Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 578

TRIB Taranto
Sentenza
11 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Taranto
Sentenza
11 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 578
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 578
Data del deposito : 11 marzo 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di AR, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. designato dott. Damiano Matarrelli, ha emesso la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 674/2023 R.G. promossa da
AG NA IA, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Lovelli;

- opponente - contro
FALLIMENTO TARANTO CALCIO SRL, in persona del Curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Lorenzo Vieli;

- opposto -
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali in atti.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 30.01.2023 AG NN IA proponeva opposizione al precetto con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €
130.733,71, notificato in data 17.01.2023 ad istanza del Fallimento AR CA SR unitamente al titolo esecutivo costituito da sentenza n. 799/2020 del Tribunale di AR nel giudizio n. 5215/2009 R.G. (con la quale i convenuti AR NI, AL
IO, NE IM, NS SA, ZI NA WI (e per esso gli eredi
AG NN IA, ZI AB e ZI AO, nei limiti delle quota ereditaria) e CA
NI (e per esso i suoi eredi) venivano condannati solidalmente al pagamento in favore del Fallimento AR CA SR, a titolo di risarcimento danni, della somma di €
119.055,88 oltre interessi, rivalutazione secondo le modalità indicate in motivazione e spese di lite) e sentenza n. 307/2022 della Corte d'Appello di AR nel giudizio n.
137/2020 R.G. (con la quale, in riforma parziale della prima sentenza, venivano accolti
gli appelli proposti da NS SA, Eredi CA NI, IO VI, IO
IM, AR NI, AL IO e NE IM, mentre veniva dichiarato “inammissibile l'appello proposto da ZI AO, ZI AB e AG NN
(quali Eredi di ZI NA WI)”, venendo confermata nei loro confronti la sentenza di primo grado, con condanna alle spese di quel grado del giudizio).
A sostegno dell'opposizione AG NN IA adduceva l'inesistenza del credito precettato per l'estensione nei suoi
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi