Trib. Imperia, sentenza 06/05/2024, n. 320
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Testo completo
REPUBBLICA ITNA IN NOME DEL POPOLO ITNO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 1789/2022 RG
promossa da
IP IA (CF: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto VIGNERI presso il cui studio in Ventimiglia alla via Repubblica n.8/bis è eletto domicilio
- parte attrice - contro
AM IC (CF: [...]), rappresentato e difeso dall'abogado Barbara COLOMBO e dall'avv. Emanuele DEL COMPARE, presso il cui studio in Ventimiglia alla via Repubblica n.1 è eletto domicilio
- parte convenuta – HD IT SP (PI: 01677750158), già AMISSIMA ASSICURAZIONI SP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio VARALDO, presso il cui studio in Imperia alla via Bonfante n.40 è eletto domicilio
- terzo chiamato –
Conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice IP IA (foglio depositato telematicamente) «Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e conclusione, - previo, se del caso, licenziamento di C.T.U. medico legale e infettivologica da effettuarsi sulla documentazione clinica in atti di AR ID SI;
e, eventuale, licenziamento di C.T.U. volta ad estrapolare dal cellulare dell'attrice il contenuto dei messaggi intercorsi con il convenuto e di cui alla produzione n. 29;
1. accertare il colpevole inadempimento del convenuto;
2. dichiarare risolto l'intercorso contratto professionale;
3. condannare il convenuto al risarcimento del danno nella misura di € 191.805,00 o in quella maggiore o minore ritenuta dal Giudice adito per quanto attiene al danno parentale, oltre al risarcimento del danno costituito dalle spese legali pagate nella misura di € 9.603,88, nonché alla restituzione dell'importo di € 7.863,00. Con vittoria delle spese di causa, rimborso forfettario e accessori di legge»
⁃ per la parte convenuta AM IC (foglio depositato telematicamente) «preliminarmente, ordinare a parte convenuta la chiamata in causa di terzo a titolo di garanzia, della assicurazione professionale Amissima Assicurazioni Società per Azioni appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima iscritto con il n. 050 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa e Socio Unico Amissima Holdings S.r.l. - Sede Legale e Direzione Generale: Italia Viale Certosa, 222 - 20156 Milano P. IVA e N. di REA di Milano 6 01677750158, REA MI 624493 a garanzia della somma pari a €. 191.805,00 o in quella maggiore o minore ritenuta dal Giudice adito per quanto attiene al danno parentale, oltre al risarcimento del danno costituito dalle spese legali pagate nella misura di €. 9.603,88, nonché alla restituzione dell'importo di €. 7.863,00;
In via principale: rigettare la domanda attorea poiché destituita di fondamento in linea di fatto e di diritto;
Vinte le spese e competenze»
⁃ per il terzo chiamato HD IT SP (comparsa di costituzione e risposta) «Piaccia al Tribunale Ill. mo, disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, a) in via principale, respingere ogni attrice domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) In via subordinata e nella non ammessa e deprecata ipotesi di accoglienza, anche parziale, della domanda attorea, limitare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale all'importo minimo previsto dalle Tabelle Milanesi, all'epoca dei fatti di causa e per la sola quota parte di responsabilità eventualmente imputabile al convenuto;
d) in via di estremo subordinedichiarare tenuta la conchiudente a manlevare e/o garantire e/o tenere indenne l'Assicurato AL IC alla sola parte di danno allo stesso ascrivibile, anche in via concorsuale, nei termini ed alle condizioni di cui alla polizza in vigore al tempo
1 dott. Pasquale LONGARINI dei fatti per cui è causa e con esclusione dei danni e delle spese da quest'ultima non coperte e/o conseguenti ad attività non rientranti nella stessa polizza, tenuto conto delle limitazioni anche di massimale e/o delle franchigie e del patto gestione lite previste dal contratto e dalle condizioni generali nonché dagli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. Con vittoria in ogni caso delle spese di giudizio, comprese CTU e CTP»
Ragioni della decisione
(1) abstract. IP IA, premesso di aver promosso, unitamente a RO LI, RO RE, IP CH, IP GI AR e AP RC, contro la CASA di CURA VILLA SERENA SP, con il patrocinio dell'abogado IC AM, con esito negativo, il procedimento sommario di cognizione RG 24844/2019 Tribunale di Torino per ottenere il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale all'esito del decesso della propria madre SI AR ID, dedotta la responsabilità professionale dell'abogado IC AM che, confezionando un ricorso introduttivo deficitario nelle deduzioni e nelle allegazione, determinava il rigetto della domanda risarcitoria da parte del competente Tribunale civile di Torino, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio l'abogado IC AM per sentirlo condannare, previa declaratoria di risoluzione del contratto professionale per grave inadempimento del professionista, al risarcimento in suo favore della somma di € 191.805,00, chiesta nel giudizio sommario di cognizione a titolo di danno per perdita del rapporto parentale, oltrechè della somma di € 9.603,88 a titolo di spese legali corrisposte nel detto giudizio e della somma di € 7.863,00 a titolo di restituzione della somme versategli nel detto giudizio, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio AM IC, che, allegato di essere stato rimosso dall'incarico in epoca precedente la udienza di comparizione delle parti, contestato qualsivoglia inadempimento al contratto di prestazione professionale nella redazione del ricorso introduttivo del giudizio sommario di cognizione, potendo essere integrato in sede di prima udienza di comparizione, instava, previa chiamata in causa a fini di manleva della AMISSIMA ASSICURAZIONI SP, per il rigetto della domanda attorea. 1.2) Si costituiva in giudizio la HD IT SP, già AMISSIMA ASSICURAZIONI SP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, rilevato che l'abogado AM IC era titolare di polizza RC Professionale n. 801491197, dedotta la infondatezza e pretestuosità delle domande attoree svolte nei confronti del proprio assicurato in ragione del regime delle preclusioni istruttorie nel rito sommario, osservato che la domanda di manleva non poteva comprendere la restituzione al cliente delle somme versate a titolo di compenso per l'attività professionale atteso che le stesse non rientravano nel danno coperto da garanzia, contestata la quantificazione del danno, instava, in via principale, per il rigetto della domanda principale, in via subordinata, per la limitazione del danno da perdita del rapporto parentale all'importo minimo previsto dalla Tabelle Milanesi, in via di estremo subordine, per essere tenuta a manlevare AM IC nei termini e condizioni di polizza e tenuto conto del massimale, delle franchigie e del patto di gestione lite, con vittoria di spese. 1.3) Disposta l'acquisizione integrale del fascicolo n. 24844/2019 RG definito dal Tribunale civile di Torino sezione IV con ordinanza del 12.01.2021, la causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 7.2.2024 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sul merito delle domande attoree. L'attrice lamenta l'inadempimento agli obblighi di mezzo e di risultato assunti nei di lei confronti dall'abogado IC AM con il contratto di opera professionale avente ad oggetto l'avviamento di una azione
2 dott. Pasquale LONGARINI
giudiziaria per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte della di lei madre SI AR ID, sopraggiunta il 12.3.2014 presso l'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, in ragione delle risultanze della relazione del Prof. Dott. Giovanni PALUMBO che rilevava la sussistenza di “diversi profili di responsabilità professionale medico e sanitaria” in capo alla struttura RSA Villa Serena di Piossasco. 2.1) In particolare, deduce la redazione «con assoluta negligenza e superficialità» (pag. 12 atto di citazione) del ricorso ex art. 702bis Cpc, quale causa, esclusiva ed efficiente, del mancato risarcimento del patito danno da perdita parentale. 2.1.1) Nello specifico, oltre il ritardo nella presentazione del ricorso ex art. 702bis cpc, lamenta la mancanza di deduzioni ed allegazioni relative alla natura ed intensità del rapporto con la madre SI AR ID («il difetto di allegazione anche solo in via indiziaria in ordine alla citata affectio parentalis e all'intensità del danno morale sofferto», pag. 10 atto di citazione), la mancata indicazione di testi e dei relativi capitoli volti a provare siffatto rapporto, riservandola erroneamente ex art. 183 Cpc non applicabile de plano al rito sommario, e la mancata indicazione del titolo in ragione del quale si agiva con l'azione risarcitoria, tanto che, il Tribunale di Torino, competente per territorio respingeva il ricorso in quanto (i) il ricorso introduttivo, «gravemente deficitario nelle deduzioni e nelle allegazioni, parzialmente sanate dalle pertinenti specificazioni orali svolte in udienza e dalle prodromiche produzioni documentali (cartelle cliniche dell'Ospedale Martini e San Luigi Gonzaga;
certificati di nascita dei ricorrenti, versate in causa dall'attuale difensore in data 18 e 20.1.2020 in funzione dell'udienza del 21.1.2020)», era «inidoneo a provare la domanda»;
(ii) «… nel vuoto di deduzione del ricorso, il danno morale rivendicato dai congiunti SI non può essere accertato tramite CTU medico-legale specialistica, unica prova instata. Infatti, come icasticamente ricordato dalla nota esplicativa alle Tabelle di Milano Ed. 2018 per la lesione del rapporto parentale “ … non esiste un minimo [tabellare] garantito da liquidarsi in
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile n. 1789/2022 RG
promossa da
IP IA (CF: [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto VIGNERI presso il cui studio in Ventimiglia alla via Repubblica n.8/bis è eletto domicilio
- parte attrice - contro
AM IC (CF: [...]), rappresentato e difeso dall'abogado Barbara COLOMBO e dall'avv. Emanuele DEL COMPARE, presso il cui studio in Ventimiglia alla via Repubblica n.1 è eletto domicilio
- parte convenuta – HD IT SP (PI: 01677750158), già AMISSIMA ASSICURAZIONI SP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Emilio VARALDO, presso il cui studio in Imperia alla via Bonfante n.40 è eletto domicilio
- terzo chiamato –
Conclusioni delle parti
⁃ per la parte attrice IP IA (foglio depositato telematicamente) «Piaccia all'Ill.mo Tribunale, respinta ogni avversaria domanda, eccezione e conclusione, - previo, se del caso, licenziamento di C.T.U. medico legale e infettivologica da effettuarsi sulla documentazione clinica in atti di AR ID SI;
e, eventuale, licenziamento di C.T.U. volta ad estrapolare dal cellulare dell'attrice il contenuto dei messaggi intercorsi con il convenuto e di cui alla produzione n. 29;
1. accertare il colpevole inadempimento del convenuto;
2. dichiarare risolto l'intercorso contratto professionale;
3. condannare il convenuto al risarcimento del danno nella misura di € 191.805,00 o in quella maggiore o minore ritenuta dal Giudice adito per quanto attiene al danno parentale, oltre al risarcimento del danno costituito dalle spese legali pagate nella misura di € 9.603,88, nonché alla restituzione dell'importo di € 7.863,00. Con vittoria delle spese di causa, rimborso forfettario e accessori di legge»
⁃ per la parte convenuta AM IC (foglio depositato telematicamente) «preliminarmente, ordinare a parte convenuta la chiamata in causa di terzo a titolo di garanzia, della assicurazione professionale Amissima Assicurazioni Società per Azioni appartenente al Gruppo Assicurativo Amissima iscritto con il n. 050 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS, ed assoggettata a direzione e coordinamento della Capogruppo Assicurativa e Socio Unico Amissima Holdings S.r.l. - Sede Legale e Direzione Generale: Italia Viale Certosa, 222 - 20156 Milano P. IVA e N. di REA di Milano 6 01677750158, REA MI 624493 a garanzia della somma pari a €. 191.805,00 o in quella maggiore o minore ritenuta dal Giudice adito per quanto attiene al danno parentale, oltre al risarcimento del danno costituito dalle spese legali pagate nella misura di €. 9.603,88, nonché alla restituzione dell'importo di €. 7.863,00;
In via principale: rigettare la domanda attorea poiché destituita di fondamento in linea di fatto e di diritto;
Vinte le spese e competenze»
⁃ per il terzo chiamato HD IT SP (comparsa di costituzione e risposta) «Piaccia al Tribunale Ill. mo, disattesa e respinta ogni altra e contraria istanza, eccezione e deduzione, a) in via principale, respingere ogni attrice domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) In via subordinata e nella non ammessa e deprecata ipotesi di accoglienza, anche parziale, della domanda attorea, limitare il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale all'importo minimo previsto dalle Tabelle Milanesi, all'epoca dei fatti di causa e per la sola quota parte di responsabilità eventualmente imputabile al convenuto;
d) in via di estremo subordinedichiarare tenuta la conchiudente a manlevare e/o garantire e/o tenere indenne l'Assicurato AL IC alla sola parte di danno allo stesso ascrivibile, anche in via concorsuale, nei termini ed alle condizioni di cui alla polizza in vigore al tempo
1 dott. Pasquale LONGARINI dei fatti per cui è causa e con esclusione dei danni e delle spese da quest'ultima non coperte e/o conseguenti ad attività non rientranti nella stessa polizza, tenuto conto delle limitazioni anche di massimale e/o delle franchigie e del patto gestione lite previste dal contratto e dalle condizioni generali nonché dagli artt. 1913, 1914 e 1915 c.c. Con vittoria in ogni caso delle spese di giudizio, comprese CTU e CTP»
Ragioni della decisione
(1) abstract. IP IA, premesso di aver promosso, unitamente a RO LI, RO RE, IP CH, IP GI AR e AP RC, contro la CASA di CURA VILLA SERENA SP, con il patrocinio dell'abogado IC AM, con esito negativo, il procedimento sommario di cognizione RG 24844/2019 Tribunale di Torino per ottenere il risarcimento del danno per perdita del rapporto parentale all'esito del decesso della propria madre SI AR ID, dedotta la responsabilità professionale dell'abogado IC AM che, confezionando un ricorso introduttivo deficitario nelle deduzioni e nelle allegazione, determinava il rigetto della domanda risarcitoria da parte del competente Tribunale civile di Torino, con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio l'abogado IC AM per sentirlo condannare, previa declaratoria di risoluzione del contratto professionale per grave inadempimento del professionista, al risarcimento in suo favore della somma di € 191.805,00, chiesta nel giudizio sommario di cognizione a titolo di danno per perdita del rapporto parentale, oltrechè della somma di € 9.603,88 a titolo di spese legali corrisposte nel detto giudizio e della somma di € 7.863,00 a titolo di restituzione della somme versategli nel detto giudizio, con vittoria di spese. 1.1) Si costituiva in giudizio AM IC, che, allegato di essere stato rimosso dall'incarico in epoca precedente la udienza di comparizione delle parti, contestato qualsivoglia inadempimento al contratto di prestazione professionale nella redazione del ricorso introduttivo del giudizio sommario di cognizione, potendo essere integrato in sede di prima udienza di comparizione, instava, previa chiamata in causa a fini di manleva della AMISSIMA ASSICURAZIONI SP, per il rigetto della domanda attorea. 1.2) Si costituiva in giudizio la HD IT SP, già AMISSIMA ASSICURAZIONI SP, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, rilevato che l'abogado AM IC era titolare di polizza RC Professionale n. 801491197, dedotta la infondatezza e pretestuosità delle domande attoree svolte nei confronti del proprio assicurato in ragione del regime delle preclusioni istruttorie nel rito sommario, osservato che la domanda di manleva non poteva comprendere la restituzione al cliente delle somme versate a titolo di compenso per l'attività professionale atteso che le stesse non rientravano nel danno coperto da garanzia, contestata la quantificazione del danno, instava, in via principale, per il rigetto della domanda principale, in via subordinata, per la limitazione del danno da perdita del rapporto parentale all'importo minimo previsto dalla Tabelle Milanesi, in via di estremo subordine, per essere tenuta a manlevare AM IC nei termini e condizioni di polizza e tenuto conto del massimale, delle franchigie e del patto di gestione lite, con vittoria di spese. 1.3) Disposta l'acquisizione integrale del fascicolo n. 24844/2019 RG definito dal Tribunale civile di Torino sezione IV con ordinanza del 12.01.2021, la causa veniva assunta a decisione nell'udienza del 7.2.2024 sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate e con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
(2) sul merito delle domande attoree. L'attrice lamenta l'inadempimento agli obblighi di mezzo e di risultato assunti nei di lei confronti dall'abogado IC AM con il contratto di opera professionale avente ad oggetto l'avviamento di una azione
2 dott. Pasquale LONGARINI
giudiziaria per il riconoscimento del danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte della di lei madre SI AR ID, sopraggiunta il 12.3.2014 presso l'ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, in ragione delle risultanze della relazione del Prof. Dott. Giovanni PALUMBO che rilevava la sussistenza di “diversi profili di responsabilità professionale medico e sanitaria” in capo alla struttura RSA Villa Serena di Piossasco. 2.1) In particolare, deduce la redazione «con assoluta negligenza e superficialità» (pag. 12 atto di citazione) del ricorso ex art. 702bis Cpc, quale causa, esclusiva ed efficiente, del mancato risarcimento del patito danno da perdita parentale. 2.1.1) Nello specifico, oltre il ritardo nella presentazione del ricorso ex art. 702bis cpc, lamenta la mancanza di deduzioni ed allegazioni relative alla natura ed intensità del rapporto con la madre SI AR ID («il difetto di allegazione anche solo in via indiziaria in ordine alla citata affectio parentalis e all'intensità del danno morale sofferto», pag. 10 atto di citazione), la mancata indicazione di testi e dei relativi capitoli volti a provare siffatto rapporto, riservandola erroneamente ex art. 183 Cpc non applicabile de plano al rito sommario, e la mancata indicazione del titolo in ragione del quale si agiva con l'azione risarcitoria, tanto che, il Tribunale di Torino, competente per territorio respingeva il ricorso in quanto (i) il ricorso introduttivo, «gravemente deficitario nelle deduzioni e nelle allegazioni, parzialmente sanate dalle pertinenti specificazioni orali svolte in udienza e dalle prodromiche produzioni documentali (cartelle cliniche dell'Ospedale Martini e San Luigi Gonzaga;
certificati di nascita dei ricorrenti, versate in causa dall'attuale difensore in data 18 e 20.1.2020 in funzione dell'udienza del 21.1.2020)», era «inidoneo a provare la domanda»;
(ii) «… nel vuoto di deduzione del ricorso, il danno morale rivendicato dai congiunti SI non può essere accertato tramite CTU medico-legale specialistica, unica prova instata. Infatti, come icasticamente ricordato dalla nota esplicativa alle Tabelle di Milano Ed. 2018 per la lesione del rapporto parentale “ … non esiste un minimo [tabellare] garantito da liquidarsi in
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