via Etnea n. 306, in persona dell'amministratore pro-tempore, pur regolarmente convenuto in giudizio, non provvedeva alla formale costituzione.
Si costituiva invece, in data 07.02.2017, la s.r.l. IN, in persona dell'amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, chiedendo
l'accoglimento delle conclusioni qui di seguito riportate: “..che l'Ill.mo Tribunale adito, per le motivazioni sopra esposte, Voglia:

1. In via preliminare, autorizzare la chiamata in causa della società LE s.p.a., con sede legale in Roma, Via

Emanuele Gianturco scala B, n.4, P. Iva 01918460871, e per l'effetto disporre lo spostamento della prima udienza, ai sensi dell'art. 269 2° comma c.p.c.;

2. Nel merito, rigettare integralmente le domande avversarie perché infondate ed indimostrate;

3. In via subordinata, ridurre le pretese di parte attrice al nocumento realmente subito e dimostrato;

4. Sempre in via subordinata, per il caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree, condannare la LE s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a manlevare e tenere integralmente indenne la IN s.r.l. da qualsiasi importo quest'ultima società sia chiamata a pagare e/o comunque da qualsiasi condanna che la stessa dovesse venire a subire nel presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi”

Con l'atto di costituzione in questione la società IN s.r.l. chiedeva – in via preliminare – che il Tribunale autorizzasse la chiamata in garanzia di LE S.p.a. società dalla quale la convenuta aveva acquistato, in data 09.01.2014,
l'appartamento – facente parte dell'edificio denominato “Palazzo Pancari”- con terrazza a livello posta al di sopra dell'appartamento di proprietà degli odierni attori.
Di poi, escludeva ogni responsabilità nella determinazione delle infiltrazioni lamentate dagli attori precisando che la LE s.p.a. – regolarmente informata di quanto segnalato dai sig.ri CO – dopo aver in principio recisamente escluso l'esistenza di infiltrazioni, decideva in seguito di intervenire per eliminare la problematica segnalata.
Sosteneva altresì la società convenuta che, in data 27.05.2015, veniva effettuata comunicazione al difensore degli odierni attori e al legale di LE s.p.a. dell'avvenuta coibentazione della terrazza chiedendo ai sig.ri CO di consentire l'accesso all'immobile per verificare l'esito delle prove tecnico-idriche di allagamento.
Tuttavia, gli attori nel rispondere a mezzo del proprio difensore, rappresentavano che – in mancanza di accordo – non avrebbero consentito l'accesso all'immobile.
In considerazione della suddetta situazione, la IN s.r.l. rappresentava che il perdurare delle infiltrazioni non poteva che attribuirsi al comportamento non collaborativo dei sig. CO che si erano tassativamente rifiutati di consentire l'accesso all'immobile impedendo così all'impresa esecutrice dei lavori di verificare lo stato dell'immobile e la correttezza ed efficienza dei lavori eseguiti.
Riteneva quindi la società convenuta che gli ulteriori danni fossero stati determinati solo dal comportamento degli odierni attori.
Ciò posto, all'udienza di prima comparizione del 28.02.2017, i procuratori delle parti costituite insistevano nelle rispettive richieste e difese;
la IN s.r.l. insisteva nella richiesta preliminare di chiamata in garanzia della LE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore. Il Tribunale, all'esito della detta udienza, autorizzava la chiamata del terzo, nel rispetto dei termini di legge, rinviando all'udienza del 26.09.2017.
Quindi, in data 04.09.2017, si costituiva in giudizio il terzo chiamato LE s.p.a., in
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