Trib. Foggia, sentenza 09/01/2025, n. 50
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 09/01/2025, tenuta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 844/2024 promossa da
FI NS RL rappr. e dif. dall' avv. MAGISTRO PIERPAOLO e CORRADO MAGISTRO contro
LI CI rappr. e dif. dall'avv. ANGINO MARIO
Fatto e diritto
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La società in epigrafe indicata ha opposto il decreto ingiuntivo n. 449/23 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 13.223,29 a titolo di tfr maturato in occasione del rapporto lavorativo intercorso fra le parti dal
27.05.2005 al 23.1.19.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'avvenuta corresponsione del suddetto emolumento, corrisposto in via dilazionata e a piccole tranches, in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Ha inoltre contestato il quantum della somma ingiunta, in quanto indicata al lordo e non al netto.
L'opposto si è costituito, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di pronta soluzione, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Va opportunamente premesso che “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 09/01/2025, tenuta ai sensi dell'art.
127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 844/2024 promossa da
FI NS RL rappr. e dif. dall' avv. MAGISTRO PIERPAOLO e CORRADO MAGISTRO contro
LI CI rappr. e dif. dall'avv. ANGINO MARIO
Fatto e diritto
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La società in epigrafe indicata ha opposto il decreto ingiuntivo n. 449/23 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 13.223,29 a titolo di tfr maturato in occasione del rapporto lavorativo intercorso fra le parti dal
27.05.2005 al 23.1.19.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto l'avvenuta corresponsione del suddetto emolumento, corrisposto in via dilazionata e a piccole tranches, in epoca successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Ha inoltre contestato il quantum della somma ingiunta, in quanto indicata al lordo e non al netto.
L'opposto si è costituito, chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, di pronta soluzione, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, è stata decisa con il deposito contestuale della presente sentenza.
Va opportunamente premesso che “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste,
l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione
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