Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 2

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Castrovillari, sentenza 03/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Castrovillari
Numero : 2
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1344/2023 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;

esaminata la documentazione prodotta;

preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Anita
Corigliano per parte appellante, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter
c.p.c.
, depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da
intendersi integralmente richiamate e trascritte;


pqm


decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 1344 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
POSTE ITALIANE S.p.A. (C.F. 97103880585), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Corigliano;

- società appellante - contro
RI RI EU (C.F. [...]);

- appellato contumace -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 580/2022, emessa dal Giudice di Pace di Castrovillari il
15.12.2022, depositata in pari data e non notificata. Conclusioni: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione in primo grado ritualmente notificato IT AR EN evocava in giudizio Poste Italiane S.p.A. (d'ora innanzi, anche solo “Poste”) innanzi al Giudice di Pace di
Castrovillari, assumendo di aver sottoscritto - unitamente alla moglie NN IN De
Franco, in data 20.11.2006, presso l'ufficio postale di Laino Borgo - n. 4 buoni postali fruttiferi di €
1.000,00 ciascuno (identificati con il n. 000011193537100200, n. 00001119353610223, n.
00001119353510246 e n. 00001119353410269). Lamentava, quindi, che - recatosi presso l'ufficio postale per conseguire il rimborso dei titoli de quibus - Poste gli aveva rifiutato il pagamento in ragione dell'asserita prescrizione della relativa pretesa. Deduceva, inoltre, che i buoni erano privi di
alcuna indicazione di un qualsiasi termine di scadenza cui ricollegare la cessazione della maturazione degli interessi e la decorrenza della prescrizione”, né gli era “stato consegnato il foglio informativo contenente le caratteristiche dell'investimento da cui ricavare tali elementi informativi”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio
Poste Italiane S.p.a., la quale eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso dei buoni oggetto di causa, rilevando l'infondatezza della domanda, di cui invocava l'integrale rigetto, con il favore delle competenze di lite.
Con sentenza n. 580/2022 - emessa il 15.12.2022, depositata in pari data e non notificata - il
Giudice di Pace di Castrovillari accoglieva la domanda attorea e condannava parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Tanto premesso, con il presente gravame l'appellante in epigrafe ha invocato l'integrale riforma della sentenza lamentando: 1) “violazione e falsa applicazione del D.P.R. 19/12/2000”;
2)
violazione di legge. Il giudicante non ha tenuto conto che i buoni, rappresentati da documenti cartacei, hanno natura di documenti di legittimazione ex art.2002 c.c.;
3) “errata applicazione dell'art. 1337 c.c. e 2941 c.c.con riferimento ai doveri d'informazione;
4) violazione dell'art. 2697 c.c.;
5) “violazione dell'art.2935-2946 c.c. in materia di prescrizione dell'azione pre- contrattuale”
Ha, quindi, concluso per l'integrale accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis reiectis accogliere l'appello proposto da Poste Italiane SpA e, per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto e comunque rigettare ogni avversa la domanda perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, anche ai sensi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi