Trib. Potenza, sentenza 10/09/2024, n. 591

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Potenza, sentenza 10/09/2024, n. 591
Giurisdizione : Trib. Potenza
Numero : 591
Data del deposito : 10 settembre 2024

Testo completo

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 10.9.2024, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 682/2021 R.G. e vertente
fra
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Maio e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luigi Salerno e dall'avv. Lucio Siani, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Lauria via Muraccione 121, giusta mandato in atti;

- RICORRENTE -

e
(c.f. ), in persona del , legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato e difeso in forza di deliberazione di giunta municipale n. 29 del 27.10.21 – dall'avv.
Vincenzo Bonafine e nel di lui studio domiciliato;

, (c.f.: ), in persona del Presidente della Giunta regionale, Parte_2 P.IVA_2
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Di Giacomo e domiciliata in


Potenza, via V. Verrastro 4, presso la sede dell'ufficio Legale della , come da Parte_2
mandato in atti;

- RESISTENTI –
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3
con sede in Lauria alla Via Traversa Largo Plebiscito n. 12 ,
RESISTENTE - CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 23.3.2021 e ritualmente notificato, ha adito l'autorità Parte_1
giudiziaria premettendo di essere dipendente a tempo indeterminato della soppressa
[...]
inserita nel ruolo speciale ad esaurimento, istituito dalla Controparte_4 Parte_2 con l'art. 28 L.R. n. 17/2011, dal giugno 2012 al 31.12.2017, che demandava ad un deliberato della
Giunta regionale, “nelle more della costituzione delle Aree Programma ovvero dell'attuazione dell'esercizio in forma associata delle funzioni ai sensi dell'art. 20 del D.L. 6 luglio 2011 nr. 98 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 15.7.2011, n. 111”, la determinazione delle
modalità di trasferimento dei citati dipendenti alle Aree Programma di cui alla legge regionale 30 dicembre 2010 n. 33, una volta costituite”. Precisava lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze di vari Enti: , con capofila il Controparte_5 Controparte_1
'Unione presso la quale è stata in servizio fino al Controparte_6 Controparte_7
31.12.2017, in virtù di apposite convenzioni sottoscritte, una tra il il Controparte_1 CP_6
e la nel maggio 2013 l'altra tra il l'
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_3 [...]
e la nel novembre 2015 svolgendo le funzioni di responsabile Controparte_7 Parte_2
contabile già ricoperte presso la soppressa Adiva il Tribunale per richiedere il Controparte_4 riconoscimento economico dell'indennità di risultato relativamente agli anni dal 2012 al 2017, avendo regolarmente svolto l'attività di Responsabile d'Area in Posizione Organizzativa, e in via subordinata il risarcimento dei danni, anche sub specie di perdita di chance, pari al medesimo importo della citata indennità di risultato ovvero, in via ulteriormente subordinata, l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la negata va-lutazione dell'attività svolta con incarico di Responsabile Area in P.O. presso gli enti in causa, il cui esito positivo è titolo per la corresponsione dell'emolumento accessorio, con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con memoria depositata il 28.10.2021 si è costituito il in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, il quale ha domandato il rigetto del ricorso, eccependo che: in mancanza della fissazione degli obiettivi, e in assenza di valutazione dei risultati raggiunti negli anni precedenti, era impossibile riconoscere l'indennità di risultato per mancanza proprio degli elementi costitutivi.
Inoltre nel periodo dal 2012 al 2017 la ricorrente ha prestato servizio presso la Controparte_4
presso i comune di presso l' oltre che per il comune di CP_6 Controparte_3 CP_1
sicchè quest'ultimo non era in condizione di valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Eccepiva l'irrilevanza del fato che altri dipendenti, si erano liquidato l'indennità di risultato, in quanto trattasi di dipendenti di altra Area funzionale e, in merito alla dedotta richiesta di risarcimento del danno anche sotto forma di perdita di chance, la stessa richiesta è infondata in quanto non è dato conoscere per quale ragione la ricorrente confidava nella certa valutazione positiva che l'ente non avrebbe effettuato. Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Si costituiva altresì la con atto in data 2.11.2021
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