Trib. Bergamo, sentenza 27/11/2024, n. 2168
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Testo completo
N. R.G. 3037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. C D S Presidente dott.ssa R C Giudice Relatore On. dott.ssa V G Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3037/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. MARCO PICENNI
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. DIMITRI Controparte_1
COLOMBI
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 14/11/2024
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
regolamentare i rapporti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
nato il [...] dalla relazione more uxorio ormai cessata con il resistente . Controparte_1
Con memoria depositata in data 17/09/2024, si costituiva in giudizio. Controparte_1
In sede di udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice relatore delegato, dopo aver sentito i due genitori, formulava una proposta conciliativa e le parti dichiaravano di aderirvi come da conclusioni congiunte rassegnate nel verbale di udienza del 14/11/2024. Il Giudice relatore delegato rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda delle parti è fondata e merita accoglimento atteso che indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore e ravvisato che le clausole relative a quest'ultimo non sono in contrasto con gli interessi del minore, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre e che il padre Per_1
possa vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dal lavoro dalle ore 17.00 sino alla domenica sera, quando riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore Per_1
21.00;
b) nelle settimane con weekend materno due pomeriggi alla settimana dall'orario di uscita di scuola (o comunque e dalle ore 13.00 in caso di sospensione della frequenza scolastica) fino alle 21.00 nei giorni di martedì e giovedì, mentre nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterno il mercoledì andando a prenderlo all'uscita di scuola e
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. C D S Presidente dott.ssa R C Giudice Relatore On. dott.ssa V G Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3037/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. MARCO PICENNI
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. DIMITRI Controparte_1
COLOMBI
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Per le parti: come da conclusioni congiunte di cui al verbale di udienza del 14/11/2024
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/05/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
regolamentare i rapporti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
nato il [...] dalla relazione more uxorio ormai cessata con il resistente . Controparte_1
Con memoria depositata in data 17/09/2024, si costituiva in giudizio. Controparte_1
In sede di udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice relatore delegato, dopo aver sentito i due genitori, formulava una proposta conciliativa e le parti dichiaravano di aderirvi come da conclusioni congiunte rassegnate nel verbale di udienza del 14/11/2024. Il Giudice relatore delegato rimetteva la causa in decisione dinnanzi al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda delle parti è fondata e merita accoglimento atteso che indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore e ravvisato che le clausole relative a quest'ultimo non sono in contrasto con gli interessi del minore, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M
.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. DISPONE l'affido condiviso di con collocamento prevalente presso la madre e che il padre Per_1
possa vedere e tenere con sé il minore secondo il seguente calendario:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita dal lavoro dalle ore 17.00 sino alla domenica sera, quando riaccompagnerà presso l'abitazione materna entro le ore Per_1
21.00;
b) nelle settimane con weekend materno due pomeriggi alla settimana dall'orario di uscita di scuola (o comunque e dalle ore 13.00 in caso di sospensione della frequenza scolastica) fino alle 21.00 nei giorni di martedì e giovedì, mentre nelle settimane in cui il weekend è di spettanza paterno il mercoledì andando a prenderlo all'uscita di scuola e
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