Trib. Lagonegro, sentenza 13/02/2025, n. 82

TRIB Lagonegro
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Lagonegro
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lagonegro, sentenza 13/02/2025, n. 82
Giurisdizione : Trib. Lagonegro
Numero : 82
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

N . 9 7 / 2 0 1 8 R e g . G e n . A f f . C o n t .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 97 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2018, vertente
TRA
DITTA RI GI – LE DA AR (C.F. [...]), in persona dell'omonimo titolare RI NL, con sede in Teggiano (Sa) al largo
Refesulo snc, rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a D.I. dall'avv. Enrico Cardiello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sassano
(Sa) alla via Galdo n. 65
OPPONENTE
E
ET RI (C.F. [...]), nato a [...] il [...], titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Giuseppina Marotta e Maurizio Aloia ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Vallo della Lucania (Sa) alla via A. Rubino
n. 177
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale del 21.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 18.01.2018, RI NL omonimo titolare della ditta LE da RD proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
464/2017 emesso dal Tribunale di Lagonegro il 30.10.2017, depositato il 2.11.2017, con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore di IC DR, titolare dell'omonima ditta individuale, la somma di euro 19.250,00, oltre interessi di mora e spese del monitorio liquidate in euro 145,50 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al
15%, Iva e Cap se dovuti come per legge, in relazione al taglio del bosco, alla lavorazione e fornitura di pali, travi e sotto travi.
L'opponente esponeva di avere affidato a IC DR, omonimo titolare della ditta individuale, l'incarico dell'esbosco della legna, ovverossia di portare sulla strada o sul luogo di carico il legname tagliato, e non anche il taglio del bosco, la successiva lavorazione e la fornitura di pali, travi e sotto travi;
che il taglio del bosco, ubicato in Teggiano (Sa) alla località Vallecupa, alla part. 201 di proprietà IL SE, veniva effettuato dall'opponente insieme a suoi operai nell'inverno 2016 e non nell'estate 2016; che IC tratteneva una parte della legna pari all'importo di euro 6.100,00 e non di euro 3.000,00; che il credito vantato da IC veniva compensato con la fornitura di legname di pari importo, come da fattura n.3/2016 e lettera compensativa e, pertanto, nulla era dovuto. Inoltre,
l'opponente disconosceva la fattura n. 2 del 20.08.2016 di euro 6.100,00 di IC e, in particolare, disconosceva la sottoscrizione, a lui apparentemente riconducibile, apposta sul buono del 20.07.2016 di euro 11.000,00, non pattuito e non veritiero. Deduceva, infine, che il buono n. 1 del 19.02.2016 di euro 2.150,00 veniva pagato pro manibus alla presenza di SE
GE da TI (Pz), il quale assisteva all'estinzione dell'obbligazione con la dazione dell'importo.
Su tali premesse rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, valutata l'estinzione del rapporto obbligatorio sottostante nonché la pretestuosità ed infondatezza dello stesso come rappresentato dall'opposto, accogliere la presente opposizione con conseguente revoca pe annullamento dell'opposto decreto ingiuntivo;
con condanna di refusione di spese e compensi di causa. S.J.”
.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.05.2018 si costituiva IC DR il quale, previa richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, contestava il contenuto dell'atto introduttivo perché infondato in fatto e in diritto e deduceva di avere ricevuto ed eseguito l'incarico del taglio di circa la metà del bosco ceduto, sito in Teggiano (Sa) alla località Valle Cupa, distinto al catasto terreni di detto comune al foglio 54, part. 201 di ha 0.03.04, part. 161 di ha 0.45.36 e part. 191 di ha 0.32.20; che
l'opponente nella lettera compensativa dichiarava che “il sig. IC DR è titolare a sua volta di un credito di € 6.100,00 nei confronti del signor RI NL derivante da fattura n. 02 del 20.08.2016”; che nella fattura n. 2 del 20.08.2016 venivano espressamente indicati i lavori eseguiti dall'opposta e cioè “lavoro di taglio ed esbosco materiale di castagno”; che le richieste di pagamento giammai venivano contestate;
che disconosceva il
“contratto acquisto taglio boschivo” in quanto prodotto in copia fotostatica e non conforme all'originale, privo di data certa e comunque inopponibile in quanto concluso con soggetto terzo rispetto alla ditta opposta e, peraltro, la particella ivi indicata risultava diversa da quelle corrispondenti al bosco oggetto dell'effettivo taglio;
che i lavori di taglio venivano eseguiti nel periodo da marzo a maggio 2016 e non nell'inverno 2016; che l'opposta, oltre al taglio del bosco, lavorava e forniva pali, travi e sotto travi ricavandoli proprio dal taglio del bosco nonché eseguiva una fornitura di legna di cerro applicando, tra l'altro, un prezzo di favore all'ingiunto; che nonostante ciò, l'opponente non onorava, nemmeno parzialmente, il suo debito. Impugnava la richiesta di compensazione del credito, in particolare la fattura n.3 del
01.09.2016 e precisava che, dal totale spettante, veniva già decurtata la somma di euro
3.000,00 per avere trattenuto, previo accordo, una parte di legna e di travi lavorate e, cioè 300
q.li di legna x euro 5,00 al q.le e 250 q.li di pali x euro 6,00 al q.le; che il buono n.19 del
20.07.2016 e la fattura n. 02 del 20.08.2016 erano relative al taglio e alla lavorazione del bosco e dalla somma di euro 16.100,00, era stata già detratta la predetta somma di euro
3.000,00; che il buono n. 1 del 19.02.2016, invece, si riferiva alla fornitura di legno di cerro che l'opposta eseguiva in favore della ditta RI NL e nulla aveva a che vedere con il bosco lavorato;
che nella fattura n. 3 del 1.09.2016 dell'opponente il prezzo dei pali veniva erroneamente indicato in euro 7,00 al q.le,
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