Trib. Rimini, sentenza 20/02/2024, n. 205

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 20/02/2024, n. 205
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 205
Data del deposito : 20 febbraio 2024

Testo completo

R.G. Nr. 3952/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa F M Presidente
Dott.ssa M S Giudice
Dott.ssa G B B Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso Nr. 3952/2020 R.G. promosso da:
( ), nato a Sant'Egidio alla Vibrata (TE) il 23/03/1932, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. F R e dall'Avv. F F, come da procura in atti;

- ricorrente -

nei confronti di
( ), nata a Riccione (RN) il 15/06/1938, rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa nel presente giudizio dall'avv. M P, come da procura in atti;

- resistente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e hanno contratto matrimonio a Riccione (RN) in data Parte_1 Controparte_1
23/10/1960 ed hanno avuto due figli, (nato il 16/09/1961) e (nata il 26/12/1964). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato in data 22/12/2020, ha promosso il presente giudizio, chiedendo Parte_1 che sia pronunciata la separazione personale dei coniugi e che sia dichiarato “che nulla è dovuto da ciascuno dei due coniugi all'altro né a titolo di contributo ordinario al mantenimento né a titolo di contributo per le spese straordinarie, essendo entrambi indipendenti dal punto di vista economico” (cfr. ricorso introduttivo).
Si è costituita in giudizio opponendosi alla pronuncia di separazione e chiedendo Controparte_1 che il Tribunale “Voglia respingere tutte le domande formulate dal ricorrente siccome infondate in fatto ed in diritto e Voglia statuire l'obbligo del signor al versamento in suo favore di una somma a titolo di Parte_1 mantenimento non inferiore ad euro 1.500,00 e, comunque di una somma maggiore o minore ritenuta congrua, equa e di giustizia”.
All'udienza del 23/03/2021, le parti sono comparse dinnanzi al Presidente del Tribunale il quale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, ha autorizzato i coniugi a vivere separati ed ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “ferma la sistemazione economica dei reciproci rapporti stabilita contrattualmente fra le parti, pone a carico del marito un assegno mensile di mantenimento in favore della moglie di € 700 mensili, rivalutatili ISTAT annualmente e da corrispondere entro il giorno 5 del mese”.
All'udienza del 26/05/2021, dinanzi al Giudice Istruttore nominato per la trattazione della causa, il difensore di parte ricorrente ha chiesto che il Tribunale voglia pronunciarsi preliminarmente sullo status con sentenza non definitiva - rinunciando alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. - e disporre la successiva rimessione della causa in istruttoria, con concessione dei termini di cui all'art. art. 183, comma 6, c.p.c. Il difensore di parte resistente si è opposto alla richiesta di pronuncia sullo status formulata dalla controparte e, in ogni caso, non ha rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'esito, il Giudice Istruttore ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n. 708/2021, pubblicata il 15/07/2021, il Tribunale - evidenziato come l'art. 709 bis c.p.c., nel prevedere che “il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione”, abbia eliminato ogni valutazione di discrezionalità circa l'emanazione della sentenza parziale
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