Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 10090

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 22/11/2024, n. 10090
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 10090
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. R S - Presidente-
Dott. V R - Giudice -
Dott. M I R - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17153 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], CF rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. F C presso il quale elettivamente domicilia;

E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a CP_1 margine del ricorso, dall'avv. F C presso il quale elettivamente domicilia;

RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/08/2023 e , premettendo di aver contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in Pozzuoli il 06/08/2003;
che dall'unione coniugale erano nate le figlie Per_1
(nata a [...] il [...]), maggiorenne non economicamente autosufficiente, e
[...]
( nata a [...] il [...]), riconosciuta invalida – portatore di Handicap in Persona_2
situazione di gravità, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice Istruttore e apportavano alcune modifiche all'accordo, che chiedevano recepirsi.
A questo punto, raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c. E' emersa, infatti, una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “

1. I coniugi vivranno separati, fermo
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